SCENARI CONTEMPORANEI
BIOTESTAMENTO: UNA LEGGE DI CIVILTÀ
L’Italia non più fanalino di coda in Europa per il trattamento del fine vita: lo ha detto il Senato con un sì epocale, ma le polemiche non si arrestano
Il flemmatico e tortuoso iter legislativo del biotestamento è finalmente giunto a conclusione, risultato di un lavoro di sintesi tra una decina di proposte di legge depositate alla Camera e di un magistrale innesto tra i diversi equilibri politici del Belpaese.
Ci sono voluti anni, anni di sofferenze salite alla ribalta mediatica spesso proprio per volere di chi, alla lotta, non ha mai rinunciato: da Eluana Englaro, morta il 9 febbraio 2009 dopo aver passato 17 anni in stato vegetativo a seguito di un incidente stradale, a Piergiorgio Welby; da Terri Schiavo, scomparsa il 31 marzo 2005 dopo 13 anni passati in stato vegetativo con alimentazione e idratazione forzata, al caso recente di Fabiano Antoniani, in arte Dj Fabo, morto in una clinica svizzera il 27 febbraio dopo una lunga lotta per «poter scegliere di morire senza soffrire».
Anni in cui la civiltà ha fallito, come per Irene, nuovo volto dell’Associazione Coscioni insieme al marito Andrea, morta il 24 agosto scorso tra grandi sofferenze, due giorni dopo aver concluso le procedure per ottenere l’aiuto medico alla morte volontaria in Svizzera ma senza riuscire a raggiungerla. Proprio Marco Cappato, esponente dei Radicali e dell’Associazione Coscioni, ora sotto processo per la morte di Dj Fabo, ha espresso tutto il suo entusiasmo per l’approvazione della legge: «È un passo in avanti enorme nel rispetto della libertà di scelta delle persone che soffrono, dei malati terminali». «L’approvazione definitiva della legge sul biotestamento è un importante e positivo atto di responsabilità del Parlamento», ha scritto su Twitter la presidente della Camera Laura Boldrini. «D’ora in poi i malati, le loro famiglie, gli operatori sanitari saranno meno soli in situazioni drammatiche».
Non mancano, tuttavia, giudizi fortemente negativi sul biotestamento all’italiana, a partire da quello della Conferenza episcopale italiana da cui già è partita la chiamata all’obiezione di coscienza nelle strutture ospedaliere cattoliche, com’era facile e plausibile aspettarsi.
Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, non ha mai smesso di mostrare la sua strenua opposizione anche durante la discussione in aula, costringendo più volte Roberto Calderoli, presidente vicario dell’aula, a intervenire. Per lui la legge: «Introduce l’eutanasia, cancella l’obiezione di coscienza dei medici, obbliga qualsiasi struttura pubblica o privata a obbedire a un editto statalista e a tratti stalinista, che prevede la possibilità che bambini come Charlie Gard vengano uccisi».
DIRITTO DI MORIRE: IL PROVVEDIMENTO
Le norme, approvate alla Camera mesi fa, nonostante la contrarietà di Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d’Italia e centristi al governo di Ap, si dividono in due parti. La prima riguarda il consenso informato del paziente cosciente, quindi capace di esprimere direttamente le proprie volontà sulle cure. L’articolo 1 prevede che nessun trattamento e diagnosi possano essere iniziate o proseguite senza il consenso libero e informato espresso in forma scritta o con dispositivi informatici, o dai genitori in caso di minorenni. L’eventuale diniego a non ricevere informazioni deve essere registrato sulla cartella clinica. In ogni momento il malato può rivedere le sue decisioni anche se la revoca riguarda l’interruzione della cura inclusa idratazione e nutrizione artificiali. La seconda parte della legge affronta le Dat, direttive anticipate di volontà. L’articolo 3 prevede che ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi, può attraverso disposizioni anticipare convinzioni o preferenze rispetto a scelte terapeutiche e trattamenti sanitari, compresi nutrizione e idratazione artificiali. È possibile la nomina di un fiduciario. Il medico è tenuto al pieno rispetto delle volontà del paziente che possono essere disattese, in accordo col fiduciario, qualora sussistano motivate e documentabili possibilità di miglioramento non prevedibili al momento della sottoscrizione. Le disposizioni vanno espresse in forma scritta, datate e sottoscritte davanti a un pubblico ufficiale, un medico o dei testimoni. Valgono gli strumenti informatici. Revoca e rinnovo sono ammessi in ogni momento.