Sconti estesi ai familiari conviventi
L’appartamento in cui viviamo io e mia moglie è intestato soltanto a lei. Dobbiamo effettuare importanti opere di ristrutturazione detraibili al 50%. Poiché mia moglie non ha capienza fiscale sufficiente ad assorbire la detrazione, possiamo suddividere quest’ultima tra lei e me? Eventualmente potremmo avere un’alternativa alla detrazione decennale?
Lettera firmata — via email Come riportato dalla guida alle ristrutturazioni dell’agenzia delle Entrate — che consigliamo di leggere perché consente di dare risposta ai dubbi più diffusi — tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione rientra anche il familiare convivente. La categoria comprende: il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado e il componente dell’unione civile; il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge; il convivente more uxorio. Il requisito della convivenza - basta un’autocertificazione - deve sussistere al momento di inizio lavori e non è richiesto che permanga per tutta la durata della detrazione. I lavori possono riguardare qualsiasi immobile a destinazione abitativa sul quale si esplica la convivenza tra i familiari (spesa massima 96.000 euro per immobile). Gli sgravi non sono limitati pertanto alla sola abitazione principale. Per beneficiare della detrazione è necessario che il familiare convivente abbia sostenuto le spese e che la documentazione (fattura e bonifici) siano a lui intestati. I titoli abitativi, invece, possono essere intestati al familiare-proprietario. Dalla domanda sembra che la moglie abbia un’irpef sufficiente a coprire parte della detrazione. Perché il coniuge possa usufruire dell’eccedenza è necessario attestarlo sulla documentazione, come la fattura e i bonifici, indicando il nominativo, il suo codice fiscale e la percentuale di detrazione spettante. La detrazione va obbligatoriamente ripartita in 10 anni.