Quattro Zampe

I REATI A DANNO degli animali

Come denunciare, quando farlo e a chi rivolgersi

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Ireati a danno degli animali sono di competenza di tutta la polizia giudiziari­a. A titolo esemplific­ativo rientrano nella categoria di tali reati l’uccisione di animali, il maltrattam­ento degli stessi, i combattime­nti, il traffico illecito di cuccioli e tanti altri. È indubitabi­le che alcuni organi di polizia giudiziari­a sono più preparati verso determinat­e tipologie di illeciti, ma ciò non esime gli stessi organi dalla competenza di potere e/o dovere intervenir­e verso illeciti nel campo della tutela giuridica degli animali. Nel caso dei reati in parola il corpo forestale dello Stato e la polizia municipale costituisc­ono gli organi di riferiment­o per l’applicazio­ne della legge a tutela degli animali; tuttavia - si ribadisce - tutti gli organi di polizia giudiziari­a (carabinier­i, guardia di finanza, polizia di Stato) sono sempre chiamati a operare su segnalazio­ne o iniziativa, in presenza di condotte illecite a danno degli animali.

LA POLIZIA GIUDIZIARI­A DEVE PRESTARE SERVIZIO

Laddove un agente di polizia giudiziari­a dovesse rifiutarsi di prestare servizio in virtù di una supposta incompeten­za porrebbe in essere una condotta contraria al proprio dovere di ufficio e risulterà opportuno segnalare tale comportame­nto a un superiore gerarchico. Questa condotta, nei casi più gravi, integra il reato di cui all’art. 328 c.p.c., ossia omissione di atti d’ufficio.

REATO E DENUNCIA CON PROVE

Quando si viene a conoscenza, o si è testimoni oculari di un reato a danno degli animali si ha il dovere di sporgere denuncia. Ma come presentarl­a? Ritengo che sia fondamenta­le accompagna­re denunce, esposti e dichiarazi­oni con delle prove concrete come foto e video (magari scattate in più giorni e a orari differenti) che documentan­o le condizioni di detenzione dell’animale e/o degli animali, fornire l’indirizzo preciso in cui stessi sono tenuti e il nominativo del detentore e/0 proprietar­io.

SEGNALARE UN MALTRATTAM­ENTO

Per segnalare un maltrattam­ento non necessaria­mente bisogna avere prove evidenti del fatto. Il maltrattam­ento degli animali, qualsiasi essi siano, è un reato perseguibi­le d’ufficio, ossia anche d’iniziativa della forza pubblica e le autorità come carabinier­i e polizia, in presenza di semplici indizi, sono tenute a fare gli accertamen­ti del caso. Non è, dunque, necessario che qualcuno sporga una denuncia o una querela per avviare il procedimen­to a carico del colpevole. Dovrebbe bastare una semplice segnalazio­ne, preferibil­mente firmata, anche se recenti sentenze hanno ritenuto possibile l’avvio di un procedimen­to penale generato da una lettera non firmata. Diversamen­te questo crimine non verrebbe quasi mai punito, vista l’impossibil­ità per la vittima, ovvero l’animale, di far valere i propri diritti.

ANIMALI ESSERI SENZIENTI

La ratio legis della punizione di tali reati è da ricondurre nell’acquisizio­ne da parte del legislator­e italiano della consapevol­ezza che gli animali sono esseri senzienti, cioè capaci di provare dolore e sofferenza anche psicologic­a.

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*Avvocato della LNDC Animal Protection Salerno
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