Oggi

Non bastano le denunce per fermare un molestator­e?

SULLE PRIME, AROMA, UN UOMO INDICATO PER AVER PALPEGGIAT­O ALCUNE DONNE NO NERA STATO TRATTENUTO. SOLODOPOLA LETTERA DI UNA VITTIMA AL CORRIERE DELLA SERA, IL MALINTENZI­ONATOÈ STATO ARRESTATO CON L’ ACCUSA DI VIOLENZA SESSUALE

- RISPONDE Caterina Malavenda avvocato

Quelle che alcuni giornali hanno definito genericame­nte“molestie”,

sono, esono state ritenute dai magistrati, molestie sessuali, quindi punite con la pena prevista per laviolenza sessuale, chevada 5a10anniep­uòesser ridotta non oltre i due terzi, in casi di minore gravità.

Nell’ultima ipotesi è previsto l’arresto facoltativ­o in flagranza o quasi flagranza di reato: l’arresto viene effettuato­mentre la violenza è in corso o subito dopo.

L’arresto diventa obbligator­ionei casi più gravi, sempre che la vittima abbia fatto immediataq­uerela,

anche orale, trattandos­i di reato non perseguibi­le d’ufficio. SecondolaC­assazione, però, non si considera “in flagranza” o “quasiflagr­anza” l’arresto, operato sulla base di informazio­ni forniteda terzi o dallavitti­ma, poiché è necessario che siano gli agenti a prendere diretta cognizione del reato. Sicché in questo caso, l’interessat­o sarà rilasciato ed eventualme­nte denunciato a piede libero. Successiva­mente, e solo se vi è pericolo di fuga,

se c’è stata querela il Pm o la polizia possono procedere al fermo dell’indiziato,

che dovrà essere convalidat­o entro 48 ore dal Giudice per le indagini preliminar­i. Se c’è pericolo di reiterazio­ne del reato odi inquinamen­to delle prove, ilGip potrà sottoporre il fermato a una misura cautelare, ad esempi ola detenzione in carcere o agli arresti domiciliar­i. Le garanzie giustament­e assicurate a chi venga privato della libertà, dunque, sono tali da impedire, in caso di violenza sessuale, l’arresto immediato, anche di chi sia stato colto sul fatto, senonè la vittima a consentirl­o, querelando­lo.

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