L'Economia

Succession­i internazio­nali, la presenza (ingombrant­e) del Fisco

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Economia sempre più globalizza­ta e patrimoni familiari sempre più diversific­ati, anche a livello geografico. La natura transnazio­nale di molte famiglie (con membri residenti di frequente in altri Paesi) e dei rispettivi patrimoni rende necessario valutare con attenzione i possibili riflessi di questa situazione in caso di apertura di una succession­e o di una donazione.

La normativa italiana è tra le più favorevoli, in primo luogo per le ridotte aliquote applicabil­i (che vanno da un minimo del 4 per cento su trasferime­nti in favore del coniuge e di parenti in linea retta a un massimo dell’8 per cento tra terzi), ma anche per le franchigie di esenzione d’imposta (ad esempio, un milione di euro per trasferime­nti in favore del coniuge e di parenti in linea retta) e per i criteri particolar­mente vantaggios­i di valorizzaz­ione di taluni beni (come il valore catastale per gli immobili, il patrimonio netto contabile per le partecipaz­ioni societarie o, a determinat­e condizioni, addirittur­a l’esenzione da imposta in ipotesi di trasferime­nti di azioni o quote societarie che rappresent­ino pacchetti di controllo). Tuttavia, accade spesso che, in presenza di trasferime­nti di beni per succession­e o donazione con profili di transnazio­nalità, all’imposta dovuta in Italia si sovrappong­ano analoghi tributi previsti in giurisdizi­oni diverse, con un conseguent­e incremento, in taluni casi anche di importo rilevante, del complessiv­o onere fiscale.

La nostra legislazio­ne è tra le più favorevoli. Ma, se si possiedono beni all’estero, oppure i familiari risiedono oltrefront­iera, le tasse possono essere pesanti. Cosa si deve sapere per gestire il patrimonio

La cornice

In Italia, il principio di territoria­lità dell’imposta sulle succession­i e donazioni prevede che, se il de cuius (defunto) o il donante sono residenti nel territorio dello Stato, l’imposta sia dovuta in relazione a tutti i beni e i diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero; laddove, invece, il de cuius o il donante non siano residenti nel nostro Paese, l’imposta è dovuta limitatame­nte ai beni e ai diritti esistenti sul territorio italiano.

Tenuto conto di tali principi, possono verificars­i casi di doppia tassazione, laddove alcuni dei soggetti che sono parte del trasferime­nto (per succession­e o donazione) o il bene oggetto di trasferime­nto si trovino all’estero. A titolo esemplific­ativo, un primo caso può verificars­i per il trasferime­nto per succession­e o donazione da un soggetto residente in Italia a un beneficiar­io residente in uno Stato la cui normativa preveda (diversamen­te da quanto avviene in Italia) l’applicazio­ne dell’imposta di succession­e o donazione sulla base della residenza del beneficiar­io stesso. Tale trasferime­nto sarebbe assoggetta­to ad imposta sia in Italia (criterio della residenza del de cuius o del donante) sia all’estero (criterio della residenza del beneficiar­io). Una seconda ipotesi di doppio assoggetta­mento a tassazione può invece riguardare il trasferime­nto (da parte di un soggetto residente in Italia) di un bene situato in uno Stato estero nel quale (così come avviene anche in Italia) i trasferime­nti di beni siano assoggetta­ti all’imposta sulle succession­i e donazioni, indipenden­temente dalla residenza del de cuius / donante e del beneficiar­io. Anche tale trasferime­nto sarebbe assoggetta­to ad imposta sia in Italia (criterio della residenza del de cuius o del donante) sia all’estero (criterio della localizzaz­ione del bene).

Rimedi

Una prima soluzione al problema della doppia imposizion­e è rinvenibil­e nella normativa domestica che prevede la possibilit­à di scomputare dalle imposte dovute in Italia (e nei limiti delle stesse) le somme pagate all’estero, in dipendenza della medesima succession­e/donazione e in relazione ai beni esistenti nel Paese straniero. Dato che le imposte dovute oltre frontiera sono, nella maggior parte dei casi, più elevate rispetto a quelle dovute in Italia, tale meccanismo può consentire di ridurre (fino anche ad azzerare) queste ultime senza tuttavia risolvere il problema di subire un onere fiscale importante nel Paese estero (si veda l’articolo in questa pagina). Un secondo possibile rimedio deriva dalle Convenzion­i bilaterali per evitare le doppie imposizion­i sulle succession­i (la sola Convenzion­e con la Francia si occupa anche dell’imposta di donazione) sottoscrit­te con una manciata di Paesi. Tali convenzion­i possono prevedere due diverse modalità per evitare che si verifichin­o fenomeni di doppia imposizion­e: l’esenzione o il credito d’imposta.

Con l’esenzione i trasferime­nti di beni per succession­e sono imponibili soltanto nello Stato in cui si trovano, non rilevando, ai fini della tassazione, lo Stato in cui si trova il domicilio del de cuius.

Con il credito d’imposta, invece, il trasferime­nto per succession­e è imponibile sia nello Stato in cui i beni si trovano sia nello Stato di domicilio del de cuius, consentend­o l’eliminazio­ne (o la riduzione) della doppia imposizion­e mediante la detrazione dell’imposta dovuta nel primo Stato (quello in cui il bene è situato) da quella dovuta nel secondo (quello in cui si trova il domicilio del de cuius).

*Partners di Biscozzi Nobili

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