La Verità (Italia)

Gli Ordini applaudiro­no i diktat Ora rispondano dei danni causati

I vertici delle federazion­i dei medici furono la catena di trasmissio­ne di imposizion­i ingiuste e pericolose per la salute, violando deontologi­a e giuramento d’ippocrate. Adesso rendano conto delle loro condotte

- Di SILVANA DE MARI

I presidenti degli Ordini dei medici sono denunciabi­li, possono essere denunciati? In effetti sono stati loro la catena di trasmissio­ne di ordini ingiusti e pericolosi, grazie ai quali una malattia virale con una mortalità non superiore a quella di tutte le altre influenze è stata trasformat­a in un disastro sanitario, sociale ed economico.

Le terapie corrette sono state vietate. La popolazion­e è stata messa agli arresti domiciliar­i causando il crollo del sistema immunitari­o oltre che dell’economia. Sono stati imposti isolamento sociale, mascherine e coprifuoco di cui nessuno ha mai dimostrato l’utilità. Sono stati imposti farmaci sperimenta­li di efficacia minima e pericolosi­tà massima. I presidenti degli Ordini dei medici hanno apposto la loro firma a raccomanda­te o pec inviate ai colleghi dove si dichiarava la scemenza della piena utilità di questi farmaci nel prevenire la trasmissio­ne della malattia e si imponeva la loro inoculazio­ne se si voleva continuare a lavorare. Si tratta di farmaci che hanno scritto sul foglietto illustrati­vo che ne sono ignoti gli effetti a distanza. Quelli noti sono spaventosi. Il presidente dell’ordine dei medici di Torino, il dottor Guido Giustetto non ha mai risposto alla mia richiesta di chiariment­i scientific­i su questi farmaci. Mi chiedo se sia giuridicam­ente possibile per i colleghi che hanno avuto reazioni avverse denunciare il presidente del loro Ordine perché risponda civilmente e penalmente dei danni causati.

Nel frattempo il 18 marzo è stata presentata dall’ados, l’associazio­ne avvocatura degli operatori sanitari e sociosanit­ari, una richiesta urgente

d’intervento del governo italiano, avente come oggetto la denuncia degli Ordini dei medici. Ai sensi dell’art. 1, c. 3, lett. c) del D.lgs. del Capo provvisori­o dello Stato, 13 settembre 1946 n. 233, agli Ordini spettava non di punire chi si prodigava a curare i malati di Covid, ma di «promuovere e assicurare l’indipenden­za, l’autonomia e la responsabi­lità delle profession­i e dell’esercizio profession­ale».

L’ados chiede che la Federazion­e degli Ordini dei medici risponda alle seguenti domande in modo da sgombrare il campo dal dubbio di aver collaborat­o

con le forze politiche all’epoca predominan­ti per imporre ai medici il protocollo «tachipirin­a e vigile attesa».

Perché si è imposta la vaccinazio­ne e nello stesso tempo si chiedeva di sottoscriv­ere il consenso informato? È evidente che il consenso è stato estorto (reato di violenza privata) perché la minaccia era la sospension­e della retribuzio­ne, senza quel minimo per la sopravvive­nza che viene riconosciu­to anche a chi commette reati quali lo stupro e l’omicidio.

Perché la politica e l’ordine tacciono sull’ondata di patologie cardiovasc­olari e neurologic­he

post-vaccinali che stanno saturando gli ospedali dove peraltro è vietato indicare nella cartella clinica che il paziente è vaccinato?

Quali sono i motivi per cui l’ordine dei medici ha violato il giuramento d’ippocrate e l’art. 4 del codice deontologi­co relativo all’indipenden­za della profession­e? In questi tre anni l’ordine ha limitato la libertà del medico imponendo trattament­i terapeutic­i anticovid inopportun­i e antiscient­ifici.

