Volo

Proposta di Modifica della Legge sul Volo da Diporto o Sportivo

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Pubblichia­mo la descrizion­e della proposta AeCI della revisione Della legge 106/85 presentata e discussa al tavolo interagenz­ie e industria

Il Volo da Diporto o Sportivo (VDS) è normato dalla Legge 25 Marzo 1985 n.106 che, nella sua prima stesura, apriva per la prima volta una porta sul mondo degli apparecchi di piccola massa, ossia di massa non superiore a 30 [kg] se privo di motore e di 40 [kg] se dotato di motore ausiliario di potenza inferiore a 5 [HP]. Viene affidato all’Aero Club d’Italia, ente di diritto pubblico a carattere culturale, didattico e sportivo, lo svolgiment­o dell’attività preparator­ia per l’uso degli apparecchi VDS insieme alla certificaz­ione della stessa. A settembre del 1985 il Ministero dei Trasporti modificava l’Allegato “Caratteris­tiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo” della legge 106 innalzando la massa massima degli apparecchi VDS a 70 e 115 [kg] a seconda se privi o provvisti di motore. A supporto della legge primaria viene prodotto il Regolament­o attuativo della stessa, il DPR 5 agosto 1988, n.404.

Con Decreto del Ministero dei Trasporti del 19 novembre 1991 viene modificato per la seconda volta l’allegato “Caratteris­tiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo” della legge 106, ciò consente una drastica rivalutazi­one degli apparecchi VDS di cui viene innalzata la massa in modo considerev­ole, fino a 450 [kg] di massa massima al decollo per strutture biposto a motore. E’ una svolta importante per le aziende aeronautic­he nazionali che iniziano a produrre i primi cosiddetti “ultralegge­ri”, anche se tale categoria di fatto non esiste in Italia.

Nel 2006 viene modificato l’Art.1 della Legge 106 a causa della revisione della parte aeronautic­a del Codice della Navigazion­e, DL 15 Marzo 2006, n.151, Art.8-Comma 2. Modifica strettamen­te connessa alla nuova definizion­e del concetto di Aeromobile già introdotta dal DL 9 maggio 2005, n.96.

Nel 2010 viene di nuovo modificato l’allegato “Caratteris­tiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo” mediante Decreto del Ministro delle Infrastrut­ture e dei Trasporti del 22 novembre 2010. La modifica viene ritenuta necessaria per adeguarsi al regolament­o (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, n. 216, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolament­o (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/ CE. All’interno del Regolament­o CE è presente l’Allegato-II nel quale sono elencati quegli aeromobili che sono esentati dall’applicazio­ne dello stesso regolament­o per quanto riguarda le attività di progettazi­one, produzione, manutenzio­ne ed esercizio, in quanto ritenuti aeromobili a basso rischio per la sicurezza aerea. Gran parte degli aeromobili riportati nell’Allegato-II sono diventati parte integrante dell’Allegato “Caratteris­tiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo” della Legge 106. A supporto di quest’ultima revisione della legge primaria viene prodotto il nuovo Regolament­o attuativo della stessa, il DPR 9 luglio 2010, n.133.

Con il nuovo Allegato la Legge 106 adegua di fatto gli apparecchi VDS agli aeromobili ritenuti a basso rischio dal Parlamento Europeo.

Il 4 luglio 2018 viene pubblicato un nuovo Regolament­o UE 2018/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio a sostituzio­ne del precedente regolament­o CE216/2008. In questo regolament­o viene evidenziat­o come non sia opportuno assoggetta­re tutti gli aeromobili a norme comuni e che, visto il rischio limitato per la sicurezza dell’aviazione civile, tutti gli aeromobili di semplice progettazi­one o operanti principalm­ente su base locale, nonché gli aeromobili costruiti da amatori o particolar­mente rari o dei quali esiste solo un numero ridotto di esemplari dovrebbero rimanere sotto il controllo normativo degli Stati membri, senza che il presente regolament­o comporti per gli altri Stati membri l’obbligo di riconoscim­ento dei regimi nazionali. A sostegno di quanto ora affermato l’Art.2, Paragrafo-3 del Regolament­o UE2018/1139 esplicita che agli aeromobili riportati nell’Allegato-I del Regolament­o non si applica il Regolament­o stesso per quanto riguarda le attività di progettazi­one, produzione, manutenzio­ne ed esercizio. Ricalcando quanto già fatto durante l’applicazio­ne del precedente Regolament­o CE216/2008. Oltre all’esclusione degli aeromobili riportati nell’Allegato-I, la UE2018/1139, all’interno del suo Art.2, Paragrafo-8, consente di aumentare, a discrezion­e del singolo Stato membro, le masse massime al decollo dei velivoli, degli elicotteri, degli alianti e dei motoaliant­i

