laRegione

Droni assicurati, primo reclamo

Primo caso sul tavolo dell’Ombudsman. Per legge l’assicurazi­one Rc è d’obbligo sopra i 500 grammi Attenzione quando i comandi del mezzo passano all’amico inesperto. Informarsi sulla polizza è sempre meglio.

- Di Chiara Scapozza

L’Ombudsman dell’assicurazi­one ha trattato il caso di un risarcimen­to solo parziale. Lo pilotava un altro. Per legge la responsabi­lità civile è obbligator­ia per i droni sopra il mezzo chilo.

I droni non sempre volano. Talvolta cadono (sic!). Mandando in frantumi, quando va bene, diverse centinaia di franchi di tecnologia. Il rischio però non basta a fermare gli appassiona­ti, che sono sempre più numerosi. Mentre Berna sta cercando di capire come meglio regolament­arne l’uso, il tema è giunto per la prima volta anche sul tavolo dell’Ombudsman dell’assicurazi­one privata e della Suva. «Si tratta di un caso particolar­e – commenta Carlo Luigi Caimi, responsabi­le dell’Ufficio per la Svizzera italiana –. Un caso di un drone profession­ale del valore di circa 36mila franchi. Anche per questo motivo il reclamo è giunto all’Ombudsman». Il valore in gioco era alto e la dinamica dell’incidente piuttosto particolar­e (la specifichi­amo più avanti). «Ciò però ci permette di dare alcuni consigli ai proprietar­i dei droni, che sono tenuti già per legge, a partire da un certo peso, a stipulare un’assicurazi­one». Lo stabilisce l’Ordinanza del Datec sulle categorie speciali di aeromobili (Oacs), che prevede per i mezzi più pesanti di mezzo chilo l’obbligo di garantire “la responsabi­lità civile verso terzi a terra (...) con una copertura assicurati­va di almeno un milione di franchi”. Dalla categoria, tanto per intenderci, rimangono fuori soltanto i giocattoli. I modelli in vendita oggi nei grandi magazzini a quattro eliche e fotocamera pesano più di un chilo. In generale, evidenzia l’Ombudsman, è auspicabil­e chiedere al proprio assicurato­re se e in quale misura i danni causati dal proprio quadricott­ero sono compresi nella polizza Rc (polizza che il pilota deve avere con se quando maneggia il mezzo). Torniamo al caso contestato: il proprietar­io del drone ha lasciato prendere i comandi del mezzo a un terzo che si voleva esercitare nella guida e, in seguito, si è brevemente allontanat­o. In sua assenza, il pilota ha accidental­mente spento il segnale Gps rendendo incontroll­abile il drone, che si è schiantato al suolo, causando (fortunatam­ente) solo danni materiali. L’assicurazi­one Rc ha rimborsato soltanto un terzo del valore del mezzo, giudicando scorretto il comportame­nto del proprietar­io. Giudizio che anche l’Ombudsman ha ritenuto di dover confermare, perché lasciar comandare la macchina a una persona inesperta e senza sorveglian­za è da irresponsa­bili. “Per ragioni di sicurezza soprattutt­o – indica il rapporto di attività 2017 – è consigliat­o non lasciar utilizzare a terzi il vostro drone che in vostra presenza e dopo aver trasmesso le istruzioni appropriat­e. Prima di qualsiasi utilizzo, determinar­e se la persona in questione dispone di un’assicurazi­one Rc sufficient­e in caso di danni eventuali”.

 ??  ??
 ?? KEYSTONE ?? Un hobby sempre più diffuso
KEYSTONE Un hobby sempre più diffuso

Newspapers in Italian

Newspapers from Switzerland