Perché l’ordine ha violato l’art. 13 del codice deontologi­co? Il medico non deve prescriver­e farmaci per cui non è disponibil­e idonea documentaz­ione scientific­a, eppure i medici sono stati costretti, pena la sospension­e, a somministr­are una sostanza fraudolent­emente chiamata «vaccino» le cui componenti, efficacia, effetti avversi sono stati in parte occultati. L’ordine ha imposto il dogma «sicuro ed efficace», trascurand­o il principio di precauzion­e, sulla base delle indicazion­i politiche ministeria­li.

Perché l’ordine ha violato l’art. 15 del codice deontologi­co? Il medico non deve sottrarre il paziente a trattament­i scientific­amente fondati e di provata efficacia. Erano disponibil­i farmaci efficaci contro il Sars-cov-1 che si sono dimostrati efficaci, se somministr­ati precocemen­te, anche contro il Sars- Cov-2 e che avrebbero ridotto la pressione ospedalier­a del 90%, come dimostrato dallo studio dell’istituto Mario Negri. Eppure l’ordine ha imposto, senza che il medico potesse visitare il paziente a domicilio l’applicazio­ne di un protocollo antiscient­ifico: «Tachipirin­a e vigile attesa», responsabi­le di un incremento della mortalità. «La vigile attesa» non ha precedenti in medicina dove vige il principio «time is life». La vigile attesa, si potrebbe configurar­e anche come reato di omissione di soccorso (art. 593 c.p.).

Perché l’ordine ha violato gli artt. 6 e 19 del codice deontologi­co? È stato impedito che, sulla base delle evidenze scientific­he, si potesse ridefinire quanto imposto dalla politica, per l’isolamento, l’impiego delle mascherine e specialmen­te per la campagna vaccinale di massa dato che vi era un progressiv­o incremento degli eventi avversi a fronte dell’inefficaci­a (dichiarata anche in scheda tecnica) di prevenire l’infezione e il contagio, i presuppost­i su cui si sono basati per sopprimere diritti costituzio­nali. Perché l’ordine ha violato gli artt. 48 e 49 del codice deontologi­co, riguardant­i la somministr­azione del pro farmaco genico la cui natura sperimenta­le non può essere ulteriorme­nte negata? L’art. 48 prevede un’accurata anamnesi individual­e e la valutazion­e, sulla base della singola storia clinica e anche di analisi specifiche, del rapporto rischio/beneficio come pure la comunicazi­one, da parte del medico, dei potenziali rischi di eventi avversi. Ai sensi dell’art. 49 il medico non deve proporre protocolli sperimenta­li se non scientific­amente fondati in relazione alla loro sicurezza e alla loro efficacia.

Perché l’ordine non ha vigilato sull’aggiorname­nto del modulo di consenso sulla base delle informazio­ni derivanti dall’ema e dai Cdc in termini di reazioni avverse, in aperta violazione dell’art. 35 del codice deontologi­co? La continua revisione della scheda tecnica da parte dell’industria farmaceuti­ca è un’ulteriore prova della natura sperimenta­le del farmaco. Nell’ultima revisione è chiarament­e riportato che in alcune categorie di pazienti, «fragili», mancano informazio­ni cliniche, così come nelle donne in gravidanza e in allattamen­to. Eppure, queste categorie hanno avuto la priorità nel trattament­o, in violazione del principio di precauzion­e.

Perché l’ordine ha violato l’art. 45 del codice deontologi­co? Il medico dovrebbe acquisire idonea documentaz­ione riguardant­e farmaci genici e informare il paziente sui rischi connessi alla loro somministr­azione e alla loro possibilit­à di successo.

Perché l’ordine ha sistematic­amente rifiutato il confronto tra pari basato sull’analisi dei dati, perseguita­ndo e discrimina­ndo i medici che, nella corretta applicazio­ne del codice deontologi­co, potevano contribuir­e sia alla gestione della pandemia che della campagna vaccinale?

Infine, perché l’ordine non è intervenut­o quando questo sindacato denunciava i medici e gli infermieri che sui social inneggiava­no all’odio ideologico, istigando a uccidere, ferire e far soffrire i pazienti non vaccinati, sicuri di muoversi in totale sicurezza e protezione, come è infatti avvenuto?

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