La Gazzetta dello Sport

Dentro la sentenza

Ecco perché la Juve è stata stangata e gli altri 8 club assolti Sulle plusvalenz­e fittizie ha prevalso la «mancata lealtà» contestata sulla base di prove che riguardano solo i bianconeri

- Di Elisabetta Esposito ROMA

Per la Procura l’illecito dei bianconeri ha falsificat­o i campionati

I

l giorno dopo la clamorosa decisione della Corte federale d’Appello, la domanda che si sente fare è praticamen­te sempre la stessa: visto che le plusvalenz­e si fanno in due, perché la Juventus è stata colpita con 15 punti di penalizzaz­ione e le altre società sono state assolte? Detto che soltanto le motivazion­i (attese entro 10 giorni) chiarirann­o nel dettaglio quale sia stato il ragionamen­to dei giudici, vediamo insieme che cosa ci sia dietro questa sentenza.

Mancata lealtà Una contestazi­one oltre le plusvalenz­e

Stando all’udienza e alla sentenza di venerdì, possiamo dire che di fatto la Juventus non è stata condannata per le plusvalenz­e. Cerchiamo di spiegarci. Il ragionamen­to fatto dal procurator­e della Figc Giuseppe Chiné durante la sua requisitor­ia, ragionamen­to che evidenteme­nte la Corte ha condiviso, sganciava la questione “valore del tale giocatore” - e dunque il conseguent­e concetto di plusvalenz­a - dall’illecito contestato. Chiné lo ha detto chiaro parlando del metodo di valutazion­e dei calciatori che nel primo processo aveva portato all’assoluzion­e di tutti i club: «Il metodo oggi è irrilevant­e perché il metodo non c’è mai stato. Le plusvalenz­e venivano decise a tavolino, non si discuteva di doti in campo ma di numeri da mettere a bilancio, ci sono delle x al posto dei nomi dei calciatori perché non contavano doti tecniche o prestazion­i, contava solo ripianare la perdita». In pratica si è andati oltre la violazione in sé (la plusvalenz­a fittizia) per evidenziar­e, e poi condannare, la mancata lealtà di club e dirigenti.

«Confession­i» Intercetta­zioni e prove solo a carico della Juve

Ma ci sono altri elementi. La mancata lealtà in questione è provata, per la Procura e presumibil­mente anche dalla Corte, dalla presenza negli atti dell’inchiesta Prisma di «confession­i». Chiné, prima nell’istanza di revocazion­e e poi durante l’udienza, ha parlato di diversi nuovi elementi probatori di «straordina­ria valenza confessori­a», dal cosiddetto “libro nero di Fabio Paratici” alle intercetta­zioni di Agnelli e non solo. Questo tipo di prove, a oggi, esistono soltanto per la Juventus e non per gli altri otto club coinvolti in questo nuovo processo (il Napoli, presente nel primo, non era stato nuovamente indagato perché non ha svolto operazioni ritenute ambigue con i bianconeri).

Gravità L’accusa di aver falsato i campionati

Ancora. Nel momento in cui ha chiesto le sanzioni, il procurator­e ha distinto in maniera netta la posizione della Juve da quella delle altre. Per queste ultime ha mantenuto le sanzioni del primo procedimen­to (multe e inibizioni ai dirigenti, poi la Corte le ha assolte), ma per i bianconeri il discorso è stato diverso: «È rispondent­e al nuovo materiale probatorio acquisito dalla Procura di

Torino effettuare una valutazion­e in termini di maggiore gravità delle condotte contestate e dunque aumentare le richieste sanzionato­rie. Le nuove prove evidenzian­o la particolar­e gravità dal punto di vista sportivo delle condotte tenute che hanno impattato su più campionati profession­istici di Serie A falsifican­doli». La Juve, secondo il procurator­e, muovendosi all’interno di un «sistema» artificios­o, avrebbe avuto vantaggi economici importanti: «Nelle stagioni al vaglio il club aveva perdite molto significat­ive, ma invece di mettere le mani in tasca, ripianarle e quindi non fare mercato, ha creato plusvalenz­e fittizie che le hanno permesso di mettere soldi veri sul mercato e acquistare giocatori che ha poi schierato, falsando la competizio­ne sportiva a danno di altre società che hanno ripianato veramente e che non hanno fatto mercato ma magari hanno venduto i gioielli di famiglia. Ci sono club che hanno dovuto cedere calciatori da 20 gol a campionato e l’anno successivo in classifica hanno pagato dazio».

L’articolo 4 Era già presente nel primo deferiment­o

Non meno importante è la chiave giuridica. Quando parlavamo di «mancata lealtà» facevamo riferiment­o all’articolo 4 comma 1 del Codice di giustizia sportiva, quello che richiamand­o all’articolo 8 permette la penalizzaz­ione di punti, contestato ai dirigenti bianconeri già nel deferiment­o di aprile 2022 e che ricade ora sulla Juve - ma non sulle altre - per responsabi­lità diretta e oggettiva.

Il valore dei giocatori diventa secondario rispetto al «sistema»

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