IL LEGALE
Nel caso non ci sia e non si possa far svagare il proprio cane, l’acquisto della casa deve essere risolto
Se nel contratto manca il cortile…
La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 2020, ha dato ragione al proprietario di un cane, potenziale acquirente di un immobile, respingendo l’impugnazione del potenziale venditore, condannato dal Tribunale di Marsala alla restituzione della caparra e al pagamento di una penale, perché la casa messa in vendita era priva di un cortile di proprietà esclusiva dove il quattro zampe avrebbe potuto svagarsi e, per tal motivo, il relativo proprietario aveva risolto il contratto preliminare di compravendita.
ERA SOLO UNO SPAZIO CONDOMINIALE…
Il futuro compratore scopriva, infatti, che il cortile era in realtà uno spazio condominiale e, ovviamente, il relativo utilizzo non poteva essere libero, ma doveva sottostare alle regole poste dal condominio stesso nel proprio regolamento. Nella causa civile era, inoltre, stato provato che l’acquirente aveva ignorato in buona fede che il cortile fosse parte comune. La signora si era impegnata nel contratto per acquistare l’immobile nell’interesse della propria figlia, proprio in considerazione dello spazio esterno che avrebbe dovuto ospitare il cane.
LO SPAZIO PER FAR SGAMBARE IL CANE ERA DETERMINANTE
Nella decisione dei giudici emerge che la presenza di un cortile per ospitare il cane rappresenta una valutazione importante nella scelta dell’immobile da acquistare che legittima il potenziale compratore a risolvere il contratto in mancanza, appunto, delle qualità promesse, in virtù della tutela del benessere degli animali, principio tutelato dal diritto e della giurisprudenza europea.
TUTELA DEI PET,
INTERESSE PUBBLICO PREMINENTE
Secondo la legge numero 281 del 1991, in particolare, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, lo Stato deve promuovere e disciplinare la tutela degli animali di affezione riconoscendo come “interesse pubblico preminente di rilievo statale” la promozione del benessere e la tutela dei pet: pertanto, secondo la Corte, l’utilizzo di un’area esterna alla casa per assolvere alle esigenze dell’animale domestico è essenziale tanto da incidere sulla validità del contratto.
CONDANNA IN PRIMO GRADO
Il ricorso promosso dal potenziale venditore, condannato in primo grado, viene rigettato con obbligo al pagamento delle spese di lite sostenute dall’altra parte.
COME È REGOLATO L’USO DI UN CORTILE CONDOMINIALE?
Come parte comune del condominio il cortile viene “assoggettato” alle regole del regolamento ben potendo, per esempio, imporre l’utilizzo del guin
zaglio per la passeggiata o il transito con il cane. Discorso differente va posto in caso di eventuale divieto di accesso al cortile con il quattro zampe: in questo caso sarebbe limitato il diritto al singolo condomino di poter godere e beneficiare di una parte comune al pari degli altri, in maniera immotivata e, pertanto, potrebbero sussistere i presupposti per impugnare tale delibera.
E SE IL CANE GIOCA IN CORTILE?
Interessante e positiva una sentenza del Tribunale civile di Roma, nel 2017, secondo la quale la delibera condominiale che autorizzi i cani a giocare nel giardino condominiale non comporta una modifica della destinazione d’uso dello spazio comune e, quindi, non richieda una severa maggioranza per la relativa approvazione.
DANNI ARRECATI DAI PROPRI ANIMALI
Tale possibilità, sempre come sottolineato dal Tribunale, non esonera i possessori di cani da eventuali responsabilità per danni arrecati dai propri animali perché, aggiungiamo noi, la nostra libertà non deve mai ledere i diritti altrui.