Le nuove regole dopo la separazione
Sono separato consensualmente con sentenza del giudice che ha assegnato la casa coniugale alla moglie e alla figlia minorenne. La casa era stata acquistata in comproprietà al 50% e in comunione dei beni. Ora la figlia ha cambiato residenza e nell’immobile vive solo la mia ex moglie. Il Comune pretende da me il pagamento del 50% dell’imu dell’ex casa coniugale, considerandola come seconda casa. È corretto?
Lettera firmata — via email La richiesta del Comune è corretta. Nell’eliminare la Tasi, accorpandola all’imu, sono state riviste alcune disposizioni. È stato così definito che la soggettività passiva, in caso di separazione o divorzio, transita totalmente come diritto di abitazione al genitore affidatario dei figli, in presenza di sentenza del giudice, mentre prima il diritto di abitazione era trasferito semplicemente all’ex coniuge. Pertanto nel suo caso l’imposta è dovuta dai singoli comproprietari in base alle rispettive quote di possesso, con esenzione per abitazione principale per il 50% della ex moglie che vi risiede e pagamento Imu per il suo restante 50% come altro immobile.