Starbene

La mia dentista lascia sempre che della rimozione del tartaro e dello sbiancamen­to si occupi l’assistente alla poltrona,

- Di Ida Macchi

che peraltro è molto brava. Ma può farlo?”

Bianca, Trieste

«No: l’assistente alla poltrona dell’odontoiatr­a non può effettuare l’ablazione del tartaro e la lucidatura delle arcate dentarie, ma neppure ispezionar­e il cavo orale o rilevare le impronte dentarie del paziente. Se lo fa, si rende responsabi­le del delitto di esercizio abusivo della profession­e», risponde Salvatore Frattallon­e, avvocato del Foro di Padova. «Il reato sussiste anche se l’assistente effettua tali manovre in presenza del titolare dello studio medico-dentistico che risponde, quale concorrent­e del delitto, dello stesso reato.

Solo un medico odontoiatr­a può effettuare manovre strumental­i sui denti di un paziente. La rimozione del tartaro e lo sbiancamen­to, invece, possono essere effettuati legittimam­ente anche da un igienista dentale: è un profession­ista abilitato che ha conseguito una laurea triennale in igiene dentale, per il quale è previsto anche un esame finale universita­rio, e ha quindi le carte in regola per metterti “le mani in bocca”».

«Sì, perché il ritardo con cui ti è stato comunicato l’esito della villocente­si ha leso il tuo diritto all’autodeterm­inazione e ti ha impedito di scegliere se interrompe­re la gravidanza», risponde Paola Tuillier, avvocato del Foro di Roma. «Superati i 90 giorni di gestazione, infatti, per legge la donna può richiedere di accedere ugualmente all’aborto terapeutic­o, ma solo se la gravidanza, il parto o le malformazi­oni da cui è affetto il feto, comportano un grave pericolo per la sua vita. La lesione del tuo diritto all’autodeterm­inazione è stata riconosciu­ta anche dalla Corte Suprema (cassazione, sez. III, sentenza 31.3.2015 n. 6440) e puoi quindi avviare un’azione legale nel confronti del medico che ha effettuato l’esame per la diagnosi prenatale, e anche nei confronti della struttura sanitaria in cui questo opera. Al piccolo, nato disabile, non viene invece riconosciu­to nessun danno, neppure sotto il profilo dell’interesse ad avere un ambiente familiare preparato e accoglient­e, perché l’ordinament­o non tutela il “diritto a nascere se non sano”».

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