LA LEGGE DICE
LA GESTAZIONE PER ALTRI
è consentita in numerosi Stati, come: Uk, Grecia, Portogallo, Canada, Usa. In Italia invece è vietata dall’articolo 12 della Legge 40 del 2004 (la stessa del divieto della fecondazione eterologa, poi dichiarato incostituzionale nel 2017).
CHI RIENTRA CON UN FIGLIO
ha due possibilità: cercare di far trascrivere in Italia l’atto di nascita con due genitori, o trascrivere solo un genitore, mentre l’altro poi domanda l’adozione («stepchild adoption»).
LA STEPCHILD ADOPTION
oltre a essere un percorso lungo e complesso, non dà una piena genitorialità, perché il figlio non instaura legami parentali con la famiglia di chi adotta (non acquisisce zii, nonni…), e il genitore adottivo non eredita dal figlio.
UN FIGLIO CON DUE PADRI
o madri, riconosciuti genitori grazie alla trascrizione dell’atto di nascita straniero, ha invece gli stessi diritti di chi nasce da padre e madre (genitorialità «piena»).
PER TUTELARE IL MIGLIORE
interesse dei bambini nati da gpa, una possibile soluzione, alternativa alla trascrizione, è riformare la legge sulle adozioni perché anche la «stepchild adoption» attribuisca pieni diritti e doveri e che sia rapida, come richiesto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.