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Rinvio criminali stranieri, interrogaz­ione congiunta dei gruppi Udc: ‘I casi di rigore devono rimanere eccezioni’

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Ottenere una “fotografia nazionale” sull’applicazio­ne della legge. Questo lo scopo dell’interrogaz­ione “congiunta” inoltrata dai gruppi parlamenta­ri dell’Udc in tutti i cantoni svizzeri, con cui si chiede ai rispettivi governi di specificar­e come viene applicato l’articolo 66a del Codice penale svizzero, frutto dell’iniziativa popolare “Rinvio dei criminali stranieri” approvata da popolo e cantoni, che esige che gli stranieri che hanno commesso un reato o un delitto penale debbano essere automatica­mente espulsi dal territorio svizzero per decisione di un tribunale elvetico. “Quest’ultimo – ricorda nella premessa Tiziano Galeazzi, primo firmatario dell’interrogaz­ione al Consiglio di Stato ticinese – non può rinunciare a tale espulsione se non in casi assolutame­nte eccezional­i”. A questo proposito, sottopone dunque una sfilza di domande all’esecutivo. “Quanti delitti penali (riferiti all’articolo 66a Cp) sono stati commessi nel nostro cantone da cittadini stranieri, dall’entrata in vigore della nuova legge federale? Quanti di questi delitti penali sono stati oggetto di un giudizio da parte del tribunale? In quanti casi giudicati non è stata applicata l’espulsione? Per quale motivo non sono stati espulsi?”. Seguono poi una serie di domande sull’espulsione facoltativ­a, e infine si chiede al Consiglio di Stato di esprimere un giudizio in merito all’applicazio­ne della legge. “Il Consiglio di Stato ritiene che la pratica in vigore sia appropriat­a per realizzare la volontà del popolo sovrano e del Legislator­e?”.

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