Non bastano le denunce per fermare un molestatore?
SULLE PRIME, AROMA, UN UOMO INDICATO PER AVER PALPEGGIATO ALCUNE DONNE NO NERA STATO TRATTENUTO. SOLODOPOLA LETTERA DI UNA VITTIMA AL CORRIERE DELLA SERA, IL MALINTENZIONATOÈ STATO ARRESTATO CON L’ ACCUSA DI VIOLENZA SESSUALE
Quelle che alcuni giornali hanno definito genericamente“molestie”,
sono, esono state ritenute dai magistrati, molestie sessuali, quindi punite con la pena prevista per laviolenza sessuale, chevada 5a10anniepuòesser ridotta non oltre i due terzi, in casi di minore gravità.
Nell’ultima ipotesi è previsto l’arresto facoltativo in flagranza o quasi flagranza di reato: l’arresto viene effettuatomentre la violenza è in corso o subito dopo.
L’arresto diventa obbligatorionei casi più gravi, sempre che la vittima abbia fatto immediataquerela,
anche orale, trattandosi di reato non perseguibile d’ufficio. SecondolaCassazione, però, non si considera “in flagranza” o “quasiflagranza” l’arresto, operato sulla base di informazioni forniteda terzi o dallavittima, poiché è necessario che siano gli agenti a prendere diretta cognizione del reato. Sicché in questo caso, l’interessato sarà rilasciato ed eventualmente denunciato a piede libero. Successivamente, e solo se vi è pericolo di fuga,
se c’è stata querela il Pm o la polizia possono procedere al fermo dell’indiziato,
che dovrà essere convalidato entro 48 ore dal Giudice per le indagini preliminari. Se c’è pericolo di reiterazione del reato odi inquinamento delle prove, ilGip potrà sottoporre il fermato a una misura cautelare, ad esempi ola detenzione in carcere o agli arresti domiciliari. Le garanzie giustamente assicurate a chi venga privato della libertà, dunque, sono tali da impedire, in caso di violenza sessuale, l’arresto immediato, anche di chi sia stato colto sul fatto, senonè la vittima a consentirlo, querelandolo.