DIRITTO DI MORIRE: IL PROVVEDIMENTO OGGI
Le norme si dividono in due parti. La prima riguarda il consenso informato del paziente cosciente, quindi capace di esprimere direttamente le proprie volontà sulle cure. L’articolo 1 prevede che nessun trattamento e diagnosi possano essere iniziate o proseguite senza il consenso libero e informato espresso in forma scritta o con dispositivi informatici, o dai genitori in caso di minorenni. L’eventuale diniego a non ricevere informazioni deve essere registrato sulla cartella clinica. In ogni momento il malato può rivedere le sue decisioni anche se la revoca riguarda l’interruzione della cura incluse idratazione e nutrizione artificiali. La seconda parte della legge affronta le Dat, direttive anticipate di volontà. L’articolo 3 prevede che ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi, può attraverso disposizioni anticipare convinzioni o preferenze rispetto a scelte terapeutiche e trattamenti sanitari, compresi nutrizione e idratazione artificiali. È possibile la nomina di un fiduciario. Il medico è tenuto al pieno rispetto delle volontà del paziente che possono essere disattese, in accordo col fiduciario, qualora sussistano motivate e documentabili possibilità di miglioramento non prevedibili al momento della sottoscrizione. Le disposizioni vanno espresse in forma scritta, datate e sottoscritte davanti a un pubblico ufficiale, un medico o dei testimoni. Valgono gli strumenti informatici. Revoca e rinnovo sono ammessi in ogni momento.