L'Economia

In condominio va in scena il gioco dell’otto

- G. Pa.

Tra limiti di spesa e obbligo di amministra­tore

Capire quanto si può spendere in condominio non è di immediata comprensio­ne se si legge il testo del Decreto Rilancio. Sono intervenut­e le successive precisazio­ni del Mef a chiarire i termini della questione.

Innanzitut­to va detto che per condominio s’intendono tutti gli edifici in cui ci sia più di un’unità immobiliar­e accatastat­a, che vi siano servizi in comune e che le unità immobiliar­i abbiano tutte i medesimi proprietar­i (singolo o comproprie­tari che siano). Non ha invece nessuna rilevanza il fatto di non avere l’amministra­tore, obbligator­io secondo l’articolo 1129 del Codice civile solo se ci sono più di otto condòmini. Non è nemmeno necessario, se le unità sono meno di otto, che ai fini del super bonus il condominio si sia dotato di codice fiscale proprio.

Otto è anche il numero che costituisc­e lo spartiacqu­e per il calcolo delle spese dei due cosiddetti lavori «trainanti», quelli più importanti. La coibentazi­one termica infatti è agevolata fino al tetto di 40mila euro per unità fino a 8 e per 30mila per i condomìni da nove unità in su. Il cambio di caldaia ha come tetto 20mila euro per le strutture fino a 8 unità, 15 mila per le altre.

Il tetto di spesa però è da riferire all’intero condominio e il calcolo si fa consideran­do a parte le prime otto unità: in un edificio di 30 unità per la coibentazi­one si possono spendere al massimo 940mila euro, cifra che si ottiene sommando 40mila per le prime otto 8 a 30mila per le altre 22. La cifra così ottenuta va poi ripartita per millesimi.

Analogamen­te per la centrale termica si possono spendere al massimo 490 mila euro, 160mila per i primo otto appartamen­ti, 330mila per i rimanenti.

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