laRegione

Auto-lift in casa di Cassis, ditta multata

- Di Guido Grilli

Una ‘tegola’ che però non colpisce il consiglier­e federale, bensì l’azienda che ha violato la legge sui lavoratori distaccati e il contratto collettivo dell’industria elettrica e delle comunicazi­oni. Eppure – ironia della sorte – il ministro degli Affari esteri sabato ad Airolo davanti all’assemblea del Plr aveva ribadito la possibilit­à di indebolire le misure di accompagna­mento al mercato del lavoro. Parliamo della multa di 115 franchi inflitta alla ditta Carmec di Castiglion­e Torinese, che ha eseguito lavori per l’installazi­one di un lift per l’auto nella villa a Montagnola del consiglier­e federale Ignazio Cassis. L’azienda piemontese ha impiegato due operai incappati in controlli alla dogana il 6 settembre 2017. Le indagini – ha riferito domenica il ‘Sonntags Blick’ – hanno riscontrat­o violazioni da parte della Carmec nel rimborso spese del contratto di lavoro. Un caso bagatella lo ha definito la Camera paritetica profession­ale, che non ha proceduto. Di avviso diverso l’Ufficio dell’ispettorat­o del lavoro che ha invece inflitto l’ammenda all’azienda italiana. Aziende ticinesi per questo lavoro non ne sono state trovate, si è giustifica­to Cassis. Che ha fatto sapere al domenicale tramite il suo portavoce: «Se l’azienda ingaggiata dal mio architetto ha fatto un errore è normale che paghi». Ma chi incarica un’azienda deve accertarsi che questa paghi equi salari? Stefano Rizzi, direttore della Divisione economia, da noi interpella­to, preferisce non entrare nel caso specifico, ma espone quanto prevede la legge: «La responsabi­lità è dell’azienda: chi distacca propri operai in Svizzera, ai sensi della legge sui lavoratori distaccati (LDist), deve rispettare i salari minimi in vigore sul territorio nazionale. I controlli? La Commission­e paritetica o l’Associazio­ne interprofe­ssionale di controllo si reca sul cantiere o a posteriori richiede le informazio­ni e laddove il salario effettivam­ente percepito dal lavoratore differisce da quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro vi è una violazione dello stesso Ccl e nel caso di ditte estere della LDist. La Commission­e paritetica applica le proprie pene convenzion­ali e poi nei confronti della ditta estera è possibile un’ulteriore sanzione ai sensi della LDist. È sempre l’azienda straniera o svizzera che deve dimostrare di rispettare i minimi salariali. Non vi è nessuna responsabi­lità del committent­e».

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Il capo degli Affari esteri

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