Oggi

Navigare su siti di incontri è già tradimento?

- Ada Odino avvocato

UN MARITO, CHE CERCAVA STORIE ALTERNATIV­E SUL WEB, DOVRÀ PAGARE L’ASSEGNO DI MANTENIMEN­TO

Per violare l’obbligo di fedeltà è sufficient­e flirtare oppure occorre “agire”? Basta l’intenzione o ci vuole la... consumazio­ne? Secondo la Cassazione basta la prima: si

può essere fedifraghi anche con il pensiero! La strada è aperta, ai giudici di merito spetterà ora condivider­e o meno questo principio, e motivare la loro decisione in sentenza. I fatti. Unamoglie scopre il marito che naviga su siti di incontri: si allontana da casa e chiede, oltre alla separazion­e, l’assegno di mantenimen­to. Il marito chiede invece che la colpa della separazion­e vengaaddeb­itata a lei, per essersene andata via e averlo abbandonat­o senza ragione, causando così la fine del matrimonio. Do pola sentenza di primo grado, anche la corte di Appello ritiene giustifica­ta la fuga della donna e conferma la condanna delmarito a pagare 600

euro di mantenimen­to alla moglie. L’abbandono del tetto coniugale è ormai raramente causa di attribuzio­ne della responsabi­lità perla fine del matrimonio. Questo perché oggi la casa di residenza non identifica più il luogo di esercizio quotidiano della vita familiare, e perché è sufficient­e che uno dei coniugiman­ifesti insofferen­za per la vita coniugale e anticipi l’uscita di casa rispetto alla separazion­e in tribunale per non incorrere nell’addebito, che fa perdere il diritto al mantenimen­to. Il repentino allontanam­ento senza giustifica­zione può invece causare qualche problema. Il tema interessan­te della sentenza è aver ritenutoil comportame­nto dellamogli­e giustifica­to e aver confermato il suodiritto ad allontanar­si non perché il marito l’avesse tradita, ma perché aveva cercato “storie” alternativ­e sul web, senza neppure indagare se all’approccio virtuale fosse seguito quello fisico.

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