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Collocamen­to coatto, no al risarcimen­to

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Un uomo vittima di un collocamen­to coatto non avrà diritto ad alcuna indennità di solidariet­à in quanto ha depositato la domanda troppo tardi. Il regolament­o non prevede margine di manovra per concedere un termine suppletori­o a quello stabilito, secondo il Tribunale amministra­tivo federale (Taf).

Nel suo ricorso l’uomo domiciliat­o in Germania indicava di essere stato informato della procedura di indennizzo nel numero di marzo 2018 della ‘Schweizer Revue’, una pubblicazi­one destinata agli svizzeri all’estero. L’articolo non menzionava una data limite per il deposito delle domande. L’Ufficio federale di giustizia aveva respinto la richiesta di indennizzo in quanto il termine era stato superato da due mesi. Il ricorrente aveva quindi chiesto di fissare un nuovo termine. Secondo l’uomo, il rifiuto di una richiesta inviata in ritardo a causa di circostanz­e sfavorevol­i non corrispond­e allo spirito del contributo di solidariet­à.

In una sentenza pubblicata ieri, il Taf ha indicato che non spetta alla Corte concedere la proroga. La legge sulle misure coercitive a fini assistenzi­ali e i collocamen­ti coatti extrafamil­iari precedenti al 1981 stabilisce la data limite per le domande al 31 marzo 2018 e il tribunale deve applicare questo regolament­o. Il Taf ha tuttavia precisato che due interventi pendenti in Parlamento mirano ad annullare questo termine. Anche la commission­e di esperti indipenden­te ‘Internamen­ti amministra­tivi’ ha raccomanda­to di abolire qualsiasi termine per le vittime di queste misure. Se queste iniziative politiche dovessero avere esito positivo il ricorrente potrà inoltrare una nuova domanda di indennizzo.

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