Ma un errore di gioventù rischia di segnare a vita?
UNAMANAGERNONPUÒ ENTRARENELL’ORGANISMO DIVIGILANZADI UN’IMPRESA. 35ANNIFAERASTATA
CONDANNATAPER FURTO: 100MILALIRESOTTRATTE ALL’EX SUOCERA, CHE L’AVEVADENUNCIATAE CHE PERÒNONRIESCE PIÙARINTRACCIARE PER RISARCIRLA
Achiunque abbia commesso un reato ed espiato la condanna, è concesso di cancellarne gli effetti penali, ponendo così fine ai limiti che ne derivano, con la riabilitazione subordinata a determinate e non impossibili condizioni. Debbonoesser decorsi almenotre anni dall’esecuzione o dall’estinzione della pena principale, il condannato deve aver dato prove effettive e costanti di buona con-
dotta, non deve esser sottoposto a misure di sicurezza e deve aver risarcito i danni. La riabilitazione può essere concessa però anche se
il richiedente dimostra di non poter risarcire perché totalmente indigente o per l’intollerabilità del sacrificio economico o per situazioni del tutto indipendenti dalla sua volontà, come l’irreperibilità del danneggiato. Dovrà dimostrare di avere fatto tutto quel che poteva per trovarlo: l’impossibilità non va intesa in senso particolarmente restrittivo, non potendosi frapporre un ingiustificato ostacolo al suo reinserimento sociale, qualora abbia dato prova, con la condotta tenuta, di esserne meritevole. Il richiedente, in alternativa, può dare una somma in beneficenza, ma inmisura non manifestamente inferiore all’entità del danno causato, specie quando le sue condizioni economiche gli consentono uno sforzomaggiore. La valutazione dei presupposti o dei loro equipollenti è rimessa al competente tribunale di sorveglianza, che dovrà fare il possibile, però, per consentire all’interessato di completare, se lo merita, il suo percorso di reinserimento nella società, il più importante fine di qualunque condanna.