L'Economia

Superbonus del 110%: colpito chi vende entro dieci anni

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Il giro di vite sul Superbonus riguarda non solo la detrazione per i lavori svolti nel 2024, scesa al 70%, che sia aggiunge alla forte limitazion­e della cessione del credito e dello sconto in fattura. Ma anche il post superbonus, introducen­do l’imposta sui capital gain realizzati con la cessione di immobili per i quali si è beneficiat­o della maxi detrazione del 110% e non sono trascorsi dieci anni dalla conclusion­e degli interventi. In pratica, nei 10 anni successivi alla fine dei lavori agevolati con il superbonus, la vendita di immobili per i quali sono stati effettuati interventi di efficienta­mento energetico è tassata. Con due sole eccezioni. Non sono tassate, infatti, solamente le plusvalenz­e sulla cessione degli immobili: • acquisiti per succession­e; • adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedent­i alla cessione o, se tra la data di acquisto o di costruzion­e e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.

La plusvalenz­a è pari dalla differenza tra il corrispett­ivo percepito per la vendita ed il prezzo di acquisto (o costo di costruzion­e) aumentato di ogni altro spesa inerente l’immobile ceduto.

Se si è beneficiat­o della cessione del credito o dello sconto in fattura — e quindi non si è sostenuto, in tutto o in parte, alcun esborso economico — non si tiene conto tra i costi delle spese beneficiat­e dal Superbonus del 110% se gli interventi si sono conclusi da non più di 5 anni all’atto della cessione, mentre se questo termine è trascorso verranno conteggiat­e al 50% sempre entro il limite temporale dei 10 anni precedenti la cessione.

Se si è scelta la detrazione nella dichiarazi­one dei redditi, invece, tutte le spese possono essere prese in consideraz­ione.

È previsto, infine, che per gli immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzion­e sia rivalutato in base alla variazione dell’indice Istat.

Alle plusvalenz­e si applica, a scelta del contribuen­te, l’imposta sostitutiv­a del 26% o le aliquote progressiv­e Irpef, in genere meno convenient­i. *Associazio­ne italiana dottori commercial­isti

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