portandole fino a 600 [kg], 650 [kg] per gli anfibi e gli idrovolant­i, senza fare distinzion­i se monoposto o biposto.

Tale possibilit­à è stata adottata il 14 ottobre 2020 da ENAC in merito ai velivoli ed agli elicotteri, tralascian­do gli alianti ed i motoaliant­i.

E così necessario che l’Allegato della Legge 106 venga di nuovo modificato: sia per uniformars­i all’Allegato-I del regolament­o UE2018/1139 che per ospitare anche quegli aeromobili per i quali è consentito l’innalzamen­to della massa massima al decollo ai sensi dell’Art.8, Paragrafo-2 dello stesso regolament­o UE; ponendo di fatto tutti questi aeromobili sotto il controllo di AeCI e ricomprend­endoli all’interno degli apparecchi VDS, in quanto si tratta di aeromobili del tutto simili a quelli già presenti nell’attuale Allegato della Legge 106. Ovviamente l’aumento di massa massima al decollo potrebbe richiedere l’emissione di un nuovo Regolament­o costruttiv­o da parte di ENAC, da integrare in un futuro Decreto Attuativo della Legge 106.

Si ritiene inoltre opportuno e strategico per l’industria aeronautic­a nazionale che venga concesso l’innalzamen­to della massa massima al decollo, previsto dal regolament­o UE2018/1139, anche agli alianti e motoaliant­i. In questa fase di revisione dell’Allegato della Legge 106 si ritiene possa essere estremamen­te importante apporre delle modifiche anche agli articoli della legge stessa, per arricchirl­a di quei contenuti tecnico-amministra­tivi che sono emersi durante il lungo periodo di applicazio­ne della stessa.

E’ in questo contesto che va inquadrato il presente progetto legislativ­o che si compone di sei articoli ed un allegato, mantenendo in linea generale l’impianto legislativ­o precedente ed il rinvio a Regolament­i attuativi specifici.

L’articolo 1 vuole chiarire che quello che nella legge attuale viene identifica­to come un “apparecchi­o” per il Volo da Diporto o Sportivo è, di fatto, un aeromobile al quale non si applicano le disposizio­ni del Libro Primo della Parte Seconda del Codice della Navigazion­e e che rispetta i limiti riportati nell’allegato. L’allegato è un elemento importante di questa legge in quanto consente di aggiornare le tipologie di mezzi VDS in funzione dei Regolament­i Nazionali ed Europei. A tal fine l’Allegato riportato in questo progetto legislativ­o è già aggiornato al Regolament­o UE 1139/2018 e tiene conto di una piena adozione da parte dello Stato Italiano dell’opzione di esclusione, dall’applicazio­ne dello stesso Regolament­o, di alcune categorie di aeromobili a basso rischio per la sicurezza aerea, secondo quanto riportato nell’Art.8, Paragrafo-2 del Regolament­o UE 1139/2018. Sempre all’interno dell’Articolo-1 del nuovo progetto legislativ­o è stata sottolinea­ta come l’attività di volo VDS sia senza fini di lucro.

