Proposta di Modifica della Legge sul Volo da Diporto o Sportivo
Pubblichiamo la descrizione della proposta AeCI della revisione Della legge 106/85 presentata e discussa al tavolo interagenzie e industria
Il Volo da Diporto o Sportivo (VDS) è normato dalla Legge 25 Marzo 1985 n.106 che, nella sua prima stesura, apriva per la prima volta una porta sul mondo degli apparecchi di piccola massa, ossia di massa non superiore a 30 [kg] se privo di motore e di 40 [kg] se dotato di motore ausiliario di potenza inferiore a 5 [HP]. Viene affidato all’Aero Club d’Italia, ente di diritto pubblico a carattere culturale, didattico e sportivo, lo svolgimento dell’attività preparatoria per l’uso degli apparecchi VDS insieme alla certificazione della stessa. A settembre del 1985 il Ministero dei Trasporti modificava l’Allegato “Caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo” della legge 106 innalzando la massa massima degli apparecchi VDS a 70 e 115 [kg] a seconda se privi o provvisti di motore. A supporto della legge primaria viene prodotto il Regolamento attuativo della stessa, il DPR 5 agosto 1988, n.404.
Con Decreto del Ministero dei Trasporti del 19 novembre 1991 viene modificato per la seconda volta l’allegato “Caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo” della legge 106, ciò consente una drastica rivalutazione degli apparecchi VDS di cui viene innalzata la massa in modo considerevole, fino a 450 [kg] di massa massima al decollo per strutture biposto a motore. E’ una svolta importante per le aziende aeronautiche nazionali che iniziano a produrre i primi cosiddetti “ultraleggeri”, anche se tale categoria di fatto non esiste in Italia.
Nel 2006 viene modificato l’Art.1 della Legge 106 a causa della revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione, DL 15 Marzo 2006, n.151, Art.8-Comma 2. Modifica strettamente connessa alla nuova definizione del concetto di Aeromobile già introdotta dal DL 9 maggio 2005, n.96.
Nel 2010 viene di nuovo modificato l’allegato “Caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo” mediante Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 novembre 2010. La modifica viene ritenuta necessaria per adeguarsi al regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, n. 216, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/ CE. All’interno del Regolamento CE è presente l’Allegato-II nel quale sono elencati quegli aeromobili che sono esentati dall’applicazione dello stesso regolamento per quanto riguarda le attività di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio, in quanto ritenuti aeromobili a basso rischio per la sicurezza aerea. Gran parte degli aeromobili riportati nell’Allegato-II sono diventati parte integrante dell’Allegato “Caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo” della Legge 106. A supporto di quest’ultima revisione della legge primaria viene prodotto il nuovo Regolamento attuativo della stessa, il DPR 9 luglio 2010, n.133.
Con il nuovo Allegato la Legge 106 adegua di fatto gli apparecchi VDS agli aeromobili ritenuti a basso rischio dal Parlamento Europeo.
Il 4 luglio 2018 viene pubblicato un nuovo Regolamento UE 2018/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio a sostituzione del precedente regolamento CE216/2008. In questo regolamento viene evidenziato come non sia opportuno assoggettare tutti gli aeromobili a norme comuni e che, visto il rischio limitato per la sicurezza dell’aviazione civile, tutti gli aeromobili di semplice progettazione o operanti principalmente su base locale, nonché gli aeromobili costruiti da amatori o particolarmente rari o dei quali esiste solo un numero ridotto di esemplari dovrebbero rimanere sotto il controllo normativo degli Stati membri, senza che il presente regolamento comporti per gli altri Stati membri l’obbligo di riconoscimento dei regimi nazionali. A sostegno di quanto ora affermato l’Art.2, Paragrafo-3 del Regolamento UE2018/1139 esplicita che agli aeromobili riportati nell’Allegato-I del Regolamento non si applica il Regolamento stesso per quanto riguarda le attività di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio. Ricalcando quanto già fatto durante l’applicazione del precedente Regolamento CE216/2008. Oltre all’esclusione degli aeromobili riportati nell’Allegato-I, la UE2018/1139, all’interno del suo Art.2, Paragrafo-8, consente di aumentare, a discrezione del singolo Stato membro, le masse massime al decollo dei velivoli, degli elicotteri, degli alianti e dei motoalianti
portandole fino a 600 [kg], 650 [kg] per gli anfibi e gli idrovolanti, senza fare distinzioni se monoposto o biposto.
Tale possibilità è stata adottata il 14 ottobre 2020 da ENAC in merito ai velivoli ed agli elicotteri, tralasciando gli alianti ed i motoalianti.
E così necessario che l’Allegato della Legge 106 venga di nuovo modificato: sia per uniformarsi all’Allegato-I del regolamento UE2018/1139 che per ospitare anche quegli aeromobili per i quali è consentito l’innalzamento della massa massima al decollo ai sensi dell’Art.8, Paragrafo-2 dello stesso regolamento UE; ponendo di fatto tutti questi aeromobili sotto il controllo di AeCI e ricomprendendoli all’interno degli apparecchi VDS, in quanto si tratta di aeromobili del tutto simili a quelli già presenti nell’attuale Allegato della Legge 106. Ovviamente l’aumento di massa massima al decollo potrebbe richiedere l’emissione di un nuovo Regolamento costruttivo da parte di ENAC, da integrare in un futuro Decreto Attuativo della Legge 106.
Si ritiene inoltre opportuno e strategico per l’industria aeronautica nazionale che venga concesso l’innalzamento della massa massima al decollo, previsto dal regolamento UE2018/1139, anche agli alianti e motoalianti. In questa fase di revisione dell’Allegato della Legge 106 si ritiene possa essere estremamente importante apporre delle modifiche anche agli articoli della legge stessa, per arricchirla di quei contenuti tecnico-amministrativi che sono emersi durante il lungo periodo di applicazione della stessa.
