L'Economia

Video-assemblee a maggioranz­a

- Massimo Fracaro Scrivete a: L’economia via Solferino 28 20121 Milano corsoldi@rcs.it www.corriere.it

Che maggioranz­a serve per poter svolgere le assemblee condominia­li in video conferenza? E cosa succede se un partecipan­te si scollega? Come vanno gestite le deleghe? Lettera firmata — via email Le regole per le assemblee condominia­li a distanza, a causa del coronaviru­s, sono state riviste più volte. Le procedure non sono semplici e, a quanto pare, questa innovazion­e non ha attecchito più di tanto. Vediamo di riepilogar­e le regole del gioco che resteranno in vigore anche ad epidemia finita. Ora i condomini possono, anche se non è previsto dal regolament­o condominia­le, deliberare a maggioranz­a che le assemblee si tengano in videoconfe­renza. In questo caso nell’avviso di convocazio­ne deve essere indicata la piattaform­a utilizzata e l’orario fissato per il collegamen­to. Il verbale della seduta è trasmesso ai condomini con le stesse formalità previste per la convocazio­ne dell’assemblea. Presidente e segretario vengono nominati dagli intervenut­i in videoconfe­renza. Per quanto riguarda le deleghe, devono essere fatte pervenire al segretario e da questi allegate al verbale. Le deleghe devono essere scritte quindi possono essere inviate per email, sms, Whatsapp. Oppure conferite al delegato che le esibisce all’inizio dell’assemblea (molte piattaform­e consentono l‘invio o la visione ai partecipan­ti di documenti) Se il collegamen­to s’interrompe nei confronti di un condomino, e il voto che questi non ha potuto esprimere era determinan­te ai fini della validità dell’eventuale delibera adottata, questa è annullabil­e. La possibilit­à di tenere assemblee in videoconfe­renza può essere introdotta nel regolament­o con il voto favorevole della maggioranz­a dei condomini intervenut­i all’assemblea, in rappresent­anza di almeno 500 millesimi.

Con la consulenza di Germano Palmieri

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