La revisione contabile quale strumento a tutela dei terzi
IlD.L. 91/2014, abrogando tout court il secondo comma dell'art. 2477 c.c. in tema di controllo societario, ha di fatto ristretto il numero di società soggette al controllo di sindaci e revisori. Per capire i risvolti di questa importante modifica legislativa abbiamo incontrato il Dott. Giovanni Di Leo, titolare del prestigioso studio Di Leo & Partners di Roma. Dott. Di Leo, cosa prevede ne ll o specifico la modifica introdotta dal decreto competitività? “Tale modifica limita fortemente l’obbligo delle società di capitali di sottoporsi al controllo legale da parte di un soggetto indipendente; insieme all’abolizione delle tariffe professionali, operata da Bersani, un altro regalo ai grandi Enti ai danni dei cittadini. Nello specifico, questa modifica stabilisce che solo le società per azioni ed a responsabilità limitata, che integrano le condizioni ed i limiti dimensionali previsti dall’art. 2477 del c.c., sono tenute a sottoporsi al controllo di un soggetto esterno ed indipendente che può essere sia il collegio sindacale (anche nella forma monocratica per le società a responsabilità limitata) che il revisore legale (in forma individuale o come società di revisione)”. Il Legislatore ha giustificato tale scelta “in un'ottica di semplificazione e riduzione dei costi per le piccole e medie imprese”. Lei è d’accordo? “Assolutamente no. Il Legislatore l’ha fatta passare come norma che avrebbe determinato una riduzione dei costi delle piccole imprese ma altro non è che un’inspiegabile rinuncia ad ogni forma di controllo legale e contabile su realtà di dimensioni spesso tutt’altro che modeste e come tali portatrici di un rischio economico piuttosto rilevante. Un bilancio, verificato da un soggetto indipendente che si assume la responsabilità anche patrimoniale del contenuto delle attestazioni che rilascia, consente a tutto il sistema economico di girare molto più velocemente e fluidamente. Di più. Se da una parte lo schizofrenico Legislatore riduce la platea delle imprese soggette a controllo contabile, dall’altro introduce forme di verifica molto onerose per tutti i soggetti fiscali che intendano chiedere il rimborso di un proprio legittimo credito tributario. Si tratta del cosiddetto “visto di conformità”, ossia di una forma di costosa certificazione, rilasciata da professionisti abilitati. In sostanza lo Stato tutela solo i propri interessi non curandosi di quelli dei cittadini”. Come è possibile ovviare a questa lacuna legislativa? “Reintroducendo l’obbligo di nomina dell’organo di controllo per tutte le società, o meglio, per tutte le imprese. Più in genera-g le la politica dovrebbe riappropriarsi del potere di direttiva, lasciato attualmente in mano a piccoli ed incompetenti burocrati”.