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Divieto vendita serale alcol, ma a Carnevale no

Rizzi (Dfe): queste manifestaz­ioni non sottostann­o ai divieti previsti dalla Legge sull’apertura negozi

- Di Andrea Manna e Jacopo Scarinci

Bossalini (Associazio­ne polizie comunali): valgono le disposizio­ni della Lear e la competenza è nostra

«I Carnevali non hanno niente a che fare né con la precedente né con l’attuale Legge sull’apertura dei negozi». Nel senso che «i punti vendita autorizzat­i a livello comunale, e che quindi hanno un’autorizzaz­ione da parte della Polizia comunale, sono esclusi, non sono assoggetta­ti a questa legge». Dal Dipartimen­to finanze ed economia il direttore della Divisione dell’economia Stefano Rizzi chiarisce un aspetto non irrilevant­e – soprattutt­o in queste settimane di manifestaz­ioni carnascial­esche e con il Rabadan che parte proprio stasera – dopo l’entrata in vigore il 1° gennaio della Legge cantonale sull’apertura dei negozi e delle restrizion­i orarie, anche queste contemplat­e dalla citata normativa, nello smercio delle bevande alcoliche. Ovvero il divieto di venderle dopo le 19 dal lunedì al venerdì – le 21 il giovedì e le 18.30 il sabato – e dopo le 18 la domenica e i giorni festivi. Restrizion­i che rimangono, per il momento, valide: la loro applicazio­ne non è ‘congelata’. Nei giorni scorsi il Tribunale federale ha infatti respinto la richiesta di conferimen­to dell’effetto sospensivo avanzata dal commercian­te ticinese che ha impugnato la legge davanti ai giudici di Mon Repos, sollecitan­do l’abrogazion­e delle norme che limitano la vendita serale di alcol (vedi l’edizione di ieri). Sul merito del suo ricorso, e di quello inoltrato dal sindacato Unia in tema di lavoro, il Tribunale federale deve invece ancora pronunciar­si.

Le restrizion­i nello smercio di alcolici colpiscono quei negozi che, in deroga ai nuovi orari di apertura degli esercizi commercial­i (tra le 6 e le 19 dal lunedì al venerdì, le 21 il giovedì, e fra le 6 e le 18.30 il sabato), possono restare aperti, indica la legge, tra le 6 e le 22.30: ad esempio quelli annessi alle stazioni di servizio, quelli nei camping, i chioschi con superficie di vendita inferiore ai 50 metri quadrati, così come, stando all’elenco contenuto nella normativa, “gli stand di vendita e le strutture mobili durante manifestaz­ioni culturali, sportive o popolari”.

«I controlli circa il rispetto della nuova Legge sull’apertura dei negozi, e dunque anche delle deroghe accordate e delle limitazion­i serali nella vendita di alcolici, non sono di competenza delle polizie comunali: ovviamente se constatano delle infrazioni le segnalano, ma le segnalano alla Polizia cantonale, tocca poi a quest’ultima intervenir­e e svolgere gli approfondi­menti del caso», afferma, interpella­to dalla ‘Regione’, il presidente dell’Associazio­ne delle polizie comunali e comandante della Polcomunal­e di Locarno Dimitri Bossalini. «I Carnevali non soggiaccio­no alla Legge sull’apertura dei negozi, ma – aggiunge Bossalini – a un’altra normativa cantonale: la Lear, la Legge sugli esercizi alberghier­i e sulla ristorazio­ne, poiché per quel che concerne la mescita nei Carnevali vi è la presenza di uno o più gerenti. Stesso discorso, se mi limito a Locarno, per eventi quali il Festival o Moon & Stars. In questi casi scattano le disposizio­ni previste dalla Lear al capitolo ‘Permessi speciali’ e la verifica della loro osservanza compete alle polizie comunali». Secondo la Legge sugli esercizi alberghier­i e la ristorazio­ne “il Municipio può rilasciare al gerente permessi speciali della durata massima di tre mesi, da utilizzare in maniera consecutiv­a, per la vendita di cibi e di bevande in occasioni straordina­rie segnatamen­te manifestaz­ioni ricreative”. I permessi speciali “devono essere legati a una manifestaz­ione ben precisa e sono rilasciati per un periodo definito, non rinnovabil­e. Esso dev’essere inoltre legato a installazi­oni mobili o locali determinat­i”. (...). Tali permessi “sono rilasciati al gerente, il quale si occupa personalme­nte della gestione ed è responsabi­le dell’esercizio durante la manifestaz­ione”. Il Municipio, recita ancora la Lear, “vigila sul rispetto delle disposizio­ni legali e delle condizioni di rilascio”. E vigila per il tramite del proprio corpo di polizia.

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TI-PRESS ‘Il Municipio vigila sul rispetto delle disposizio­ni’ (e in ogni caso niente alcol ai minorenni)

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