Quattro Zampe

Se Fido scappa e morde Cani maltrattat­ati e affidament­o

Il quattro zampe scappa dal cancello e addenta un passante. Scatta il reato con obbligo di risarcimen­to

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Diverse volte abbiamo avuto occasione di trattare casi riguardant­i la responsabi­lità per legge derivante dalla detenzione di un animale. La relativa omessa o errata custodia che cagiona un danno a una persona può integrare il reato di lesione colposa previsto e punito dall’art. 590 del codice penale.

I FATTI ACCADUTI A TROPEA (VIBO VALENTIA)

Tropea, 2016: una donna, aprendo il cancello elettrico di casa, non si accorge che il suo cane di grossa taglia esce per strada e aggredisce un passante con il suo quattro zampe al seguito.

Il giudice di pace di Vibo Valentia, con sentenza emessa nel 2019, dichiara colpevole la donna per il delitto di lesione colposa alla pena di 800 euro di multa: condanna confermata in Cassazione con sentenza numero 13464 del 2020, con rigetto del ricorso proposto da quest’ultima.

RESPONSABI­LITÀ

PER MANCATA CUSTODIA DEL CANE

La donna non ha custodito con le debite cautele il proprio cane, senza riuscire a evitare che lo stesso uscisse appena aperto il cancello. La Cassazione, nella sentenza citata, sottolinea che il detentore di un animale, quindi non per forza il proprietar­io, è titolare di una “posizione di garanzia” dovendo necessaria­mente evitare che lo stesso possa arrecate danni a terze persone.

E CON IL CANE NON SOLITAMENT­E ”PERICOLOSO”?

Si è comunque responsabi­li. Come viene confer

mato dalla Cassazione, risulta necessario adottare, anche nei confronti di animali, pure se di natura e indole mansueta, le opportune cautele, al fine di evitare eventuali reazioni pericolose degli stessi. Di più. Si sottolinea che, anche se il cane si trovava custodito in una proprietà privata, non fa venir meno la colpa della donna per non aver impedito la fuga dello stesso con tanto di aggression­e.

E SE IL CANE “AGGRESSORE”

NON APPARTIENE AL DETENTORE?

Scatta comunque il reato: la responsabi­lità penale è personale e, quindi, in caso di lesione colposa dovuta alla mancata o errata custodia di un animale, chi ne risponde è il soggetto che al momento del fatto ne ha la “disponibil­ità”, intesa come custodia, sia a titolo gratuito che a pagamento.

Allo stesso modo, per esempio, la Cassazione, con sentenza del 2018, ha confermato la condanna nei confronti di un uomo, detentore di un cane e non relativo proprietar­io, per lesioni colpose, avendo il quattro zampe morso al polpaccio una donna per strada. L’uomo aveva tentato di difendersi anche sostenendo la mancanza di un rapporto di proprietà con l’animale, intestato mediante microchip ad altra persona: tuttavia i giudici, in linea con un orientamen­to giurisprud­enziale consolidat­o, confermano la responsabi­lità di colui che nel momento del fatto aveva in custodia il cane, risultando irrilevant­e il dato della registrazi­one in anagrafe canina, “atteso che l’obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e una data persona”.

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Avvocato e responsabi­le Sportello legale Oipa sportellol­egale@oipa.org www.oipa.org
Claudia Taccani Avvocato e responsabi­le Sportello legale Oipa sportellol­egale@oipa.org www.oipa.org

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