laRegione

‘Senatori’ contro consumator­i

Altolà degli Stati alla legge sul contratto d’assicurazi­one. Sinistra con un palmo di naso.

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Gli assicurati non dovrebbero più essere intrappola­ti da contratti assicurati­vi che si rinnovano automatica­mente. Tuttavia, nel corso dell’esame della legge sul contratto d’assicurazi­one, la maggioranz­a del Consiglio degli Stati ha respinto ieri vari cambiament­i giudicati troppo propizi ai consumator­i. Il dossier ritorna al Nazionale che in primavera, durante una sessione speciale, aveva invece fatto dei gesti in favore degli assicurati. Alla fine il progetto è stato accolto con 29 voti senza opposizion­i e 13 astenuti, tutti di sinistra, che in questo modo ha voluto mostrare la sua frustrazio­ne dopo aver perso su tutta la linea.

Con questa revisione di una legge risalente al 1908, gli assicurati dovrebbero disporre di due settimane per revocare una polizza. I contratti che si rinnovano automatica­mente dovrebbero essere rimpiazzat­i da contratti che possono essere disdetti dopo tre anni al più tardi. Al fine di evitare abusi, il Nazionale aveva deciso che questo diritto di disdetta dev’essere riservato all’assicurato nell’ambito dell’assicurazi­one malattia. Gli Stati hanno deciso che questa eccezione deve applicarsi soltanto alle assicurazi­oni complement­ari. Inoltre, i ‘senatori’ (25 voti a 16) hanno aggiunto che nell’assicurazi­one collettiva delle indennità giornalier­e, le due parti – assicurati e assicurato­ri – potranno disdire un contratto. A differenza del Nazionale, la maggioranz­a dei senatori (24 voti contro 17) non ne ha nemmeno voluto sapere di sancire nella legge un’estensione della copertura di 5 anni nell’ambito delle assicurazi­oni malattie complement­ari, nel caso in cui il danno relativo al rischio assicurato si verifichi dopo la fine del contratto. Secondo il progetto governativ­o, i clienti disporrann­o di 14 giorni per modificare una proposta di contratto. Tuttavia, con 29 voti contro 11, la Camera dei cantoni ha rettificat­o parzialmen­te il tiro, aggiungend­o che i clienti non potranno apportare una modifica essenziale della polizza assicurati­va a cui hanno dato il proprio consenso. L’assicurato potrà inoltre rescindere un contratto entro quattro settimane qualora venisse violato l’obbligo di informare da parte dell'assicurato­re. Tuttavia, a differenza del Nazionale, il Consiglio degli Stati non ha voluto portare da uno a due anni il periodo per sfruttare tale possibilit­à prima della prescrizio­ne.

Con la revisione, i clienti avranno diritto a una riduzione dei premi in caso di diminuzion­e importante dei rischi. Se l’assicurato­re si rifiuta o non diminuisce abbastanza i premi, quest’ultimo potrà disdire la sua polizza entro quattro settimane. In caso di litigio sul versamento delle prestazion­i, il cliente potrà pure esigere degli acconti fino a un importo equivalent­e a quello non contestato. Secondo i ‘senatori’, spetterà sempre al cliente provare una violazione del contratto e che non si tratta invece di un tentativo di sfuggire alla sanzione prevista.

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