Se Grillo non è responsabile del blog, chi risponde per diffamazione?
IL PD HA QUERELATO IL CREATORE DEL M5S PER IL CONTENUTO DI UN COMMENTO NON FIRMATO SU WWW.BEPPEGRILLO.IT
La diffamazione è punibile, in sede penale, solo se si individua con certezza chi l’ha commessa, cioè chi ha volontariamente offeso qualcuno, anche usando internet e postando un messaggio su un blog. Penalmente irrilevante, invece, è la condotta di chi registra e di chi gestisce il blog, senza aver partecipato alla reda--
zione o alla diffusione del messaggio. Il titolare del sito, se non lo gestisce, potrebbe esser chiamato a rispondere, ma solo in sede civile, dei danni causati dalla diffamazione, ma mai penalmente della condotta di chi ha usato il suo blog per divulgare informazioni o opinioni. Neppure commette reato il curatore
del blog, se l’accesso è libero, poiché non ha alcun obbligo di controllo, penalmente sanzionato, sui contenuti. Se, invece, esercita un controllo preventivo e autorizza la pubblicazione, potrebbe concorrere nella eventuale diffamazione, commessa dall’autore del post. Il direttore di un giornale on line non è punibile per omesso controllo sugli articoli pubblicati, a differenza del suo collega che dirige un periodico di carta e la cui responsabilità penale discende dall’art. 57 del Codice penale. Gestore e direttore, però, possono essere puniti per concorso nella diffamazione altrui se, diffidati dal rimuovere un messaggio offensivo o contenente fatti falsi, si rifiutino di farlo, come la Cassazione ha di recente stabilito. Chi si sente offeso da un blog, dunque, può sporgere querela contro l’autore, se ha firmato il messaggio, o, in caso contrario, contro ignoti, lasciando che sia chi indaga a individuare tutti i possibili responsabili.