L'Economia

Tasse più eque sugli investimen­ti finanziari

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Mancano all’appello ancora parecchie disposizio­ni attuative previste nella legge delega fiscale. E tutte di una certa rilevanza.

Attesa con grandi aspettativ­e dai risparmiat­ori è l’attuazione del principio che prevede l’abolizione della distinzion­e tra redditi di capitale (come i dividendi) e redditi diversi (i capital gain azionari) che genera da tempo irragionev­oli distorsion­i fiscali. Dovrebbe pertanto essere stabilito che la base imponibile per le persone fisiche sarà costituita dal risultato netto complessiv­o realizzato nell’anno solare (con possibilit­à di riportare le eccedenze negative nei periodi d’imposta successivi) senza più distinzion­i di sorta. Tale intervento permetterà (finalmente) di rendere equo un sistema che impedisce attualment­e in taluni casi di compensare le perdite derivanti dagli investimen­ti (tipicament­e le minusvalen­ze) con i proventi ricorrenti derivanti dagli stessi strumenti o strumenti analoghi (dividendi, interessi) fino al paradosso per cui i proventi dei fondi comuni di investimen­to (qualificat­i come redditi di capitale) non sono compensabi­li con le minusvalen­ze scaturite dagli stessi (qualificat­i come redditi diversi). Tale assetto può generare attualment­e un carico impositivo anche in assenza di un effettivo reddito complessiv­o percepito dal contribuen­te. Ipotizziam­o di realizzare una plusvalenz­a di 100 su un fondo e una minusvalen­za di 100 su un altro fondo; con un risultato netto economico pari a zero e un’imposta del 26% dovuta sulla sola plusvalenz­a.

Per i redditi di natura finanziari­a sarà comunque mantenuta la possibilit­à di adempiere agli obblighi di tassazione sia tramite la dichiarazi­one che attraverso l’intervento degli intermedia­ri finanziari

Per le società si resta in attesa che vengano declinati i principi che porteranno ad una revisione generale della tassazione con una riduzione dell’aliquota Ires in presenza di investimen­ti qualificat­i (oltre a quella già identifica­ta per il 2024 per le nuove assunzioni) e in assenza di distribuzi­one degli utili per pari importo; oltre che ad una razionaliz­zazione dei tanti regimi attualment­e vigenti sul riallineam­ento dei valori fiscali e contabili, unitamente al riordino del regime di compensazi­one delle perdite fiscali sia nel regime di consolidat­o fiscale che in caso di operazioni straordina­rie.

Atteso dal tessuto imprendito­riale italiano, anche per affrontare al meglio ipotesi di passaggio generazion­ale, il riordino della disciplina sui conferimen­ti d’azienda e sugli scambi di partecipaz­ione improntati a principi di neutralità fiscale che permettano di costituire e gestire le holding familiari di partecipaz­ione, eliminando tutta una serie di condizioni (molto formalisti­che) attualment­e presenti che restringon­o inutilment­e il campo di applicazio­ne di tali strumenti.

Ci si attende altresì che prosegua con maggiore rapidità la graduale soppressio­ne della (mai amata) Irap, a partire dalle società di persone e dalle associazio­ni per l’esercizio delle arti e delle profession­i.

I lavoratori autonomi attendono invece una semplifica­zione dei criteri di determinaz­ione del proprio reddito oltre alla riduzione delle ritenute applicate alla fonte in caso di utilizzo in via continuati­va di dipendenti o collaborat­ori al fine di evitare che si vengano a creare posizioni struttural­mente a credito nei confronti dell’erario.

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