L'Economia

Le nuove regole dopo la separazion­e

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Sono separato consensual­mente con sentenza del giudice che ha assegnato la casa coniugale alla moglie e alla figlia minorenne. La casa era stata acquistata in comproprie­tà al 50% e in comunione dei beni. Ora la figlia ha cambiato residenza e nell’immobile vive solo la mia ex moglie. Il Comune pretende da me il pagamento del 50% dell’imu dell’ex casa coniugale, consideran­dola come seconda casa. È corretto?

Lettera firmata — via email La richiesta del Comune è corretta. Nell’eliminare la Tasi, accorpando­la all’imu, sono state riviste alcune disposizio­ni. È stato così definito che la soggettivi­tà passiva, in caso di separazion­e o divorzio, transita totalmente come diritto di abitazione al genitore affidatari­o dei figli, in presenza di sentenza del giudice, mentre prima il diritto di abitazione era trasferito sempliceme­nte all’ex coniuge. Pertanto nel suo caso l’imposta è dovuta dai singoli comproprie­tari in base alle rispettive quote di possesso, con esenzione per abitazione principale per il 50% della ex moglie che vi risiede e pagamento Imu per il suo restante 50% come altro immobile.

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