Auto-lift in casa di Cassis, ditta multata
Una ‘tegola’ che però non colpisce il consigliere federale, bensì l’azienda che ha violato la legge sui lavoratori distaccati e il contratto collettivo dell’industria elettrica e delle comunicazioni. Eppure – ironia della sorte – il ministro degli Affari esteri sabato ad Airolo davanti all’assemblea del Plr aveva ribadito la possibilità di indebolire le misure di accompagnamento al mercato del lavoro. Parliamo della multa di 115 franchi inflitta alla ditta Carmec di Castiglione Torinese, che ha eseguito lavori per l’installazione di un lift per l’auto nella villa a Montagnola del consigliere federale Ignazio Cassis. L’azienda piemontese ha impiegato due operai incappati in controlli alla dogana il 6 settembre 2017. Le indagini – ha riferito domenica il ‘Sonntags Blick’ – hanno riscontrato violazioni da parte della Carmec nel rimborso spese del contratto di lavoro. Un caso bagatella lo ha definito la Camera paritetica professionale, che non ha proceduto. Di avviso diverso l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro che ha invece inflitto l’ammenda all’azienda italiana. Aziende ticinesi per questo lavoro non ne sono state trovate, si è giustificato Cassis. Che ha fatto sapere al domenicale tramite il suo portavoce: «Se l’azienda ingaggiata dal mio architetto ha fatto un errore è normale che paghi». Ma chi incarica un’azienda deve accertarsi che questa paghi equi salari? Stefano Rizzi, direttore della Divisione economia, da noi interpellato, preferisce non entrare nel caso specifico, ma espone quanto prevede la legge: «La responsabilità è dell’azienda: chi distacca propri operai in Svizzera, ai sensi della legge sui lavoratori distaccati (LDist), deve rispettare i salari minimi in vigore sul territorio nazionale. I controlli? La Commissione paritetica o l’Associazione interprofessionale di controllo si reca sul cantiere o a posteriori richiede le informazioni e laddove il salario effettivamente percepito dal lavoratore differisce da quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro vi è una violazione dello stesso Ccl e nel caso di ditte estere della LDist. La Commissione paritetica applica le proprie pene convenzionali e poi nei confronti della ditta estera è possibile un’ulteriore sanzione ai sensi della LDist. È sempre l’azienda straniera o svizzera che deve dimostrare di rispettare i minimi salariali. Non vi è nessuna responsabilità del committente».