NEL PASSATO
Il 2003 anno zero Nel 2013 arrivano riforma e Collegio di garanzia
Dal Catania al Catania. Allora una vicenda che coinvolse il club etneo e che aprì la strada alla B a 24 squadre, portò all’approvazione di una nuova legge per i rapporti fra giustizia ordinaria e sportiva.
UN SOLO TAR Si stabilì un percorso uguale per tutti nelle controversie sportive. La legge 280 del 2003 dà alla giustizia sportiva la competenza esclusiva in termini di questioni regolamentari, statutarie e disciplinari, consentendo per tutte le altre questioni — esauriti i gradi di giustizia sportiva — di rivolgersi al Tar del Lazio ed eventualmente al Consiglio di Stato per ricorrere contro atti di Coni e Federazioni. Il discorso non riguarda i rapporti di natura patrimoniale fra società e tesserati.
SPORTIVA È invece di fine 2013 la riforma del codice di giustizia sportiva, all’inizio dell’era Malagò. Altre novità sono state introdotte quest’estate senza toccare l’impalcatura dell’ordinamento. Che ha riunificato il terzo grado della giustizia sportiva, fino al 2013 diviso fra Tnas e Alta Corte. È nato il Collegio di garanzia, una sorta di «Cassazione» dello sport presieduta dall’ex ministro degli esteri, Franco Frattini. In pratica, la giustizia delle singole federazioni finisce al secondo grado per poi passare al terzo e definitivo pronunciamento. Con l’eccezione delle questioni di doping, con il lavoro istruttorio affidato alla procura antidoping e i processi alle due sezioni del Tribunale Nazionale Antidoping.
NOMINE La scelta dei giudici sportivi non federali viene proposta alla Giunta Coni da una commissione presieduta dal presidente emerito della Corte costituzionale Annibale Marini, e formata anche dall’ex consigliere legislativo di Palazzo Chigi, Carlo Deodato, e da Luigi Fumagalli, membro del Tribunale arbitrale dello sport di Losanna.