Ho prenotato una visita nello studio un medico molto noto.
La segretaria mi ha informata che costerà circa 400 €. Mi sembra una cifra assurda. Non esiste un limite a quanto un medico privato può chiedere?” Eleonora, Roma
«Esiste una Legge tariffaria (n. 244 del 21 febbraio 1963) che stabilisce un minimo a livello nazionale per la prestazione medica, in relazione all’importanza e alla delicatezza dell’intervento sul paziente», risponde Paola Tuillier, avvocato del Foro di Roma. «Si tratta dell’onorario minimo compatibile con la dignità professionale ed è una tariffa unica, valida sia per i medici generici sia per gli specialisti. Non esiste invece un onorario massimo da non superare, ma l’articolo 2233 del codice civile stabilisce che il compenso per l’opera prestata può essere convenuto tra le parti. Per non incorrere in spiacevoli inconvenienti, perciò, è sempre meglio concordare prima con il professionista l’importo dovuto per la visita. Il medico deve specificare nella parcella tutti gli elementi che suffragano l’entità dell’onorario richiesto, soprattutto quando supera i minimi tariffari. Questo gli permette di ottenere la parcella pattuita, chiamando in giudizio il cliente che non paga, se l’ordine medico di appartenenza emette un parere di congruità dell’onorario sulla base dei principi sanciti dalla legge tariffaria».
«L’ospedale risponde in forza del contratto “di spedalità”, che scatta automaticamente quando si entra in ospedale per farsi curare, ma anche in via extracontrattuale (ai sensi dell’art. 2049 c.c.) poiché la lesione di cui è stata vittima la tua bambina è stata causata dal suo dipendente. Il procedimento penale che prende avvio dalla querela, invece, è destinato al rinvio a giudizio a carico dell’infermiere, perché l’imputato del reato (di cui all’art. 590 c.p.) venga condannato per la ferita riportata da tua figlia durante la rimozione del gesso e come tale sia tenuto al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di difesa della parte civile. Se vuoi, puoi anche chiedere al giudice penale che ordini la citazione in giudizio dell’ospedale affinché risponda dei danni causati dall’infermiere».