Successioni internazionali, la presenza (ingombrante) del Fisco
Economia sempre più globalizzata e patrimoni familiari sempre più diversificati, anche a livello geografico. La natura transnazionale di molte famiglie (con membri residenti di frequente in altri Paesi) e dei rispettivi patrimoni rende necessario valutare con attenzione i possibili riflessi di questa situazione in caso di apertura di una successione o di una donazione.
La normativa italiana è tra le più favorevoli, in primo luogo per le ridotte aliquote applicabili (che vanno da un minimo del 4 per cento su trasferimenti in favore del coniuge e di parenti in linea retta a un massimo dell’8 per cento tra terzi), ma anche per le franchigie di esenzione d’imposta (ad esempio, un milione di euro per trasferimenti in favore del coniuge e di parenti in linea retta) e per i criteri particolarmente vantaggiosi di valorizzazione di taluni beni (come il valore catastale per gli immobili, il patrimonio netto contabile per le partecipazioni societarie o, a determinate condizioni, addirittura l’esenzione da imposta in ipotesi di trasferimenti di azioni o quote societarie che rappresentino pacchetti di controllo). Tuttavia, accade spesso che, in presenza di trasferimenti di beni per successione o donazione con profili di transnazionalità, all’imposta dovuta in Italia si sovrappongano analoghi tributi previsti in giurisdizioni diverse, con un conseguente incremento, in taluni casi anche di importo rilevante, del complessivo onere fiscale.
La nostra legislazione è tra le più favorevoli. Ma, se si possiedono beni all’estero, oppure i familiari risiedono oltrefrontiera, le tasse possono essere pesanti. Cosa si deve sapere per gestire il patrimonio
La cornice
In Italia, il principio di territorialità dell’imposta sulle successioni e donazioni prevede che, se il de cuius (defunto) o il donante sono residenti nel territorio dello Stato, l’imposta sia dovuta in relazione a tutti i beni e i diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero; laddove, invece, il de cuius o il donante non siano residenti nel nostro Paese, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti sul territorio italiano.
Tenuto conto di tali principi, possono verificarsi casi di doppia tassazione, laddove alcuni dei soggetti che sono parte del trasferimento (per successione o donazione) o il bene oggetto di trasferimento si trovino all’estero. A titolo esemplificativo, un primo caso può verificarsi per il trasferimento per successione o donazione da un soggetto residente in Italia a un beneficiario residente in uno Stato la cui normativa preveda (diversamente da quanto avviene in Italia) l’applicazione dell’imposta di successione o donazione sulla base della residenza del beneficiario stesso. Tale trasferimento sarebbe assoggettato ad imposta sia in Italia (criterio della residenza del de cuius o del donante) sia all’estero (criterio della residenza del beneficiario). Una seconda ipotesi di doppio assoggettamento a tassazione può invece riguardare il trasferimento (da parte di un soggetto residente in Italia) di un bene situato in uno Stato estero nel quale (così come avviene anche in Italia) i trasferimenti di beni siano assoggettati all’imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dalla residenza del de cuius / donante e del beneficiario. Anche tale trasferimento sarebbe assoggettato ad imposta sia in Italia (criterio della residenza del de cuius o del donante) sia all’estero (criterio della localizzazione del bene).
Rimedi
Una prima soluzione al problema della doppia imposizione è rinvenibile nella normativa domestica che prevede la possibilità di scomputare dalle imposte dovute in Italia (e nei limiti delle stesse) le somme pagate all’estero, in dipendenza della medesima successione/donazione e in relazione ai beni esistenti nel Paese straniero. Dato che le imposte dovute oltre frontiera sono, nella maggior parte dei casi, più elevate rispetto a quelle dovute in Italia, tale meccanismo può consentire di ridurre (fino anche ad azzerare) queste ultime senza tuttavia risolvere il problema di subire un onere fiscale importante nel Paese estero (si veda l’articolo in questa pagina). Un secondo possibile rimedio deriva dalle Convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni sulle successioni (la sola Convenzione con la Francia si occupa anche dell’imposta di donazione) sottoscritte con una manciata di Paesi. Tali convenzioni possono prevedere due diverse modalità per evitare che si verifichino fenomeni di doppia imposizione: l’esenzione o il credito d’imposta.
Con l’esenzione i trasferimenti di beni per successione sono imponibili soltanto nello Stato in cui si trovano, non rilevando, ai fini della tassazione, lo Stato in cui si trova il domicilio del de cuius.
Con il credito d’imposta, invece, il trasferimento per successione è imponibile sia nello Stato in cui i beni si trovano sia nello Stato di domicilio del de cuius, consentendo l’eliminazione (o la riduzione) della doppia imposizione mediante la detrazione dell’imposta dovuta nel primo Stato (quello in cui il bene è situato) da quella dovuta nel secondo (quello in cui si trova il domicilio del de cuius).
*Partners di Biscozzi Nobili