Residenti all’estero senza più scampo Le regole dopo separazione e divorzio
La nuova Imu conferma le esenzioni già in vigore con una piccola restrizione per chi vive all’estero. L’imu non è dovuta per: 1) l’abitazione attribuita al genitore separato o divorziato assegnatario (anche se non proprietario) a condizione che vi dimori abitualmente e risieda anagraficamente o l’assegnazione sia avvenuta con provvedimento del giudice;
2) le unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari o destinate a studenti soci assegnatari, a prescindere dalla residenza;
3) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp e i fabbricati di civile abitazione destinati agli alloggi sociali (housing sociale); 4) l’abitazione (non locata) degli appartenenti a Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco, alla carriera prefettizia, anche se risiedono altrove. I comuni possono inoltre assimilare all’abitazione principale (e quindi esentare da Imu) l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata.
Dal 2020 è invece soggetta a Imu l’abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), anche se già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.