COME TUTELARE A VITA i nostri pet
Cosa fare in caso di malattia o di successione ereditaria
Oltre oceano c’è un diverso ordinamento giuridico che permette di inserire nel testamento un amato animale domestico. Addirittura esiste la lista “The 2019 pet rich list” che raduna tutti i quattro zampe facoltosi, come, per esempio, la gatta Coupette inserita nella linea successoria di un famoso stilista. Di più. In America è possibile sposarsi con gli animali con tanto di società specializzate nell’organizzazione di cerimonie, basta curiosare sul sito “Marry your pet” www.marryyourpet.com.
GLI ANIMALI NON POSSONO EREDITARE
La domanda sorge spontanea: in Italia si può lasciare in eredità tutto o parte del nostro patrimonio all’amato animale? Senza entrare in tecnicismi legali, il nostro codice civile prevede disposizioni sui tipi di testamento e sulle persone che possono assumere la qualità di eredi, tenendo conto dei “legittimari”, ossia di quei familiari ai quali la legge riserva una parte del patrimonio. Gli animali, seppur “esseri senzienti”, non possono ereditare.
CI VUOLE UNA PERSONE FISICA O GIURIDICA
Se vogliamo fare in modo che il nostro animale possa godere di sicurezza economica, mantenimento e cura dobbiamo provvedere alla redazione di un testamento con il quale assicurare che il pet risulti beneficiario di una parte del patrimonio nominando una persona fisica o giuridica che si occupi di gestire una determinata somma al solo scopo di tutelare, appunto, il nostro quattro zampe. Nel caso di Pavia di qualche anno fa, seguito dall’avvocato Zambonin, il proprietario di due cani aveva inserito nel testamento olografo – quindi scritto di suo pugno – la volontà di devolvere al vicino di casa una somma monetaria per la cura e il mantenimento dei suoi due cani a questi affidati e l’immobile in cui viveva ad associazioni animaliste perché avviassero progetti di cura e assistenza ad animali. Un modo di preoccuparsi degli animali suoi e di altri una volta defunto.
RISCHIO DI FINIRE IN CANILE O GATTILE
Nel caso in cui non ci sia un erede - per legge l’animale rientra nel patrimonio ereditario al pari di qualsiasi altro bene – di solito è il Comune che provvede a mantenimento e custodia del povero animale, il quale passerà, quindi, da una calorosa casa al canile o gattile, in attesa di un’adozione del cuore. Per questo motivo, è opportuno chiarire subito le volontà sulla gestione del nostro amato animale.
INDICARE UN’ASSOCIAZIONE ANIMALISTA NEL TESTAMENTO
Come per il caso di Pavia, si può indicare nel testamento anche un’associazione protezionistica alla quale devolvere parte del patrimonio affinché lo stesso sia usato per determinati scopi sociali. Ad esempio, sul sito di Oipa Italia www.oipa.org sono indicate le
modalità per poter fare testamento all’associazione con consigli pratici e fac-simile da redigere.
ESECUTORE TESTAMENTARIO E NOTAIO
Ma come possiamo essere sicuri che le nostre volontà testamentarie siano davvero eseguite e rispettate? Per legge esiste l’esecutore testamentario che ha la competenza di controllare il rispetto delle disposizioni date. Altro fattore da tenere in considerazione è la forma del testamento. Per legge è possibile scrivere e depositare l’atto davanti a un notaio, ovvero redigerlo autonomamente custodendolo in casa. Ovvio che l’intervento di un notaio e il deposito presso il suo studio è il metodo più sicuro, evitando che il testamento sia perso o, peggio ancora, che sia distrutto da qualche parente perché ritenuto “scomodo”.
ANIMALI MALATI, INGRESSO AI PET E ASSICURAZIONI
Come possiamo, invece, tutelare il nostro animale in caso di malattia? Investendo una persona o un’associazione da noi conosciuta del compito di occuparsene in caso di necessità.
Quanto all’accesso degli animali da compagnia, per fortuna sono sempre più numerose le case di riposo dove possono essere ospitati, nonché gli ospedali dove, previo rispetto di un protocollo sanitario, si può incontrare il proprio amico a quattro zampe. Infine, esistono delle assicurazioni che prevedono una copertura economica a favore dell’animale secondo le condizioni di contratto, in caso di decesso o impossibilità per malattia del proprietario. Meglio leggere sempre tutto il contratto prima di firmare.
Claudia Taccani
Avvocato e responsabile Sportello legale Oipa sportellolegale@oipa.org www.oipa.org