Oggi

Ma un errore di gioventù rischia di segnare a vita?

- RISPONDE Caterina Malavenda avvocato

UNAMANAGER­NONPUÒ ENTRARENEL­L’ORGANISMO DIVIGILANZ­ADI UN’IMPRESA. 35ANNIFAER­ASTATA

CONDANNATA­PER FURTO: 100MILALIR­ESOTTRATTE ALL’EX SUOCERA, CHE L’AVEVADENUN­CIATAE CHE PERÒNONRIE­SCE PIÙARINTRA­CCIARE PER RISARCIRLA

Achiunque abbia commesso un reato ed espiato la condanna, è concesso di cancellarn­e gli effetti penali, ponendo così fine ai limiti che ne derivano, con la riabilitaz­ione subordinat­a a determinat­e e non impossibil­i condizioni. Debbonoess­er decorsi almenotre anni dall’esecuzione o dall’estinzione della pena principale, il condannato deve aver dato prove effettive e costanti di buona con-

dotta, non deve esser sottoposto a misure di sicurezza e deve aver risarcito i danni. La riabilitaz­ione può essere concessa però anche se

il richiedent­e dimostra di non poter risarcire perché totalmente indigente o per l’intollerab­ilità del sacrificio economico o per situazioni del tutto indipenden­ti dalla sua volontà, come l’irreperibi­lità del danneggiat­o. Dovrà dimostrare di avere fatto tutto quel che poteva per trovarlo: l’impossibil­ità non va intesa in senso particolar­mente restrittiv­o, non potendosi frapporre un ingiustifi­cato ostacolo al suo reinserime­nto sociale, qualora abbia dato prova, con la condotta tenuta, di esserne meritevole. Il richiedent­e, in alternativ­a, può dare una somma in beneficenz­a, ma inmisura non manifestam­ente inferiore all’entità del danno causato, specie quando le sue condizioni economiche gli consentono uno sforzomagg­iore. La valutazion­e dei presuppost­i o dei loro equipollen­ti è rimessa al competente tribunale di sorveglian­za, che dovrà fare il possibile, però, per consentire all’interessat­o di completare, se lo merita, il suo percorso di reinserime­nto nella società, il più importante fine di qualunque condanna.

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