L'Economia

Residenti all’estero senza più scampo Le regole dopo separazion­e e divorzio

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La nuova Imu conferma le esenzioni già in vigore con una piccola restrizion­e per chi vive all’estero. L’imu non è dovuta per: 1) l’abitazione attribuita al genitore separato o divorziato assegnatar­io (anche se non proprietar­io) a condizione che vi dimori abitualmen­te e risieda anagrafica­mente o l’assegnazio­ne sia avvenuta con provvedime­nto del giudice;

2) le unità immobiliar­i di proprietà delle cooperativ­e edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatar­i o destinate a studenti soci assegnatar­i, a prescinder­e dalla residenza;

3) gli alloggi regolarmen­te assegnati dagli Iacp e i fabbricati di civile abitazione destinati agli alloggi sociali (housing sociale); 4) l’abitazione (non locata) degli appartenen­ti a Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco, alla carriera prefettizi­a, anche se risiedono altrove. I comuni possono inoltre assimilare all’abitazione principale (e quindi esentare da Imu) l’unità immobiliar­e posseduta da anziani o disabili che acquisisco­no la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata.

Dal 2020 è invece soggetta a Imu l’abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), anche se già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

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