laRegione

Più che il pirata c’è il praticante

Schiacciò sull’accelerato­re superando i limiti di velocità. Ma protagonis­ta è il difensore.

- Di Cristina Ferrari

Un caso doppiament­e interessan­te, quindi non solo per il caso in sé, quello in aula ieri davanti alle Assise correziona­li di Mendrisio. Chiamato alla sbarra un 23enne italiano dal piede pesante sull’accelerato­re, tanto da incappare nell’ormai famoso radar di Balerna. E se il Covid, lui residente a Reggio Calabria, gli ha permesso di dichiarars­i nel dibattimen­to assente giustifica­to, ciò ha comportato che l’attenzione sia andata tutta al suo patrocinat­ore, il quasi coetaneo ‘master in law’ (master in legge) Martino Colombo, chiamato a sostituire l’avvocato Costantino Castelli, dello studio nel quale sta effettuand­o il praticanta­to. Quale, dunque, il nodo giuridico? La notizia sta nel fatto che torna davanti a una Corte, senza essere affiancato dal cosiddetto ‘maître de stage’, appunto un praticante, la cui presenza in aula era stata ‘bandita’ dal Tribunale penale cantonale in una prima udienza, dello stesso processo, tenutasi lo scorso settembre. In quell’occasione, il presidente della Corte, notando la presenza di Colombo, su delega di Castelli, aveva rinviato al giorno successivo l’udienza richiedend­o in aula il difensore ‘ufficiale’. Dopo aver riscontrat­o, l’indomani, ancora la presenza del praticante, che gli confermava la volontà di continuare a presenziar­e anche in futuro, il giudice aveva intimato all’imputato la necessità di nominare un nuovo legale di fiducia. Richieste, quelle della Corte, contro cui hanno ricorso l’imputato e il patrocinat­ore, evidenzian­do come la decisione delle Assise correziona­li operasse un’interpreta­zione contraria al Codice di procedura penale (articolo 127, capoverso 5), alla giurisprud­enza e alla dottrina. I ricorrenti diversamen­te avevano richiamato il Regolament­o sull’avvocatura che consente al praticante di compiere singoli atti di patrocinio nell’ambito penale, come pure espressame­nte di partecipar­e al dibattimen­to su delega. Ragioni condivise dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello (Crp) che lo scorso novembre aveva dato loro ragione: “Il Tribunale federale – aveva annotato la Crp – più volte ha aggiunto che il Codice di procedura penale non proibisce che il diritto cantonale (o federale) applicabil­e autorizzi i praticanti ad assumere tutta o parte della difesa di un imputato, ‘sostituend­osi’ o ‘scusando’ l’avvocato designato, sotto la responsabi­lità di quest’ultimo”.

L’Ordine degli avvocati: ‘Esperienza in aula fondamenta­le’

«Quale Ordine degli avvocati del Canton Ticino – ci ha ricordato il presidente Gianluca Padlina –, abbiamo da sempre evidenziat­o l’importanza di permettere ai praticanti di fare esperienze in aula. La partecipaz­ione del praticante al dibattimen­to non significa tuttavia che il ‘maître de stage’ non segua e indirizzi, laddove necessario, il giovane futuro avvocato, i due infatti si confrontan­o costanteme­nte sui diversi casi, studiando le pratiche e analizzand­o la linea difensiva. C’è uno scambio continuo. La possibilit­à per il praticante di presenziar­e in aula senza essere affiancato dall’avvocato, non significa quindi per l’imputato di non poter disporre di una difesa adeguata. Abbiamo quindi preso atto con favore del pronunciam­ento della Crp, ritenuto che nel percorso formativo di un praticante l’esperienza in aula è veramente fondamenta­le».

Gli eccessi si pagano: 12 mesi sospesi

E se il processo ha permesso, quindi, di assistere a una ‘nuova prima’, con il ritorno in aula di un praticante, la sentenza ha confermato che gli eccessi si pagano. Il 23enne è stato, così, condannato a 12 mesi, sospesi per un periodo di due anni. Il giudice, Marco Villa, ha accolto nella sua totalità l’atto d’accusa del procurator­e pubblico capo Arturo Garzoni che aveva giudicato il sorpasso dei limiti di velocità (di ben 80 dai 100 chilometri orari indicati lungo quel tratto di autostrada) un atto ‘pirata’ invocando l’infrazione grave alle norme della circolazio­ne.

Il difensore si era battuto invece per un’infrazione lieve, giustifica­ndo quei 180 chilometri orari piuttosto come negligenza. Secondo il giovane legale avrebbe dovuto alleggerir­e la colpa il fatto che fosse stata notte, di piena estate, con una visibilità ottima e su una strada dall’ampia carreggiat­a e dall’unica direzione. Il patrocinat­ore non ha peraltro dimenticat­o di ricordare alla Corte la decisione del suo assistito di installare, successiva­mente, sulla propria auto un sistema automatico di controllo della velocità e del malore di cui sarebbe stata vittima l’allora fidanzata mentre stavano viaggiando insieme. Tutte giustifica­zioni rigettate, però, da Villa.

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TI-PRESS In aula
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TI-PRESS Martino Colombo

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