Quei vincoli troppo rigidi per gli eredi
In una risposta pubblicata il 31 agosto sul passaggio della detrazione del 50% per lavori di ristrutturazione al coniuge superstite, avete chiarito che la prosecuzione del bonus è subordinata alla detenzione materiale e diretta del bene da parte degli eredi e viene meno se l’immobile viene affittato o dato in comodato. Cosa succede, invece, se l’immobile ereditato, per cui il proprietario defunto stava detraendo le spese, era già stato dato da quest’ultimo in locazione e gli eredi si trovano necessariamente a proseguire il contratto? Possono continuare a godere delle detrazioni? Dal tenore della risposta sembrerebbe di no. Mi sembra assurdo.
Lettera firmata — via email Ha ragione, ma la posizione dell’agenzia delle Entrate è piuttosto rigida sul tema. Con la circolare 13/E del 31 maggio 2019, affrontando l’argomento, l’amministrazione ha espressamente precisato che, se l’immobile caduto in successione è affittato, agli eredi non spetta più la detrazione in quanto non possono disporre materialmente del bene. Si viene così a creare una disparità di trattamento tra contribuenti che si trovano in situazioni simili. Già l’interpretazione che gli eredi non possono beneficiare della detrazione se decidono, ad esempio, di affittare l’immobile appare poco comprensibile e non trova giustificazione nella norma. Ma non consentire la detrazione a coloro che si trovano ad ereditare un immobile già affittato dal familiare scomparso è una vera assurdità. In questo caso gli eredi non hanno alcuna scelta, il contratto non può essere risolto e quindi non hanno nessuna colpa nell’entrare in possesso di un bene che non può in ogni caso essere nella loro materiale disponibilità. Inoltre gli eredi succedono in tutti i rapporti relativi al defunto, attivi e passivi, e rispondono degli eventuali debiti dell’eredità. quindi il diritto alla detrazione dovrebbe essere garantito.