In condominio va in scena il gioco dell’otto
Tra limiti di spesa e obbligo di amministratore
Capire quanto si può spendere in condominio non è di immediata comprensione se si legge il testo del Decreto Rilancio. Sono intervenute le successive precisazioni del Mef a chiarire i termini della questione.
Innanzitutto va detto che per condominio s’intendono tutti gli edifici in cui ci sia più di un’unità immobiliare accatastata, che vi siano servizi in comune e che le unità immobiliari abbiano tutte i medesimi proprietari (singolo o comproprietari che siano). Non ha invece nessuna rilevanza il fatto di non avere l’amministratore, obbligatorio secondo l’articolo 1129 del Codice civile solo se ci sono più di otto condòmini. Non è nemmeno necessario, se le unità sono meno di otto, che ai fini del super bonus il condominio si sia dotato di codice fiscale proprio.
Otto è anche il numero che costituisce lo spartiacque per il calcolo delle spese dei due cosiddetti lavori «trainanti», quelli più importanti. La coibentazione termica infatti è agevolata fino al tetto di 40mila euro per unità fino a 8 e per 30mila per i condomìni da nove unità in su. Il cambio di caldaia ha come tetto 20mila euro per le strutture fino a 8 unità, 15 mila per le altre.
Il tetto di spesa però è da riferire all’intero condominio e il calcolo si fa considerando a parte le prime otto unità: in un edificio di 30 unità per la coibentazione si possono spendere al massimo 940mila euro, cifra che si ottiene sommando 40mila per le prime otto 8 a 30mila per le altre 22. La cifra così ottenuta va poi ripartita per millesimi.
Analogamente per la centrale termica si possono spendere al massimo 490 mila euro, 160mila per i primo otto appartamenti, 330mila per i rimanenti.