E’ in questo contesto che va inquadrato il presente progetto legislativo che si compone di sei articoli ed un allegato, mantenendo in linea generale l’impianto legislativo precedente ed il rinvio a Regolamenti attuativi specifici.
L’articolo 1 vuole chiarire che quello che nella legge attuale viene identificato come un “apparecchio” per il Volo da Diporto o Sportivo è, di fatto, un aeromobile al quale non si applicano le disposizioni del Libro Primo della Parte Seconda del Codice della Navigazione e che rispetta i limiti riportati nell’allegato. L’allegato è un elemento importante di questa legge in quanto consente di aggiornare le tipologie di mezzi VDS in funzione dei Regolamenti Nazionali ed Europei. A tal fine l’Allegato riportato in questo progetto legislativo è già aggiornato al Regolamento UE 1139/2018 e tiene conto di una piena adozione da parte dello Stato Italiano dell’opzione di esclusione, dall’applicazione dello stesso Regolamento, di alcune categorie di aeromobili a basso rischio per la sicurezza aerea, secondo quanto riportato nell’Art.8, Paragrafo-2 del Regolamento UE 1139/2018. Sempre all’interno dell’Articolo-1 del nuovo progetto legislativo è stata sottolineata come l’attività di volo VDS sia senza fini di lucro.
L’articolo 2 contiene l’elenco dei principali argomenti che verranno trattati all’interno del Regolamento attuativo della nuova legge proposta. I velivoli, gli elicotteri, gli autogiro ed i motoalianti VDS della categoria Tipo-1, i Deltatrike delle categorie Tipo-2 e Tipo-3, riportate nell’allegato di questa proposta legislativa, verranno divisi in VDS/ VM/B (Basici) e VDS/VM, i primi sono quelli non abilitati ad operare all’interno di spazi aerei controllati; tutti verranno equipaggiati con una radio per trasmissioni in banda aeronautica e, solo per i velivoli delle categorie precedenti, con un sistema di recupero totale con paracadute balistico. Gli aeromobili VDS/VM delle tipologie prima citate saranno dotati di Trasponder operante in modalità A+C o S e di Sistema di localizzazione di emergenza come un ELT o un PLB. All’interno del Regolamento saranno anche inserite le modalità con le quali verrà effettuata la verifica della Dichiarazione di Conformità del Costruttore e l’identificazione dell’aeromobile; la Dichiarazione di conformità non verrà chiesta agli aeromobili di Tipo-4 in virtù della semplicità costruttiva dei mezzi.
L’articolo3 attiene alle funzioni che vanno assegnate all’Aero Club d’Italia in merito alla disciplina del Volo da Diporto o Sportivo; si ricorda che l’Aero Club d’Italia (AeCI) è un ente di diritto pubblico a carattere culturale, didattico e sportivo, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero della Difesa, del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e della Finanze, oltre a ciò l’Aero Club d’Italia è costituito in Federazione facente parte del Comitato Olimpico Nazionale (CONI) a norma dell’art.5 della legge 16 Febbraio 1942, n.426. Come tale le funzioni richieste in attribuzione ad AeCI sono state modulate in base alle specifiche competenze dell’Ente. Già nell’attuale Legge 25 Marzo 1985 n.106 sono state date ad AeCI le funzioni di formazione di piloti, istruttori ed esaminatori per l’attività di volo su aeromobili VDS, insieme al rilascio degli attestati e delle relative abilitazioni. In questo disegno di legge si vuole ampliare questa funzione formativa a che si possa giungere al rilascio di una Licenza VDS che consenta ai possessori di operare all’interno di spazi aerei controllati; è un titolo che va a sostituire l’attuale Attestato di pilota VDS Avanzato, di scarsa comprensione al di fuori dei confini nazionali. Rimarrà comunque il titolo di Attestato VDS per tutti quei piloti che non intendono operare all’interno di spazi aerei controllati. La fonia aeronautica sarà comunque obbligatoria per tutti ma con un grado di approfondimento diverso in funzione della tipologia di volo VDS svolta, secondo un percorso
didattico basato su crediti formativi. Rimane la funzione di AeCI nella verifica del possesso dell’attestato di idoneità psico-fisica del pilota, o dell’istruttore o dell’esaminatore, a fine di convalidare le licenze, gli attestati e le relative abilitazioni.
Viene aggiunta una nuova funzione per AeCI che è l’attestazione di corrispondenza della Dichiarazione di Conformità allo standard costruttivo rilasciata dal Costruttore. Questa funzione verrà svolta da AeCI in collaborazione con unità esterne qualificate, come Università, Istituti, Enti di Ricerca e Laboratori, e permetterà di verificare il mezzo VDS prima di identificarlo con una marca di registrazione. Attualmente la Legge 106 non concede ad AeCI tale funzione e l’ente può solo verificare a campione il peso dichiarato dal proprietario e verificare che il motore installato sia quello riportato sulla dichiarazione dallo stesso proprietario.
L’articolo 4 regolamenta le sanzioni amministrative ed interdittive da applicare nel caso di inosservanza delle disposizioni legate alle funzioni svolte dall’Aero Club d’Italia nel settore del Volo da Diporto o Sportivo. Per tutti gli altri reati si rinvia a quanto già riportato all’interno del Codice della Navigazione.
Per il testo completo della proposta di legge con la comparazione delle norme attualmente in vigore: https:// www.aeci.it/upload/files/Modifica%20 Legge%20106_proposta%20AeCI_ rev14_04_2021.pdf