Oggi

Gli stalker possono essere pericolosi­quanto i mafiosi

CHI COMMETTEAT­TI PERSECUTOR­IGRAVI FINISCENEL “MIRINO” DEL CODICEANTI­MAFIA

- Giulia Bongiorno

Holettoun titolodi stampache mi ha sorpreso: «Stalker equiparato a mafioso, primo caso a Milano». Era ora che qualcuno riconosces­se la pericolosi­tà di questi persecutor­i delle donne, anche se non ho ben capito, in concreto, a cosa si riferisce esattament­e la notizia.

Paolina

La vicenda a cui fa riferiment­o è quella di una donna vittima di stalking da parte del suo ex. Questi aveva perpetrato una lunga serie di violenze fisiche e psicologic­he sulla compagna a partire dal momento in cui lei aveva deciso di troncare la relazione. Un’escalation di brutalità: dalle percosse alle minacce di morte con un coltello, passando per atti di violenza sessuale; oltretutto, la donna ha un figlio minore che si è trovato esposto a situazioni di violenza. Il Tribunale di Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzion­e, ha adottato il 9 ottobre scorso un decreto con cui ha disposto l’applicazio­ne della misura di prevenzion­e della sorveglian­za speciale di pubblica sicurezza a carico dell’uomo, già imputato anche per stalking in un procedimen­to pendente (ovvero, che non si è ancora concluso con una condanna). Il provvedime­nto è stato adottato in applicazio­ne del cosiddetto Codice antimafia, da ultimo modificato dalla Legge del 17 ottobre 2017, n. 161. Legge che, tra le altre cose, ha ampliato appunto il novero dei soggetti ai quali possono essere destinate le misure di prevenzion­e personali (oltre che patrimonia­li): si tratta di misure dirette a evitare la commission­e di reati da parte di determinat­e categorie di soggetti considerat­i socialment­e pericolosi. Esse possono consistere, ad esempio, oltre che nella sottoposiz­ione alla sorveglian­za speciale di pubblica sicurezza, nel divieto di soggiorno in uno o più comuni. Ebbene: accanto ai soggetti indiziati di appartener­e alle associazio­ni di tipo mafioso sono stati contemplat­i, tra gli altri, anche quelli indiziati del delitto di atti persecutor­i. Quindi, al persecutor­e gravemente indiziato per tale reato è stata applicata la misura della sorveglian­za della durata di un anno e sei mesi, corredata da altre

prescrizio­ni: tra queste, il divieto di allontanar­si dalla sua dimora senza preventivo avviso all’autorità di pubblica sicurezza e l’obbligo di tenersi ad almeno un chilometro di distanza dalla ex, di allontanar­si immediatam­ente se la incontrass­e per caso, di noncomunic­areinalcun­modoconlei. Inoltre, nonostante il difensore dell’imputato avesse sostenuto la tesi opposta, i giudici hanno ritenuto del tutto ragionevol­e l’estensione della misura agli indiziati di stalking quali soggetti socialment­e pericolosi. Questo, anche in consideraz­ione del fatto che un quarto degli omicidi volontari riguarda donne; che molto spesso i femminicid­i sono l’atto terminale di una serie di condotte persecutor­ie realizzate dallo stesso uomo violento e che il 77 per cento delle vittime del delitto di stalking è rappresent­ato da donne (dati che si leggono - tra l’altro - nel recente Dossier Viminale Ferragosto 2018, pubblicato dal Ministero dell’Interno). Questa decisione dà l’avvio a un nuovo modo di proteggere le vittime di stalking, un modo che farà riflettere: è stato in sostanza riconosciu­to che, in presenzade­i relativi presuppost­i, uno stalker può essere pericoloso come un mafioso e che il delitto di stalking è pericoloso non solo per la singola vittima ma anche per altri soggetti che le sono legati.

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