Biglietti online, nessuna fusione
Ticketcorner e Starticket non potranno unire le forze. Il Taf non accoglie un ricorso.
San Gallo – Il Tribunale amministrativo federale (Taf) non è entrato in materia sul ricorso di Ticketcorner contro la decisione della Commissione della concorrenza (ComCo) di vietare la fusione con Starticket, l’altra grande società specializzata nella vendita di biglietti. La decisione può ancora essere impugnata davanti al Tribunale federale. Nel maggio 2017, la ComCo aveva posto il veto al matrimonio di Ticketcorner Holding – controllata dall’editore Ringier e dal tedesco Cts Eventim – con Starticket, una filiale del gruppo Tamedia. Riteneva che Ticketcorner avesse già una posizione dominante sul mercato della vendita di biglietti online e che l’operazione prevista permetterebbe alle due società di controllare il mercato elvetico, sopprimendo la concorrenza. Nel suo ricorso al Taf, Ticketcorner contesta la decisione della ComCo e in particolare l’accusa di aver rafforzato la posizione dominante. Inoltre, rimprovera al “gendarme della concorrenza” di non aver adottato un punto di vista prospettico tenendo conto della globalizzazione e dell’evoluzione profonda della vendita di biglietti. Dal canto suo, nella sua sentenza, il Taf ritiene che l’assenza di Tamedia nella procedura di ricorso mostra come esso non sia pertinente. Citando una lettera del gruppo editoriale ai suoi azionisti, i giudici sangallesi concludono che il proprietario di Starticket ha abbandonato ogni idea di concentrazione e intende sviluppare autonomamente la vendita di biglietti. Stando al Taf, il ricorso di Ticketcorner rientra in una terra incognita. In effetti, né la giustizia né la giurisprudenza si sono interessate alla questione della protezione di una delle parti coinvolte in una fusione quando l’altra parte si astiene dal ricorrere. Ricordando che la procedura davanti alla ComCo ha un effetto sospensivo sul contratto di fusione, i giudici hanno constatato che la legislazione sui cartelli fissa termini brevi e precisi al fine di non prolungare l’incertezza giuridica per le parti coinvolte, ma anche per il pubblico e i concorrenti. Ammettere il ricorso di una sola delle due parti consentirebbe a quest’ultima di prolungare unilateralmente questa incertezza, aggiunge il Taf. ATS/RED