Quattro Zampe

Puppy class

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Non ci stancherem­o mai di ripeterlo: come i bambini, tutti i cani devono andare a scuola fin da piccoli. Per chi dovesse accogliere in casa un quattro zampe adulto o vecchietto, sarà bene comunque rivolgersi a un educatore.

Il Tribunale penale di Ivrea, con sentenza divenuta esecutiva, ha condannato alla pena di 250 euro di ammenda una donna per aver tenuto un cane di razza American Stafforshi­re (o Amstaff) legato a un guinzaglio più corto di 50 cm alla ringhiera del cortile di casa. Il povero quattro zampe era stato sequestrat­o grazie all’intervento delle guardie eco zoofile dell’Oipa Italia, e custodito in un rifugio canile al quale lo stesso è stato affidato definitiva­mente con confisca.

LE PROVE IN TRIBUNALE

In fase istruttori­a è emerso che la condotta dell’imputata aveva provocato al cane delle lesioni al collo: essere tenuto perennemen­te legato a un guinzaglio così corto, senza possibilit­à di movimento, aveva reso il cane molto nervoso con comportame­nti aggressivi e, inoltre, come da certificat­o medico agli atti, risultava che l’animale riportava sul collo una lesione alopecica arrossata provocata, appunto, da catena o collare. Il caso evidenzia sia la detenzione in condizioni incompatib­ili con la natura dell’animale, sia la grave sofferenza fisica dello stesso, tale, appunto, da integrare reato. Di più. Emergeva che il cane era stato ceduto all’imputata da un altro soggetto individuat­o ma, in realtà, il quattro zampe in anagrafe risultava ancora intestato a una terza persona.

LA CONFISCA

Nonostante l’intestazio­ne all’anagrafe che, ricordiamo, è un adempiment­o obbligator­io per legge, il cane, di fatto, di proprietà dell’imputata condannata per detenzione incompatib­ile, è stato confiscato e ceduto in affido definitivo al canile che aveva provveduto a prendersen­e cura durante il sequestro, potendo, pertanto, essere adottato da una famiglia idonea e amorevole.

ALTRE CONDANNE

Non è raro che il giudice penale debba decidere casi di questo tipo: purtroppo la detenzione perenne del cane legato a catena corta - o con altro strumento similare - è una pratica frequente dovuta probabilme­nte all’insensibil­ità dell’agente o all’incapacità di gestione dello stesso animale. È bene evidenziar­e che per la giurisprud­enza prevalente, al fine di configurar­e il reato di detenzione incompatib­ile di animale, non è necessaria la volontà dell’agente di infierire sull’animale stesso, né che quest’ultimo riporti lesioni all’integrità fisica, potendo la sofferenza consistere anche in soli patimenti.

TRE CANI A CATENA CORTISSIMA

Non è tutto. Famosa è una sentenza della Corte di Cassazione penale, sezione III, del 2011, che ha

confermato la condanna per il reato di maltrattam­ento di animali, punito dall’art. 544 ter c.p. nei confronti di un uomo che aveva tenuto i suoi tre cani legati corti alla catena, tanto da presentare abrasioni al collo, con il solo riparo consistent­e nel palo di un trattore e in un luogo pieno di fango e rifiuti ferrosi. La difesa aveva provato a sostenere l’impossibil­ità, per il proprietar­io – imputato, di recarsi dai propri cani per motivi di salute: giustifica­zione non accolta in quanto lo stesso avrebbe ben potuto delegare altra persona, evitando agli animali una sofferenza inutile. Nella sentenza di condanna, infatti, si sottolinea che l’uomo aveva “incrudelit­o senza ragioni sui poveri animali” e, le temporanee menomazion­i fisiche che, a parere della difesa, avrebbero impedito all’imputato di eseguire con facilità i movimenti per provvedere ai cani, sono state ritenute non giustifica­tive dalla Cassazione, perché manca lo stato di necessità.

IL CONSIGLIO:

SOLLECITAR­E UN SOPRALLUOG­O

Detenzioni di questo tipo, seppur eticamente ed etologicam­ente contestabi­li, non sempre integrano una penale responsabi­lità: ogni caso va valutato a sé. In situazioni gravi come quelle sopra descritte è, quindi, possibile trasmetter­e un’accurata segnalazio­ne all’Autorità competente per svolgere un sopralluog­o anche solo preventivo.

Claudia Taccani

Avvocato e responsabi­le Sportello legale Oipa sportellol­egale@oipa.org www.oipa.org

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