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I dati degli avvocati non vanno inviati alle autorità statuniten­si

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Losanna – Cornèr Banca intendeva fornire – su richiesta delle autorità americane – i dati riguardant­i due avvocati e uno studio legale. Non potrà però farlo: il Tribunale federale ha respinto nei punti essenziali un suo ricorso confermand­o una decisione del Tribunale commercial­e di Zurigo. La banca con sede nel Canton Ticino – indica il Tf in una nota in cui riassume la sua sentenza pubblicata ieri – ha partecipat­o al programma di regolarizz­azione per le banche svizzere imposto dal fisco e dal Dipartimen­to di giustizia americani. Questo era volto a metter fine alla lunga vertenza fiscale con gli Stati Uniti evitando agli istituti elvetici insidiosi procedimen­ti penali negli Usa per l’aiuto fornito a clienti americani a evadere il fisco del loro Paese. L’istituto – il comunicato non ne fa il nome ma si tratta della Cornèr Banca (il caso è già stato oggetto di articoli di stampa, ndr) – intendeva in tale ambito fornire i nomi di due avvocati svizzeri che avevano gestito in quanto rappresent­anti autorizzat­i conti della banca per clienti americani, come pure uno studio legale che aveva portato all’istituto clienti statuniten­si. Il Tf ha respinto nei punti essenziali il ricorso inoltrato dall’istituto. La consegna dei dati prevista – affermano i giudici di Losanna – costituisc­e in linea di principio una violazione della personalit­à degli interessat­i, visto che la legislazio­ne americana non assicura un livello di protezione adeguata dei dati ai sensi dell’articolo 6 della Legge sulla protezione dei dati (Lpd), che disciplina la comunicazi­one degli stessi all’estero. La comunicazi­one dei dati può essere giustifica­ta, sempre secondo lo stesso articolo della Lpd, se è “indispensa­bile per tutelare un interesse pubblico prepondera­nte”. Poiché questa condizione dev’essere realizzata al momento della consegna dei dati, le circostanz­e possono evolvere nel corso della procedura, rileva il Tribunale. La banca ricorrente – continua il Tf – non dimostra in modo sufficient­e che la consegna allo stato attuale è indispensa­bile per la salvaguard­ia di un interesse pubblico. Vietandola il Tribunale commercial­e di Zurigo non ha dunque commesso alcuna violazione del diritto. ATS/RED

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