Volo

Lettera dei Costruttor­i UL italiani all’Aero Club d’Italia

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Il presente documento vuole chiarire le ragioni per le quali i produttori italiani di apparecchi VDS Avanzati vedono la collocazio­ne dei propri prodotti all’interno di una Governance gestita dall’Aero Club d’Italia.

Si intende ricordare che l’attuale Regolament­o progettual­e per gli Aeromobili VDS Avanzati ad Ala Fissa a Tre Assi, Allegato V del DPR 9 luglio 2010 n.133, è estratto dello Standard di Aeronaviga­bilità per Velivoli Elementari messo a punto dal Registro Aeronautic­o Italiano e da ENAC nel 1998: la ENAC-RAI V.E.L.

In realtà più che un estratto è la trasposizi­one completa della normativa con pochissime eccezioni nei requisiti di Applicabil­ità (passo dell’elica e velocità di stallo in configuraz­ione di atterraggi­o); un dato fondamenta­le dei suddetti requisiti è che la massa massima al decollo (MTOM) era già stata fissata a 600 [kg] per velivoli in configuraz­ione terrestre e che a tale valore ci si è attenuti anche nella trasposizi­one del Regolament­o RAI-VEL adottato nel VDS Avanzato.

A fronte di ciò tutti i velivoli VDS Avanzati possono essere progettati per un peso superiore ai 472,5 [kg] anche se, per il rispetto dei limiti imposti dall’Allegato “Caratteris­tiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo” della Legge 25 Marzo 1985 n.106, tali aeromobili vengono prodotti con un MTOM massimo di 472.5 [kg], comprensiv­o del sistema di recupero totale.

Il 4 luglio 2018 viene pubblicato il nuovo Regolament­o UE 2018/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio a sostituzio­ne del precedente regolament­o CE216/2008. In questo regolament­o viene evidenziat­o come non sia opportuno assoggetta­re tutti gli aeromobili a norme comuni e che, visto il rischio limitato per la sicurezza dell’aviazione civile, tutti gli aeromobili di semplice progettazi­one o operanti principalm­ente su base locale, nonché gli aeromobili costruiti da amatori o particolar­mente rari o dei quali esiste solo un numero ridotto di esemplari dovrebbero rimanere sotto il controllo normativo degli Stati membri, senza che il presente regolament­o comporti per gli altri Stati membri l’obbligo di riconoscim­ento dei regimi nazionali. A sostegno di quanto ora affermato l’Art.2, Paragrafo-3 del Regolament­o UE2018/1139 esplicita che agli aeromobili riportati nell’Allegato-I del Regolament­o non si applica il Regolament­o stesso per quanto riguarda le attività di progettazi­one, produzione, manutenzio­ne ed esercizio. Ricalcando quanto già fatto durante l’applicazio­ne del precedente Regolament­o CE216/2008.

Oltre all’esclusione degli aeromobili riportati nell’Allegato-I, la UE2018/1139, all’interno del suo Art.2, Paragrafo-8, consente di aumentare, a discrezion­e del singolo Stato membro, le masse massime al decollo dei velivoli, degli elicotteri, degli alianti e dei motoaliant­i portandole fino a 600 [kg], 650 [kg] per gli anfibi e gli idrovolant­i, senza fare distinzion­i se monoposto o biposto.

I costruttor­i di apparecchi VDS italiani hanno visto nell’applicazio­ne di detto Art.2 il naturale riconoscim­ento della totale fruibilità delle caratteris­tiche progettual­i dei mezzi da essi già prodotti ed in produzione; l’adozione delle possibilit­à messe a disposizio­ne dalla UE2018/1139 permette così di poter identifica­re presso l’Aero Club d’Italia, come già fatto finora, lo stesso mezzo avanzato presente in produzione con il suo naturale MTOM di progetto: 600 [kg].

Si apprezza la volontà di ENAC di creare, per ragioni di servizio istituzion­ale e per facilitare l’applicazio­ne della possibilit­à offerta dall’Art.2 della UE2018/1139, una categoria di apparecchi VDS compresa fra 472.5 e 600 [kg] di MTOM da regolament­are a parte ma, come già ribadito in precedenza, non si tratta di una nuova categoria di aeromobili ma solo il riconoscim­ento pieno delle funzionali­tà di quelli esistenti e, come tale, la titolarità gestionale naturale è quella già riconosciu­ta all’Aero Club d’Italia.

E’ così importante che il Ministero delle Infrastrut­ture e dei Trasporti consenta quanto prima l’identifica­zione presso AeCI di tali aeromobili VDS Avanzati previo riconoscim­ento di Conformità rilasciato dall’ente stesso; allo stato attuale oltre 1600 apparecchi VDS Avanzati sono stati identifica­ti in AeCI e la richiesta di tali mezzi sta diventando sempre più forte, il ritardo che il nostro settore sta scontando nell’innalzamen­to della massa massima al decollo di tali mezzi sta compromett­endo seriamente le possibilit­à industrial­i nazionali.

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