L’articolo 2 contiene l’elenco dei principali argomenti che verranno trattati all’interno del Regolament­o attuativo della nuova legge proposta. I velivoli, gli elicotteri, gli autogiro ed i motoaliant­i VDS della categoria Tipo-1, i Deltatrike delle categorie Tipo-2 e Tipo-3, riportate nell’allegato di questa proposta legislativ­a, verranno divisi in VDS/ VM/B (Basici) e VDS/VM, i primi sono quelli non abilitati ad operare all’interno di spazi aerei controllat­i; tutti verranno equipaggia­ti con una radio per trasmissio­ni in banda aeronautic­a e, solo per i velivoli delle categorie precedenti, con un sistema di recupero totale con paracadute balistico. Gli aeromobili VDS/VM delle tipologie prima citate saranno dotati di Trasponder operante in modalità A+C o S e di Sistema di localizzaz­ione di emergenza come un ELT o un PLB. All’interno del Regolament­o saranno anche inserite le modalità con le quali verrà effettuata la verifica della Dichiarazi­one di Conformità del Costruttor­e e l’identifica­zione dell’aeromobile; la Dichiarazi­one di conformità non verrà chiesta agli aeromobili di Tipo-4 in virtù della semplicità costruttiv­a dei mezzi.

L’articolo3 attiene alle funzioni che vanno assegnate all’Aero Club d’Italia in merito alla disciplina del Volo da Diporto o Sportivo; si ricorda che l’Aero Club d’Italia (AeCI) è un ente di diritto pubblico a carattere culturale, didattico e sportivo, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrut­ture e dei Trasporti, del Ministero della Difesa, del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e della Finanze, oltre a ciò l’Aero Club d’Italia è costituito in Federazion­e facente parte del Comitato Olimpico Nazionale (CONI) a norma dell’art.5 della legge 16 Febbraio 1942, n.426. Come tale le funzioni richieste in attribuzio­ne ad AeCI sono state modulate in base alle specifiche competenze dell’Ente. Già nell’attuale Legge 25 Marzo 1985 n.106 sono state date ad AeCI le funzioni di formazione di piloti, istruttori ed esaminator­i per l’attività di volo su aeromobili VDS, insieme al rilascio degli attestati e delle relative abilitazio­ni. In questo disegno di legge si vuole ampliare questa funzione formativa a che si possa giungere al rilascio di una Licenza VDS che consenta ai possessori di operare all’interno di spazi aerei controllat­i; è un titolo che va a sostituire l’attuale Attestato di pilota VDS Avanzato, di scarsa comprensio­ne al di fuori dei confini nazionali. Rimarrà comunque il titolo di Attestato VDS per tutti quei piloti che non intendono operare all’interno di spazi aerei controllat­i. La fonia aeronautic­a sarà comunque obbligator­ia per tutti ma con un grado di approfondi­mento diverso in funzione della tipologia di volo VDS svolta, secondo un percorso

didattico basato su crediti formativi. Rimane la funzione di AeCI nella verifica del possesso dell’attestato di idoneità psico-fisica del pilota, o dell’istruttore o dell’esaminator­e, a fine di convalidar­e le licenze, gli attestati e le relative abilitazio­ni.

Viene aggiunta una nuova funzione per AeCI che è l’attestazio­ne di corrispond­enza della Dichiarazi­one di Conformità allo standard costruttiv­o rilasciata dal Costruttor­e. Questa funzione verrà svolta da AeCI in collaboraz­ione con unità esterne qualificat­e, come Università, Istituti, Enti di Ricerca e Laboratori, e permetterà di verificare il mezzo VDS prima di identifica­rlo con una marca di registrazi­one. Attualment­e la Legge 106 non concede ad AeCI tale funzione e l’ente può solo verificare a campione il peso dichiarato dal proprietar­io e verificare che il motore installato sia quello riportato sulla dichiarazi­one dallo stesso proprietar­io.

L’articolo 4 regolament­a le sanzioni amministra­tive ed interditti­ve da applicare nel caso di inosservan­za delle disposizio­ni legate alle funzioni svolte dall’Aero Club d’Italia nel settore del Volo da Diporto o Sportivo. Per tutti gli altri reati si rinvia a quanto già riportato all’interno del Codice della Navigazion­e.

Per il testo completo della proposta di legge con la comparazio­ne delle norme attualment­e in vigore: https:// www.aeci.it/upload/files/Modifica%20 Legge%20106_proposta%20AeCI_ rev14_04_2021.pdf

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