‘Un’illecita interferenza nella libera concorrenza, che non può essere ammessa’
Una legge, la Lia, che cozza contro il diritto superiore, Costituzione federale compresa. Scrive il Tribunale cantonale amministrativo a pagina 20 della citata sentenza (cfr. sopra): “Si deve ritenere che a sostegno delle restrizioni al libero accesso al mercato previste dalla Lia restano unicamente dei motivi intesi a proteggere le imprese locali da una concorrenza, soprattutto estera, ritenuta sconveniente, figurando questa tra le ragioni che il legislatore cantonale ha esplicitamente indicato nei materiali legislativi per giustificare l’adozione di questa normativa”. Ciò, aggiungono, “costituisce tuttavia un’illecita interferenza nella libera concorrenza tra imprese che non può essere ammessa. Si tratta, in effetti, di un fine avente carattere marcatamente dirigista, volto a favorire certe imprese a discapito di altre e, in quanto tale, chiaramente contrario sia alla libertà economica, garantita dall’articolo 27 della Costituzione (federale ndr), sia alla libertà di circolazione all’interno della Svizzera, sancita dall’articolo 95 capoverso 2 della Costituzione, la quale costituisce un vero e proprio diritto di rango costituzionale che mira ad assicurare non solo la reciproca riconoscenza dei diplomi, ma in modo più generale l’accesso indiscriminato a una professione, così come potrebbe risultare dalle diverse regolamentazioni cantonali. Ne discende pertanto che, alla luce dello scopo sostanzialmente protezionistico perseguito dalla Lia, le restrizioni previste da questa legge, oltre a non adempiere i criteri previsti dall’articolo 3 capoverso 1 lett. b e c della Lmi (la Legge federale sul mercato interno, ndr), si rivelano pure lesive dell’art. 3 cpv. 3 della Lmi in quanto costituiscono per le ditte aventi sede al di fuori del Cantone Ticino delle barriere dissimulate per quanto attiene all’accesso al mercato nei settori artigianali regolati dalla suddetta legge”. Questo e altro scrivono i giudici del Tribunale cantonale amministrativo Flavia Verzasconi (presidente del Tram), Matteo Cassina e Matea Pessina (vicecancelliera Barbara Maspoli), gli stessi magistrati che lo scorso novembre hanno accolto il ricorso di una ditta del Sopraceneri, patrocinata dall’avvocato Paolo Tamagni, che contestava l’obbligo di iscriversi all’albo della Lia.