Stranieri globalisti, i dati restano in Svizzera
Recentemente il Tribunale amministrativo federale ha sentenziato che le informazioni fiscali di un contribuente ‘globalista’, ovvero un cittadino straniero tassato secondo il dispendio, non debbano essere inviate all’autorità tributaria estera. Il caso in questione riguardava dei cittadini spagnoli recentemente trasferitisi in Svizzera. Si tratta in pratica di ‘neoresidenti’. «Una categoria già attenzionata dall’Agenzia delle entrate italiana mediante lettere di avvertimento dello scorso anno», ci spiega Paolo Bernasconi, esperto di diritto finanziario. «Anche il Fisco spagnolo ha cercato di capire negli anni scorsi se alcuni suoi contribuenti, recentemente trasferitisi in Svizzera, fossero sottoposti al regime fiscale ordinario oppure a quello speciale, cosiddetto della tassazione globale» continua Bernasconi. Si tratta della imposizione fondata, invece che sulla sostanza e sul reddito, sia in Svizzera sia all’estero, sul dispendio, ossia sul loro tenore di vita. Conoscere pure l’ammontare del dispendio concordato con l’autorità fiscale svizzera, sarebbe stata un’informazione utilissima anche per il fisco spagnolo. L’Amministrazione federale svizzera delle contribuzioni ha condiviso questa impostazione e ha quindi deciso di trasmettere queste informazioni. I contribuenti spagnoli, nel frattempo passati sotto la sovranità fiscale elvetica, si opposero presentando ricorsi al Tribunale amministrativo federale (Taf) che li ha accolti, annullando questa parte della decisione del Fisco svizzero. «Il criterio decisivo, a livello internazionale come a livello interno svizzero, è quello della “verosimile pertinenza” delle informazioni destinate al Fisco estero. Orbene, il Taf ha negato che fosse soddisfatto questo criterio, ritenendo che tali informazioni per il Fisco spagnolo non fossero nemmeno potenzialmente utili, poiché si riferivano a un periodo successivo a quello in cui i ricorrenti erano ancora sottoposti alla sovranità fiscale spagnola», spiega il professor Bernasconi. Queste recenti sentenze costituiscono un precedente anche riguardo a domande analoghe provenienti da altri Paesi? «La domanda è attuale, poiché i contribuenti italiani molto abbienti trasferitisi effettivamente in Svizzera negli ultimi anni sono stati migliaia. Ma la risposta rimane ancora dubbia, poiché le relative Convenzioni contro la doppia imposizione, sulle quali si fondano queste domande di assistenza, ma specialmente i documenti di ratifica accompagnatori, divergono su parecchi dettagli, talvolta decisivi. Per di più, in queste sue domande il Fisco spagnolo su questo specifico tema non era stato sufficientemente preciso. Intanto, si attende la reazione dell’Agenzia delle entrate riguardo alle migliaia di informazioni finanziarie (nome, cognome, indirizzo dei titolari di beni, numero di conto, nome della banca o di altro ente finanziario detentore, saldo al 31.12.2016) che sono state scambiate il mese scorso con il Fisco svizzero in esecuzione degli accordi internazionali sullo scambio automatico. Per intanto con gli Stati membri dell’Unione europea e un’altra decina di Paesi. «Si tratta di circa due milioni di dati: una manna per quei Paesi che dispongono delle capacità di gestione e categorizzazione di una simile massa di dati. Grazie alla sinergia fra le diverse forme di cooperazione internazionale, potrebbe scatenarsi una valanga di domande di documentazione bancaria. Gestibile soltanto nel giro di qualche anno. Intanto i termini di prescrizione corrono...», commenta Bernasconi.