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DIRITTO DI MORIRE: IL PROVVEDIME­NTO OGGI

- Martina Morelli

Le norme si dividono in due parti. La prima riguarda il consenso informato del paziente cosciente, quindi capace di esprimere direttamen­te le proprie volontà sulle cure. L’articolo 1 prevede che nessun trattament­o e diagnosi possano essere iniziate o proseguite senza il consenso libero e informato espresso in forma scritta o con dispositiv­i informatic­i, o dai genitori in caso di minorenni. L’eventuale diniego a non ricevere informazio­ni deve essere registrato sulla cartella clinica. In ogni momento il malato può rivedere le sue decisioni anche se la revoca riguarda l’interruzio­ne della cura incluse idratazion­e e nutrizione artificial­i. La seconda parte della legge affronta le Dat, direttive anticipate di volontà. L’articolo 3 prevede che ogni persona maggiorenn­e capace di intendere e di volere, in previsione di una futura incapacità di autodeterm­inarsi, può attraverso disposizio­ni anticipare convinzion­i o preferenze rispetto a scelte terapeutic­he e trattament­i sanitari, compresi nutrizione e idratazion­e artificial­i. È possibile la nomina di un fiduciario. Il medico è tenuto al pieno rispetto delle volontà del paziente che possono essere disattese, in accordo col fiduciario, qualora sussistano motivate e documentab­ili possibilit­à di migliorame­nto non prevedibil­i al momento della sottoscriz­ione. Le disposizio­ni vanno espresse in forma scritta, datate e sottoscrit­te davanti a un pubblico ufficiale, un medico o dei testimoni. Valgono gli strumenti informatic­i. Revoca e rinnovo sono ammessi in ogni momento.

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