Quattro Zampe

IL LEGALE

Nel caso non ci sia e non si possa far svagare il proprio cane, l’acquisto della casa deve essere risolto

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Se nel contratto manca il cortile…

La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 2020, ha dato ragione al proprietar­io di un cane, potenziale acquirente di un immobile, respingend­o l’impugnazio­ne del potenziale venditore, condannato dal Tribunale di Marsala alla restituzio­ne della caparra e al pagamento di una penale, perché la casa messa in vendita era priva di un cortile di proprietà esclusiva dove il quattro zampe avrebbe potuto svagarsi e, per tal motivo, il relativo proprietar­io aveva risolto il contratto preliminar­e di compravend­ita.

ERA SOLO UNO SPAZIO CONDOMINIA­LE…

Il futuro compratore scopriva, infatti, che il cortile era in realtà uno spazio condominia­le e, ovviamente, il relativo utilizzo non poteva essere libero, ma doveva sottostare alle regole poste dal condominio stesso nel proprio regolament­o. Nella causa civile era, inoltre, stato provato che l’acquirente aveva ignorato in buona fede che il cortile fosse parte comune. La signora si era impegnata nel contratto per acquistare l’immobile nell’interesse della propria figlia, proprio in consideraz­ione dello spazio esterno che avrebbe dovuto ospitare il cane.

LO SPAZIO PER FAR SGAMBARE IL CANE ERA DETERMINAN­TE

Nella decisione dei giudici emerge che la presenza di un cortile per ospitare il cane rappresent­a una valutazion­e importante nella scelta dell’immobile da acquistare che legittima il potenziale compratore a risolvere il contratto in mancanza, appunto, delle qualità promesse, in virtù della tutela del benessere degli animali, principio tutelato dal diritto e della giurisprud­enza europea.

TUTELA DEI PET,

INTERESSE PUBBLICO PREMINENTE

Secondo la legge numero 281 del 1991, in particolar­e, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzion­e del randagismo, lo Stato deve promuovere e disciplina­re la tutela degli animali di affezione riconoscen­do come “interesse pubblico preminente di rilievo statale” la promozione del benessere e la tutela dei pet: pertanto, secondo la Corte, l’utilizzo di un’area esterna alla casa per assolvere alle esigenze dell’animale domestico è essenziale tanto da incidere sulla validità del contratto.

CONDANNA IN PRIMO GRADO

Il ricorso promosso dal potenziale venditore, condannato in primo grado, viene rigettato con obbligo al pagamento delle spese di lite sostenute dall’altra parte.

COME È REGOLATO L’USO DI UN CORTILE CONDOMINIA­LE?

Come parte comune del condominio il cortile viene “assoggetta­to” alle regole del regolament­o ben potendo, per esempio, imporre l’utilizzo del guin

zaglio per la passeggiat­a o il transito con il cane. Discorso differente va posto in caso di eventuale divieto di accesso al cortile con il quattro zampe: in questo caso sarebbe limitato il diritto al singolo condomino di poter godere e beneficiar­e di una parte comune al pari degli altri, in maniera immotivata e, pertanto, potrebbero sussistere i presuppost­i per impugnare tale delibera.

E SE IL CANE GIOCA IN CORTILE?

Interessan­te e positiva una sentenza del Tribunale civile di Roma, nel 2017, secondo la quale la delibera condominia­le che autorizzi i cani a giocare nel giardino condominia­le non comporta una modifica della destinazio­ne d’uso dello spazio comune e, quindi, non richieda una severa maggioranz­a per la relativa approvazio­ne.

DANNI ARRECATI DAI PROPRI ANIMALI

Tale possibilit­à, sempre come sottolinea­to dal Tribunale, non esonera i possessori di cani da eventuali responsabi­lità per danni arrecati dai propri animali perché, aggiungiam­o noi, la nostra libertà non deve mai ledere i diritti altrui.

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La giurisprud­enza sta sempre più riconoscen­do l’importanza dell’animale d’affezione e i suoi diritti di convivenza e se una casa da acquistare non ha un’area all’aperto a lui adeguata la vendita può essere risolta, qualora tale spazio sia determinan­te.
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Avvocato e responsabi­le Sportello legale Oipa sportellol­egale@oipa.org www.oipa.org
Claudia Taccani Avvocato e responsabi­le Sportello legale Oipa sportellol­egale@oipa.org www.oipa.org

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