Gli stalker possono essere pericolosiquanto i mafiosi
CHI COMMETTEATTI PERSECUTORIGRAVI FINISCENEL “MIRINO” DEL CODICEANTIMAFIA
Holettoun titolodi stampache mi ha sorpreso: «Stalker equiparato a mafioso, primo caso a Milano». Era ora che qualcuno riconoscesse la pericolosità di questi persecutori delle donne, anche se non ho ben capito, in concreto, a cosa si riferisce esattamente la notizia.
Paolina
La vicenda a cui fa riferimento è quella di una donna vittima di stalking da parte del suo ex. Questi aveva perpetrato una lunga serie di violenze fisiche e psicologiche sulla compagna a partire dal momento in cui lei aveva deciso di troncare la relazione. Un’escalation di brutalità: dalle percosse alle minacce di morte con un coltello, passando per atti di violenza sessuale; oltretutto, la donna ha un figlio minore che si è trovato esposto a situazioni di violenza. Il Tribunale di Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, ha adottato il 9 ottobre scorso un decreto con cui ha disposto l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a carico dell’uomo, già imputato anche per stalking in un procedimento pendente (ovvero, che non si è ancora concluso con una condanna). Il provvedimento è stato adottato in applicazione del cosiddetto Codice antimafia, da ultimo modificato dalla Legge del 17 ottobre 2017, n. 161. Legge che, tra le altre cose, ha ampliato appunto il novero dei soggetti ai quali possono essere destinate le misure di prevenzione personali (oltre che patrimoniali): si tratta di misure dirette a evitare la commissione di reati da parte di determinate categorie di soggetti considerati socialmente pericolosi. Esse possono consistere, ad esempio, oltre che nella sottoposizione alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, nel divieto di soggiorno in uno o più comuni. Ebbene: accanto ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni di tipo mafioso sono stati contemplati, tra gli altri, anche quelli indiziati del delitto di atti persecutori. Quindi, al persecutore gravemente indiziato per tale reato è stata applicata la misura della sorveglianza della durata di un anno e sei mesi, corredata da altre
prescrizioni: tra queste, il divieto di allontanarsi dalla sua dimora senza preventivo avviso all’autorità di pubblica sicurezza e l’obbligo di tenersi ad almeno un chilometro di distanza dalla ex, di allontanarsi immediatamente se la incontrasse per caso, di noncomunicareinalcunmodoconlei. Inoltre, nonostante il difensore dell’imputato avesse sostenuto la tesi opposta, i giudici hanno ritenuto del tutto ragionevole l’estensione della misura agli indiziati di stalking quali soggetti socialmente pericolosi. Questo, anche in considerazione del fatto che un quarto degli omicidi volontari riguarda donne; che molto spesso i femminicidi sono l’atto terminale di una serie di condotte persecutorie realizzate dallo stesso uomo violento e che il 77 per cento delle vittime del delitto di stalking è rappresentato da donne (dati che si leggono - tra l’altro - nel recente Dossier Viminale Ferragosto 2018, pubblicato dal Ministero dell’Interno). Questa decisione dà l’avvio a un nuovo modo di proteggere le vittime di stalking, un modo che farà riflettere: è stato in sostanza riconosciuto che, in presenzadei relativi presupposti, uno stalker può essere pericoloso come un mafioso e che il delitto di stalking è pericoloso non solo per la singola vittima ma anche per altri soggetti che le sono legati.