Il Coni sul caso Covid: «Gli azzurri non erano in malafede»
Scrivono i giudici del Collegio di Garanzia: «La competenza era della Asl» Il club: «Dignità reintegrata»
el Belpaese dei campanili le conseguenze di quel Juventus— Napoli non giocato il 4 ottobre sono state vissute come un’ulteriore sfida fra club. Ma alla fine con la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni a vincere non è stato il Napoli - comunque riabilitato nella sua dignità - piuttosto a perdere è stata la giustizia sportiva della Figc, come si evince dalle motivazioni pubblicate ieri dall’organo presieduto dall’ex ministro Franco Frattini, con Massimo Zaccheo relatore e componenti Vito Branca, Dante D’Alessio e Attilio Zimatore. Di fatto questa sentenza da cassazione sportiva è un monito al
Ncalcio, per far capire che una cosa è l’autonomia, un’altra il rispetto delle autorità preposte.
«Napoli corretto»
È scritto nelle motivazioni: «(...) Se, dunque, il factum principis, che le stesse decisioni endofederali non negano, va individuato nelle due richiamate Note del Dipartimento di prevenzione, ne deriva che la condotta attesa dal Napoli è divenuta impossibile per effetto dei richiamati provvedimenti, che escludono, peraltro, considerato il pieno rispetto della normativa vigente, una responsabilità di quest’ultima società. Responsabilità che, di certo, non può essere individuata, come invece concludono le decisioni endofederali, nella richiesta di chiarimenti circa la condotta da tenere. Infatti, sotto questo profilo, il Napoli ha applicato il Protocollo FIGC vigente all’epoca dei fatti di causa, che rimanda (...),all’esclusiva competenza della ASL territorialmente competente; la quale in presenza di un caso positivo, fornisce informazioni e indicazioni chiare, anche per iscritto, sulle misure precauzionali da attuare (...)Ne discende che la richiesta di informazioni e chiarimenti, lungi dall’essere un atto preordinato a precostituire un elemento per non adempiere all’obbligo rimesso, è invece la diretta applicazione della richiamata Circolare, che è l’atto normativo gerarchicamente superiore, rispetto al quale cedono tutte le norme federali incompatibili con il medesimo.Ne discende, ancora, non solo l’assenza di malafede da parte del Napoli, che ha agito in piena coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente, ma anche la infondatezza della tesi, sostenuta dalla CSA, del c.d. dolo da preordinazione, proprio per l’assoluto rispetto del Protocollo da parte della società. (...) Ne deriva ancora che le ulteriori considerazioni della CSA sul nuovo Protocollo FIGC del 30 ottobre 2020, che ha reso “obbligatoria” anziché “facoltativa” la deroga della trasferta in bolla,(...) non possono assumere alcun rilievo anche perché inapplicabili in quanto successivi agli eventi. Tutto concorre, in definitiva, all’annullamento del provvedimento impugnato».
La società
E sulla pronuncia del Collegio di Garanzia è intervenuto anche il Napoli: «Le motivazioni della decisione – si legge in un comunicato – reintegrano pienamente la dignità e l’immagine della società».