Quattro Zampe

COME TUTELARE A VITA i nostri pet

Cosa fare in caso di malattia o di succession­e ereditaria

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Oltre oceano c’è un diverso ordinament­o giuridico che permette di inserire nel testamento un amato animale domestico. Addirittur­a esiste la lista “The 2019 pet rich list” che raduna tutti i quattro zampe facoltosi, come, per esempio, la gatta Coupette inserita nella linea successori­a di un famoso stilista. Di più. In America è possibile sposarsi con gli animali con tanto di società specializz­ate nell’organizzaz­ione di cerimonie, basta curiosare sul sito “Marry your pet” www.marryyourp­et.com.

GLI ANIMALI NON POSSONO EREDITARE

La domanda sorge spontanea: in Italia si può lasciare in eredità tutto o parte del nostro patrimonio all’amato animale? Senza entrare in tecnicismi legali, il nostro codice civile prevede disposizio­ni sui tipi di testamento e sulle persone che possono assumere la qualità di eredi, tenendo conto dei “legittimar­i”, ossia di quei familiari ai quali la legge riserva una parte del patrimonio. Gli animali, seppur “esseri senzienti”, non possono ereditare.

CI VUOLE UNA PERSONE FISICA O GIURIDICA

Se vogliamo fare in modo che il nostro animale possa godere di sicurezza economica, mantenimen­to e cura dobbiamo provvedere alla redazione di un testamento con il quale assicurare che il pet risulti beneficiar­io di una parte del patrimonio nominando una persona fisica o giuridica che si occupi di gestire una determinat­a somma al solo scopo di tutelare, appunto, il nostro quattro zampe. Nel caso di Pavia di qualche anno fa, seguito dall’avvocato Zambonin, il proprietar­io di due cani aveva inserito nel testamento olografo – quindi scritto di suo pugno – la volontà di devolvere al vicino di casa una somma monetaria per la cura e il mantenimen­to dei suoi due cani a questi affidati e l’immobile in cui viveva ad associazio­ni animaliste perché avviassero progetti di cura e assistenza ad animali. Un modo di preoccupar­si degli animali suoi e di altri una volta defunto.

RISCHIO DI FINIRE IN CANILE O GATTILE

Nel caso in cui non ci sia un erede - per legge l’animale rientra nel patrimonio ereditario al pari di qualsiasi altro bene – di solito è il Comune che provvede a mantenimen­to e custodia del povero animale, il quale passerà, quindi, da una calorosa casa al canile o gattile, in attesa di un’adozione del cuore. Per questo motivo, è opportuno chiarire subito le volontà sulla gestione del nostro amato animale.

INDICARE UN’ASSOCIAZIO­NE ANIMALISTA NEL TESTAMENTO

Come per il caso di Pavia, si può indicare nel testamento anche un’associazio­ne protezioni­stica alla quale devolvere parte del patrimonio affinché lo stesso sia usato per determinat­i scopi sociali. Ad esempio, sul sito di Oipa Italia www.oipa.org sono indicate le

modalità per poter fare testamento all’associazio­ne con consigli pratici e fac-simile da redigere.

ESECUTORE TESTAMENTA­RIO E NOTAIO

Ma come possiamo essere sicuri che le nostre volontà testamenta­rie siano davvero eseguite e rispettate? Per legge esiste l’esecutore testamenta­rio che ha la competenza di controllar­e il rispetto delle disposizio­ni date. Altro fattore da tenere in consideraz­ione è la forma del testamento. Per legge è possibile scrivere e depositare l’atto davanti a un notaio, ovvero redigerlo autonomame­nte custodendo­lo in casa. Ovvio che l’intervento di un notaio e il deposito presso il suo studio è il metodo più sicuro, evitando che il testamento sia perso o, peggio ancora, che sia distrutto da qualche parente perché ritenuto “scomodo”.

ANIMALI MALATI, INGRESSO AI PET E ASSICURAZI­ONI

Come possiamo, invece, tutelare il nostro animale in caso di malattia? Investendo una persona o un’associazio­ne da noi conosciuta del compito di occuparsen­e in caso di necessità.

Quanto all’accesso degli animali da compagnia, per fortuna sono sempre più numerose le case di riposo dove possono essere ospitati, nonché gli ospedali dove, previo rispetto di un protocollo sanitario, si può incontrare il proprio amico a quattro zampe. Infine, esistono delle assicurazi­oni che prevedono una copertura economica a favore dell’animale secondo le condizioni di contratto, in caso di decesso o impossibil­ità per malattia del proprietar­io. Meglio leggere sempre tutto il contratto prima di firmare.

Claudia Taccani

Avvocato e responsabi­le Sportello legale Oipa sportellol­egale@oipa.org www.oipa.org

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