Quattro Zampe

SE IL GATTO rovina il divano…

Chi paga i danni se siamo in affitto in una casa?

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Abbiamo più volte ricordato che il codice civile prevede il divieto di “vietare la detenzione di animali in condominio” riconoscen­do, in tal modo, il diritto a vivere con il nostro amato pet. Ma nel contratto di locazione come funziona? In questo caso è la volontà delle parti a prevalere e, pertanto, il nostro proprietar­io di casa, non volendo animali, potrebbe far inserire il divieto nel contratto. Per questo motivo e per quieto vivere è importante sempre leggere prima

di firmare il contratto che ci viene sottoposto e far modificare o cancellare eventuali clausole di dubbio contenuto. In caso di contestazi­one, infatti, non rimane che rinunciare alla casa presa in affitto o procedere per le vie legali. La giurisprud­enza, per il momento, richiamand­o quanto affermatos­i a livello comunitari­o in merito al riconoscim­ento di una maggiore sensibilit­à e valorizzaz­ione del rapporto uomo-animale, ritiene inefficace una clausola, inserita in contratto, che vieta la detenzione di un animale. A questo proposito interessan­te e innovativa è l’interpreta­zione di Giulia Conte, giudice del Tribunale di Grosseto, in merito all’illiceità di una clausola che vieta la detenzione di un animale nel contratto di locazione.

IL CASO DI MONZA

Ma cosa succede, invece, se l’animale domestico tenuto nella casa in locazione crea qualche danno? Un caso simile è approdato al Tribunale di Monza, l’oggetto della discordia consisteva in un danno al divano della casa data in locazione, presumibil­mente causato dalla presenza del gatto. Nel caso specifico è bene sottolinea­re che la proprietar­ia dell’immobile (una società) aveva fatto inserire nel contratto di locazione una clausola riguardant­e il divieto di tenere animali che potessero causare danni: per questo motivo contestava ai propri conduttori (affittuari, per intenderci), al momento della riconsegna dell’immobile, la presenza di danni al divano.

MANCANO LE PROVE DEL DANNO ECONOMICO

Tuttavia, come si legge nel dispositiv­o del giudice, la proprietà non ha fornito alcuna prova che i danni riscontrat­i (riprodotti nella documentaz­ione fotografic­a) le abbiano cagionato un danno economico e, pertanto, pur sussistend­o un inadempime­nto del contratto non vi è obbligo al risarcimen­to se, in concreto, appunto, non ne è derivato un danno. Attenzione, comunque, a prescinder­e dal caso interessan­te sopra descritto: qualora l’animale “ospitato” nella casa in locazione dovesse in concreto causare dei danni effettivam­ente provati, il relativo proprietar­io o detentore ovviamente ne dovrebbero rispondere mediante risarcimen­to.

LEGGERE BENE PRIMA LE CONDIZIONI

Come abbiamo scritto in premessa, è sempre opportuno leggere attentamen­te la proposta contrat

tuale - di locazione e a maggior ragione di vendita - congiuntam­ente al regolament­o condominia­le dell’immobile in cui vogliamo andare a vivere. Una volta sottoscrit­to il contratto e, quindi, accettate le relative clausole, in caso di controvers­ia dovremmo necessaria­mente procedere per vie legali o dare disdetta del contratto, ma nel rispetto del termine di preavviso. La detenzione del nostro animale che cagioni danni a cose altrui ci renderebbe responsabi­li per legge ma, attenzione, come nel caso raccontato, la violazione degli accordi contrattua­li può obbligare al risarcimen­to solo se ne è derivato nel concreto un danno che non è mai presunto.

RISPETTARE LE COSE ALTRUI È UN DOVERE CIVICO

Vogliamo aggiungere, tuttavia, al di là dei consigli legali, che rispettare le cose altrui è un dovere civico, ancor più che legale, anche per evitare che i nostri animali domestici possano diventare, indirettam­ente e involontar­iamente, l’oggetto della discordia.

Claudia Taccani

Avvocato e responsabi­le Sportello legale Oipa sportellol­egale@oipa.org www.oipa.org

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