ESERCIZI... LIMITATI
Qualche anno or sono, davanti ad una Pretura del Cantone, vi era un litigio per un contratto di locazione di un ristorante di una rinomata località turistica. Tra le clausole vi era quella che l’esercente doveva tenere aperta la domenica ed avere a disposizione i “gipfels” almeno fino alle 9.00. Queste clausole non concernono direttamente la locazione, ma ne fanno parte essendo comunque una pattuizione (impegno) sottoscritto tra le parti. Al di là della curiosa clausola sul “gipfeli”, sono circa una quarantina gli esercizi che sono limitati nella propria libertà decisionale sulle aperture rispetto a quanto permette la LEAR. Si tratta di limitazioni pattuite (che possono influire sulla pigione), vuoi per ragioni di ordine pubblico, di vicinato o per contingenze del luogo specifico. Avete in mente uno snack-bar all'interno di un centro commerciale o di una piscina? Ecco, questi locali hanno aperture dettate da motivi contingenti e non possono di regola rimanere aperti se la struttura principale è chiusa.
Di conseguenza devono adeguarsi all'apertura della struttura principale. Diventa quindi importante mantenere una reciproca collaborazione, soprattutto quando si tratta di fare del marketing reciproco. Importante è dunque la collaborazione per raggiungere il comune intento di una prestazione a piena soddisfazione della clientela.
Un esempio che abbiamo potuto verificare è lo snack-bar all'interno del Lido di Locarno (gestito dall'adiacente ristorante Blu) che si era oltremodo visto limitato dalle restrizioni di accesso e dalle chiusure ordinate per la pandemia. La struttura del Lido organizza eventi e puntualmente chiede la collaborazione dell'esercizio per gli stuzzichini, aperitivi, ecc., per buona soddisfazione di tutti. L'importanza di collaborare con la struttura ospitante (ma anche con le strutture adiacenti dove possibile) è un dato di fatto che vale la pena di rivedere a regolari intervalli.