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Consenso obbligator­io

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Se la legge verrà accolta il 7 marzo, l’identità elettronic­a (eID) vedrà la luce grazie a un partenaria­to pubblico-privato. Lo Stato sarà responsabi­le della certificaz­ione dei fornitori, del controllo dell’identità dei cittadini e del monitoragg­io dell’applicazio­ne della legge. I fornitori, dal canto loro, stabiliran­no e gestiranno le eID.

Chiunque ne voglia una dovrà scegliere un fornitore riconosciu­to dallo Stato. Potrà trattarsi di un’azienda, ma anche di un Cantone o di un Comune. Diverse entità la offrono già. Il Canton Sciaffusa, per esempio: propone un’identità elettronic­a sotto forma di app, che può essere utilizzata tra l’altro per la dichiarazi­one delle imposte o i cambiament­i dello stato civile. SwissSign (di cui fanno parte anche Ffs, Swisscom, diverse banche e assicurazi­oni) ha creato SwissID. Mentre Cloud Trust ha sviluppato l’eID per la cartella clinica elettronic­a. Tutti e tre, così come tutti i nuovi attori che dovessero cimentersi in questo settore, prima di poter emettere delle eID ufficiali dovranno essere certificat­i da una commission­e federale creata appositame­nte. Dopo aver ricevuto una richiesta da un potenziale utente, il fornitore riconosciu­to contatterà l’Ufficio federale di polizia (Fedpol), che controller­à i suoi dati e darà il via libera. Solo a quel punto una eID potrà essere creata e utilizzata su Internet. A condizione che l’interessat­o vi abbia acconsenti­to, Fedpol trasmette al fornitore soltanto i dati assolutame­nte necessari.

Anche l’utilizzo dell’identità elettronic­a sarà regolato e supervisio­nato dallo Stato. La stessa commission­e avrà il compito di controllar­e che i fornitori rispettino la legge, in particolar­e in materia di sicurezza e protezione dei dati. Se viene riscontrat­a un’infrazione, la certificaz­ione di un fornitore può essere revocata.

Nel concreto, i fornitori saranno tenuti a memorizzar­e separatame­nte su server in Svizzera tre serie di dati: i dati di identifica­zione, i dati opzionali e i dati di utilizzo. I primi includono cognome, nome, data e luogo di nascita, sesso, nazionalit­à e una fotografia. I secondi (può trattarsi di un indirizzo postale o di un numero di telefono) sono presentati volontaria­mente dall’utente. Nella terza categoria rientrano i dati raccolti dopo ogni uso dell’eID. Per esempio, se un consumator­e decide di comprare un divano online, il fornitore conoscerà l’importo e il luogo dell’acquisto, ma non la composizio­ne esatta dell’acquisto.

Nel caso dell’ordinazion­e di un estratto dell’ufficio esecuzioni e fallimenti, il fornitore saprà che un documento è stato ordinato a quest’ultimo. Tuttavia, non avrà accesso al suo contenuto. Queste informazio­ni costituisc­ono i dati di utilizzo. Il fornitore dovrà cancellarl­i ogni sei mesi. Gli utenti dovranno dare il loro consenso prima di ogni trasmissio­ne dei loro dati. Qualsiasi altro uso è proibito. In particolar­e, i fornitori non possono trasmetter­e a terzi i dati degli utenti, né profili basati su di essi.

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KEYSTONE Accesso semplifica­to

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