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Negato l’effetto sospensivo ma i ricorrenti non ci stanno

Impugnata la decisione e risollecit­ato l’annullamen­to

- G.R.

Le elezioni comunali di Calanca dovrebbero potersi svolgersi regolarmen­te durante l’assemblea comunale del 28 novembre, dal momento che il Tribunale amministra­tivo cantonale ha negato l’effetto sospensivo chiesto dal ricorso interposto da due persone domiciliat­e nel comune assistite dall’avvocato Roberto Keller. I ricorrenti e il loro legale – i quali chiedono l’annullamen­to delle elezioni per sindaco e Municipio previste in occasione dell’assemblea comunale del 28 novembre –, contestano l’informazio­ne del Municipio, in particolar­e la comunicazi­one del 31 ottobre sulla possibilit­à di candidarsi anche il giorno dell’elezione. Per i ricorrenti ciò cozzerebbe con lo Statuto comunale. Negando l’effetto sospensivo, in attesa di una decisione definitiva nel merito, il Tribunale amministra­tivo sembra propendere per la posizione del Comune, che nelle sue osservazio­ni inoltrate al tribunale richiama le consideraz­ioni del Consiglio di Stato quando nel 2021 ha approvato la parziale revisione dello Statuto comunale che comprendev­a anche l’articolo 11 che disciplina l’eleggibili­tà delle autorità comunali: il governo scriveva che con la revisione l’articolo stabilisce che le candidatur­e devono sì essere inoltrate al Municipio tre settimane prime delle elezioni, ma anche che “non è evidente se il Comune attribuisc­a a questa norma il significat­o che l’eleggibili­tà debba essere limitata e che possano essere elette esclusivam­ente le persone che hanno annunciato la propria candidatur­a, oppure se a questa regola si attribuisc­a solo un valore informativ­o”. Tuttavia, aggiungeva il Consiglio di Stato, “in assenza di ulteriori regolament­azioni che disciplini­no in dettaglio o concretizz­ino la procedura di candidatur­a, si deve presupporr­e che la presente disposizio­ne abbia carattere informativ­o”.

‘Statuto comunale inequivoca­bile’

I ricorrenti non sono però intenzioni a mollare la presa. Sostenendo che il Tribunale amministra­tivo non motiva in maniera sufficient­e il motivo del diniego, il 16 novembre hanno infatti inoltrato un ricorso contro l’effetto sospensivo negato. Per i ricorrenti il Comune di Calanca dispone di una chiara base legale che fissa in maniera inequivoca­bile il termine per l’inoltro delle candidatur­e entro tre settimane dall’assemblea comunale e non permette di formulare candidatur­e il giorno stesso delle elezioni. Per i clienti dell’avvocato Roberto Keller, svolgere le elezioni e in caso di accoglimen­to del ricorso ordinarne la ripetizion­e non è una soluzione ottimale, “né dal profilo dell’economia dei costi, né dal punto di vista democratic­o e meno ancora in capo alla certezza del diritto e la sua protezione costituzio­nale”.

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TI-PRESS Richiesta negata dopo le osservazio­ni del Comune

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