Navigare su siti di incontri è già tradimento?
UN MARITO, CHE CERCAVA STORIE ALTERNATIVE SUL WEB, DOVRÀ PAGARE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Per violare l’obbligo di fedeltà è sufficiente flirtare oppure occorre “agire”? Basta l’intenzione o ci vuole la... consumazione? Secondo la Cassazione basta la prima: si
può essere fedifraghi anche con il pensiero! La strada è aperta, ai giudici di merito spetterà ora condividere o meno questo principio, e motivare la loro decisione in sentenza. I fatti. Unamoglie scopre il marito che naviga su siti di incontri: si allontana da casa e chiede, oltre alla separazione, l’assegno di mantenimento. Il marito chiede invece che la colpa della separazione vengaaddebitata a lei, per essersene andata via e averlo abbandonato senza ragione, causando così la fine del matrimonio. Do pola sentenza di primo grado, anche la corte di Appello ritiene giustificata la fuga della donna e conferma la condanna delmarito a pagare 600
euro di mantenimento alla moglie. L’abbandono del tetto coniugale è ormai raramente causa di attribuzione della responsabilità perla fine del matrimonio. Questo perché oggi la casa di residenza non identifica più il luogo di esercizio quotidiano della vita familiare, e perché è sufficiente che uno dei coniugimanifesti insofferenza per la vita coniugale e anticipi l’uscita di casa rispetto alla separazione in tribunale per non incorrere nell’addebito, che fa perdere il diritto al mantenimento. Il repentino allontanamento senza giustificazione può invece causare qualche problema. Il tema interessante della sentenza è aver ritenutoil comportamento dellamoglie giustificato e aver confermato il suodiritto ad allontanarsi non perché il marito l’avesse tradita, ma perché aveva cercato “storie” alternative sul web, senza neppure indagare se all’approccio virtuale fosse seguito quello fisico.