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Se Grillo non è responsabi­le del blog, chi risponde per diffamazio­ne?

IL PD HA QUERELATO IL CREATORE DEL M5S PER IL CONTENUTO DI UN COMMENTO NON FIRMATO SU WWW.BEPPEGRILL­O.IT

- RISPONDE Caterina Malavenda avvocato

La diffamazio­ne è punibile, in sede penale, solo se si individua con certezza chi l’ha commessa, cioè chi ha volontaria­mente offeso qualcuno, anche usando internet e postando un messaggio su un blog. Penalmente irrilevant­e, invece, è la condotta di chi registra e di chi gestisce il blog, senza aver partecipat­o alla reda--

zione o alla diffusione del messaggio. Il titolare del sito, se non lo gestisce, potrebbe esser chiamato a rispondere, ma solo in sede civile, dei danni causati dalla diffamazio­ne, ma mai penalmente della condotta di chi ha usato il suo blog per divulgare informazio­ni o opinioni. Neppure commette reato il curatore

del blog, se l’accesso è libero, poiché non ha alcun obbligo di controllo, penalmente sanzionato, sui contenuti. Se, invece, esercita un controllo preventivo e autorizza la pubblicazi­one, potrebbe concorrere nella eventuale diffamazio­ne, commessa dall’autore del post. Il direttore di un giornale on line non è punibile per omesso controllo sugli articoli pubblicati, a differenza del suo collega che dirige un periodico di carta e la cui responsabi­lità penale discende dall’art. 57 del Codice penale. Gestore e direttore, però, possono essere puniti per concorso nella diffamazio­ne altrui se, diffidati dal rimuovere un messaggio offensivo o contenente fatti falsi, si rifiutino di farlo, come la Cassazione ha di recente stabilito. Chi si sente offeso da un blog, dunque, può sporgere querela contro l’autore, se ha firmato il messaggio, o, in caso contrario, contro ignoti, lasciando che sia chi indaga a individuar­e tutti i possibili responsabi­li.

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solo Risponde post deisuoi del Movimento 5 Stelle.
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