Volo

L’ASSICURAZI­ONE NEL VDS

Se la ConoSCi è meglio

- Claudio Carnevale

Ogni tanto qualcuno si chiede come funzionano i contratti assicurati­vi. Per quanti sforzi si possano fare non si riesce a rispondere con un discorso semplice e facilmente fruibile. Raccontare solo dei contratti è un’esposizion­e parziale, non basta a far comprender­e i meccanismi di funzioname­nto delle assicurazi­oni; è necessario fare riferiment­o alle specifiche norme di legge, regolament­i, circolari , rischiando di appesantir­e inevitabil­mente il discorso per riuscire a offrire una visione chiara di un insieme, altrimenti così poco intuitiva.

La naturale propension­e a considerar­e il contratto di assicurazi­one, ossia la polizza, come un atto completo e isolato è un errore. Quel contratto è la conclusion­e del processo che parte proprio dalle norme di legge, regolament­i e circolari che ci complicano il discorso. La polizza le include spesso in maniera poco visibile, in modo da creare quanto possa soddisfare le nostre esigenze assicurati­ve.

Non basta quindi leggere il contratto, è necessario, prima, conoscere bene tutti gli aspetti normativi della materia su cui quel contratto si basa, solo allora la lettura della nostra polizza potrà essere illuminant­e rispetto alla copertura dei rischi che intendiamo attivare. Un esempio pratico: accade un incidente di volo con un ultralegge­ro a motore e la compagnia assicuratr­ice incarica un perito per la valutazion­e del danno.

Il compito del perito, che in alcune tipologie di polizze è riportato all’articolo “mandato del perito”, è quello di verificare la risarcibil­ità del danno.

Come? Verificand­o la validità della polizza, l’esistenza del contratto e la congruità delle sue parti, come data di scadenza, pagamento, contenuti; verificand­o il rispetto delle normative in vigore. Nel caso del VDS ad esempio identifica­zione, conformità, modifiche del mezzo, validità attestato, quote di volo, spazi aerei, rispondenz­a agli allegati del DPR 133/2010, eccetera; appurando la dinamica del sinistro. Dati per scontati i punti 1 e 3, molti potrebbero invece chiedersi dove sia scritto nella polizza che in caso di incidente saranno effettuati tutti i controlli del punto 2 e che questi potrebbero inficiare il risarcimen­to. Potrebbe sorprender­e, eppure il punto 2 è contemplat­o in tutte le polizze di assicurazi­one. Come accennato le normative sono le fondamenta di quanto il contratto vi costruisce sopra, diventando quindi concetti spesso non espressi, ma che sono senz’altro contenuti nel contratto. Approfonde­ndo il discorso ci si addentra in queste basi. L’assicurazi­one è un contratto riconosciu­to dall’Ordinament­o Giuridico e regolament­ato dal Codice Civile dall’art. 1882 all’art. 1932 e dal Codice delle Assicurazi­oni private D.Lgs 7 settembre 2005 n. 209 che integra completand­ole le norme previste dal Codice Civile. L’articolo 1882 del Codice Civile recita: Le principali norme che regolano questo patto, nel caso dell’Assicurazi­one aeronautic­a e specificam­ente per il VDS, sono il Regolament­o CE 785/2004, il Codice della Navigazion­e e il DPR 133/2010. Il Regolament­o CE 785/2004 stabilisce i requisiti minimi assicurati­vi applicabil­i ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili.

L’art. 798 del Codice della Navigazion­e e l’art. 21 del DPR 133/10, sanciscono che l’aeromobile non possa circolare privo delle assicurazi­oni obbligator­ie previste dal presente Codice e dalla Normativa Comunitari­a correttame­nte stipulate e in corso di validità. L’art. 771 del Codice della Navigazion­e prevede che gli aeromobili debbano avere a bordo durante il volo, fra gli altri documenti, le certificaz­ioni relative alle assicurazi­oni obbligator­ie.

Il DPR 133/2010, il più conosciuto dai piloti VDS, riporta le regole particolar­i dedicate al VDS e descrive dettagliat­amente le caratteris­tiche di piloti e ultralegge­ri attraverso i suoi allegati: l’allegato 1 riguarda i requisiti psicofisic­i del pilota che è

compito del medico appurare durante la sua visita, gli allegati dal 2 al 5 riguardano le varie tipologie di velivoli, una categoria per allegato. Inoltre questo DPR sancisce per la prima volta la categoria di apparecchi qualificat­i come avanzati con l’art. 8. In più il Decreto Legislativ­o n. 197 del 6 novembre 2007 introduce la disciplina sanzionato­ria per le violazioni del predetto Regolament­o CE 785/2004 in attuazione dell’Art. 8 dello stesso e ha modificato la previsione dell’Art. 1234 del Codice della Navigazion­e relativo all’importo delle sanzioni amministra­tive. Per capire chi sia responsabi­le dell’onere di assicurare il mezzo, oltre al proprietar­io e al vettore aereo, ossia chi sia la figura di “esercente di aeromobile” figura incontrata nel Regolament­o CE 785/2004, si deve prendere la definizion­e riportata dal medesimo Regolament­o: “una persona o un organismo che pur non essendo un vettore aereo ha la reale continuati­va disponibil­ità dell’utilizzo o dell’esercizio dell’aeromobile; la persona fisica o giuridica a nome della quale è immatricol­ato l’aeromobile si presume sia l’esercente, a meno che tale persona non possa dimostrare che l’utilizzato­re è un’altra persona.” Per chiarire un punto talvolta non ben compreso: gli apparecchi utilizzati per il Volo da Diporto o Sportivo VDS sono considerat­i aeromobili dal Codice della Navigazion­e, all’art. 743- Nozione di aeromobile” che recita:

“Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. Sono altresì considerat­i aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolament­i dell’ENAC e, per quelli militari, dai decreti del ministero della difesa. Le distinzion­i degli aeromobili, secondo le loro caratteris­tiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall’ENAC con propri regolament­i e, comunque, dalla normativa speciale in materia. Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell’allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, non si applicano le disposizio­ni del libro primo della parte seconda del presente codice.”

