Organizzazione giudiziaria, domande di grazia, petizioni...
Nuova legislatura, nuove regole volte a disciplinare l’attività del parlamento. A inizio maggio, dunque a elezioni cantonali avvenute, entrerà in vigore la rivista Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato. Il testo contempla nuove commissioni. Tra cui la Commissione giustizia e diritti. La quale, si afferma nella legge varata quasi un anno fa dal parlamento, “esamina e preavvisa: a) le questioni inerenti all’alta vigilanza sulle autorità giudiziarie, curando altresì le relazioni con il Consiglio della magistratura (l’organo che vigila sul funzionamento dell’apparato giudiziario ticinese, ndr); b) l’elezione dei magistrati, secondo quanto disposto dalla Legge sull’organizzazione giudiziaria, istituendo a tal fine un’apposita sottocommissione, composta di un membro per gruppo, alla quale potrà delegare l’esercizio di determinate competenze; c) gli oggetti riguardanti l’organizzazione giudiziaria, nonché la procedura civile, penale e amministrativa; d) le petizioni indirizzate al Gran Consiglio relative a oggetti non assegnati ad altre commissioni; e) le domande di naturalizzazione; f) le domande di grazia; g) i ricorsi interposti al Gran Consiglio non assegnati ad altre commissioni”. L’istituzione della Commissione giustizia ha reso necessaria la modifica della Legge sull’organizzazione giudiziaria. Anzitutto sarà lei a pubblicare il concorso per l’elezione dei magistrati. Dopo l’esame dei candidati, la Commissione di esperti “trasmette alla Commissione giustizia e diritti il proprio preavviso scritto sulle singole candidature, con copia ai partecipanti al concorso”. La Commissione giustizia “trasmette al Gran Consiglio, almeno dodici giorni prima dell’elezione, un rapporto comprendente: a) il preavviso del Consiglio della magistratura sulle candidature di coloro che sono già in carica in una funzione sottoposta alla sua vigilanza; b) l’elenco dei candidati; c) il preavviso della Commissione d’esperti sulle nuove candidature; d) copia degli eventuali rapporti con il Consiglio della magistratura, allestiti nel corso del precedente periodo di nomina, relativi a sanzioni pronunciate contro i candidati in carica; e) le sue proposte di elezione”.