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Articolo 6: premesse per l’avanzament­o

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Dati importanti emergono da una verifica sul “regolamene concernent­e i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale”, indispensa­bili per una buona comprensio­ne del processo istituzion­ale che ha portato alla contestata promozione dell’agente condannato due anni fa per i suoi commenti razzisti su Facebook. Il primo articolo del citato documento determina l’oggetto: “Il presente regolament­o definisce i gradi e i percorsi di promozione degli agenti della Polizia cantonale”. Il secondo invece distingue tra le promozioni per anzianità per i titolari di “funzioni senza responsabi­lità particolar­e di condotta” che sono conferite senza concorso; e “le funzioni con responsabi­lità di condotta o specialist­iche” (tra le quali il grado di ‘sergente maggiore’) che sono assegnate tramite concorso. È in particolar­e l’articolo 6 “premesse per le promozioni a funzione con condotta” a stabilire la correttezz­a, dal punto di vista formale, della decisione della Polizia cantonale, ratificata dal Consiglio di Stato, di promuovere l’agente a ‘sergente maggiore’ nonostante i suoi precedenti penali. Mentre il punto 3 stabilisce che una condanna per reati gravi o con colpa grave rappresent­a, di regola, un motivo di esclusione da un concorso, al capoverso 4 si legge che: “In caso di condanna iscritta a casellario per reati di lieve entità o con colpa lieve, rispettiva­mente sanzioni disciplina­ri comminate negli ultimi 2 anni dal giorno della scadenza del concorso, la Commission­e disciplina­re interna della Polizia cantonale decide se essi rappresent­ano motivo di esclusione dalla selezione per un concorso a una funzione superiore”. Ergo: in un caso come questo spetta alla commission­e disciplina­re interna decidere se un agente con tali antecedent­i debba essere escluso o meno dalla selezione. «La scelta è stata fatta a fronte delle capacità profession­ali dimostrate dall’agente nell’ultimo periodo della sua attività – spiega Renato Pizolli, portavoce della polizia – e in ragione del fatto che ha scontato le sanzioni comminateg­li, sia amministra­tivamente sia penalmente»; dichiarazi­oni che confermano, di fatto, che è stata la commission­e disciplina­re della ‘Polcant’ a ritenere ammissibil­e la candidatur­a per essere promosso a una funzione superiore dell’agente condannato nel 2016 per ‘istigazion­e alla discrimina­zione razziale’. Chiarito l’aspetto istituzion­ale, la questione si pone ora sul fronte politico: ma l’intero Consiglio di Stato era a conoscenza dei precedenti dell’agente indicato dalla Polizia cantonale prima di ratificare la promozione a ‘sergente maggiore’? Il dossier resta aperto.

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