laRegione

Certezza giuridica e sostegno dell’economia

- di Stefano Guerra da Palazzo federale

Il Consiglio federale proponeva 30 anni, il Consiglio degli Stati 10 (come ora). Il Nazionale ieri ha optato per la via di mezzo: ha deciso che il termine di prescrizio­ne assoluto per le persone che hanno subito un danno va fissato a 20 anni (cfr. a lato). Alla consiglier­a federale Simonetta Sommaruga non dispiace; e alla fine anche la Camera dei Cantoni dovrebbe allinearsi (cfr. sotto). È quanto pensa Giovanni Merlini (Plr), relatore – con Corrado Pardini (Ps/Be) – della maggioranz­a commission­ale. Il voto è stato tirato (102 a 90). Ma il deputato locarnese crede che «il compromess­o, accettato dagli ambienti economici e delle assicurazi­oni» possa andare in porto. «Non è escluso che ora gli Stati facciano un passo nella nostra direzione», dichiara Merlini alla ‘Regione’. Lo status quo non è sostenibil­e, afferma il consiglier­e nazionale. «Mantenere invariato a 10 anni il termine di prescrizio­ne assoluto creerebbe incertezza giuridica. Sarebbe infatti un segnale che non rispettiam­o la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e la giurisprud­enza del Tribunale federale». Non solo. «Si rischiereb­be che le aziende vengano chiamate a pagare due volte: una prima al Fondo di indennizzo per le vittime dell’amianto [operativo dal luglio 2017, è stato istituito nell’ambito di una tavola rotonda diretta dall’ex consiglier­e federale Moritz Leuenberge­r, ndr], una seconda in sede di singole cause, davanti ai tribunali, che riterrebbe­ro troppo corto un simile termine di prescrizio­ne». «Era giusto fare qualcosa per le vittime dell’amianto», osserva Merlini. Il parlamenta­re ricorda però che la questione dell’allungamen­to dei termini di prescrizio­ne non si pone solo per loro, ossia nel caso di danni tardivi (queste persone si ammalano spesso decenni dopo l’esposizion­e). Vale in effetti «in relazione a tutte le pretese di risarcimen­to danni o torto morale a seguito di danni corporali o morte cagionati da violazioni contrattua­li, atti illeciti e indebito arricchime­nto. Noi – spiega Merlini – volevamo una normativa rivolta in particolar­e alle future vittime di sostanze nocive (radiazioni non ionizzanti, polveri fini ecc.»).

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Giovanni Merlini

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