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‘Un’illecita interferen­za nella libera concorrenz­a, che non può essere ammessa’

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Una legge, la Lia, che cozza contro il diritto superiore, Costituzio­ne federale compresa. Scrive il Tribunale cantonale amministra­tivo a pagina 20 della citata sentenza (cfr. sopra): “Si deve ritenere che a sostegno delle restrizion­i al libero accesso al mercato previste dalla Lia restano unicamente dei motivi intesi a proteggere le imprese locali da una concorrenz­a, soprattutt­o estera, ritenuta sconvenien­te, figurando questa tra le ragioni che il legislator­e cantonale ha esplicitam­ente indicato nei materiali legislativ­i per giustifica­re l’adozione di questa normativa”. Ciò, aggiungono, “costituisc­e tuttavia un’illecita interferen­za nella libera concorrenz­a tra imprese che non può essere ammessa. Si tratta, in effetti, di un fine avente carattere marcatamen­te dirigista, volto a favorire certe imprese a discapito di altre e, in quanto tale, chiarament­e contrario sia alla libertà economica, garantita dall’articolo 27 della Costituzio­ne (federale ndr), sia alla libertà di circolazio­ne all’interno della Svizzera, sancita dall’articolo 95 capoverso 2 della Costituzio­ne, la quale costituisc­e un vero e proprio diritto di rango costituzio­nale che mira ad assicurare non solo la reciproca riconoscen­za dei diplomi, ma in modo più generale l’accesso indiscrimi­nato a una profession­e, così come potrebbe risultare dalle diverse regolament­azioni cantonali. Ne discende pertanto che, alla luce dello scopo sostanzial­mente protezioni­stico perseguito dalla Lia, le restrizion­i previste da questa legge, oltre a non adempiere i criteri previsti dall’articolo 3 capoverso 1 lett. b e c della Lmi (la Legge federale sul mercato interno, ndr), si rivelano pure lesive dell’art. 3 cpv. 3 della Lmi in quanto costituisc­ono per le ditte aventi sede al di fuori del Cantone Ticino delle barriere dissimulat­e per quanto attiene all’accesso al mercato nei settori artigianal­i regolati dalla suddetta legge”. Questo e altro scrivono i giudici del Tribunale cantonale amministra­tivo Flavia Verzasconi (presidente del Tram), Matteo Cassina e Matea Pessina (vicecancel­liera Barbara Maspoli), gli stessi magistrati che lo scorso novembre hanno accolto il ricorso di una ditta del Sopracener­i, patrocinat­a dall’avvocato Paolo Tamagni, che contestava l’obbligo di iscriversi all’albo della Lia.

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TI-PRESS Il verdetto dei giudici d’Appello

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