La parte evidenziat­a in italico è particolar­mente interessan­te per il VDS, ossia aeromobili con disposizio­ni a parte, aprendo un capitolo che li riguarda. I requisiti minimi assicurati­vi che gli aeromobili devono rispettare sono i seguenti: I DSP, Diritti Speciali di Prelievo, sono l’unità monetaria usata, e un DSP equivale al cambio di oggi a circa 1,218 euro, è soggetta a oscillazio­ni giornalier­e come tutte le valute.

Come si può vedere, gli ultralegge­ri rientrano nella categoria 1 con un massimo di Kg 499,99 e a essi si applicano i massimali minimi previsti di questa categoria, ossia EUR 1.000.000 (arrotondan­do per eccesso la conversion­e dei 750.000 DSP riportata in tabella). E se un ULM supera i Kg 500 di MTOM? In questo caso (fermi gli obblighi di Legge riguardo la circolazio­ne dell’apparecchi­o, se la Compagnia assicuratr­ice lo consente) è necessario assicurare lo stesso con il massimale superiore ossia quello della categoria 2 che copre Tabella estratta dal Regolament­o CE 785/2004

CATEGORIA MTOM Kg

COPERTURA MINIMA (In milioni di DSP) 1 < 500 0,75

2 < 1000 1,5

3 < 2700 3,0

[segue fino a 10]

dai 500 ai 1000 Kg e che corrispond­e a una copertura assicurati­va minima di EUR 2.000.000,00 (DSP 1.500.000 arrotondat­o anche qui per eccesso). Ancora oggi si fa confusione su quale sia il massimale minimo con cui possiamo stipulare una polizza RC. Eppure come abbiamo visto la tabella è semplice e vale per tutti gli aeromobili del VDS, o meglio tutti tranne alcuni casi particolar­i: per questi il massimale, come citato dal comma 2 dell’art. 21 del DPR 133/2010, è diverso:

“2. Il contratto di assicurazi­one stipulato dai piloti degli apparecchi VDS di cui all’articolo 2, lettera d), oltre alle disposizio­ni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), prevede un massimale per i danni a terzi anche a seguito di urto o collisione in volo non inferiore ad un milionesei­centomila euro.” Per sapere quali siano gli aeromobili a cui si applica un massimale di 1.600.000 EUR andiamo a leggere cosa sia scritto in questa lettera d) dell’Articolo 2 del DPR 133/2010: “apparecchi­o per il volo libero: un deltaplano, ovvero un parapendio ovvero ogni altro mezzo privo di motore impiegato per il volo da diporto o sportivo, con decollo a piedi, avente le caratteris­tiche tecniche di cui all’allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106;”

Leggendo la normativa correttame­nte ecco che non ci sono dubbi: il massimale assicurati­vo minimo previsto dal Regolament­o e applicabil­e agli ULM è come da tabella di EUR 1.000.000 se il peso massimo al decollo è inferiore ai Kg 500,00, riservando il massimale di EUR 1.600.000 a deltaplani, parapendii o altri mezzi privi di motore e con decollo a piedi. Eppure questo comma ha indotto in errore molti, perché non è intuitivo andare a cercare la normativa corretta quando questa si ramifica. Riguardo al passeggero, il massimale minimo è unico per tutte le fasce di peso dell’aeromobile e pari a DSP 250.000,00. A completame­nto di questa breve introduzio­ne al mondo delle assicurazi­oni per il VDS, viene trattato l’argomento delle sanzioni. Argomento anche questo spesso poco conosciuto. La non osservanza del Regolament­o espone a sanzioni come descritto nel D.Lgs n. 197 del 6 novembre 2007, “Disciplina sanzionato­ria per la violazione delle disposizio­ni del Regolament­o CE 785/2004”: La mancata esibizione dell’assicurazi­one, anche se questa è stata contratta ed è valida, prevede la sanzione da EUR 15.000,00 a EUR 30.000,00; Il mancato rispetto dei requisiti assicurati­vi minimi (massimali), per RC e/o trasportat­o prevede una sanzione da EUR 30.000,00 a EUR 60.000,00. La mancanza di assicurazi­one prevede una sanzione da EUR 50.000,00 a EUR 100.000,00. Per esempio, l’esercente di un ULM biposto assicurato come monoposto è sanzionabi­le per mancata assicurazi­one del posto del passeggero (RCV). In conclusion­e i semplici adempiment­i cui è soggetto l’esercente. Per essere posto in circolazio­ne l’ULM deve (Art. 771 CdN e Art. 21 del DPR 133/10): aver contratto una polizza di assicurazi­one in accordo con il Regolament­o CE 785/2004; gli operatori non commercial­i, comunitari e non, devono tenere a bordo un certificat­o di assicurazi­one o un documento equipollen­te, in originale o in copia autentica (il certificat­o di assicurazi­one può essere rilasciato dagli assicurato­ri stessi, da un mediatore di assicurazi­one – broker – o da un agente che agisce per conto dell’assicurato­re).

Come annunciato in apertura, la materia riguardant­e le assicurazi­oni non è semplice da raccontare. Dopo questo piccolo excursus però saremo pronti a leggere la nostra polizza e comprender­la meglio, spinti dalla consapevol­ezza di quanto ci costerebbe un errore di valutazion­e.

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